Giornalisti. Il dl Tremonti abolisce il divieto di cumulo tra pensioni di anzianità (o pensioni anticipate)e redditi di lavoro

La norma vale per l’Inps e per le forme sostitutive dell’Inps (l’Inpgi è l’unica cassa sostitutiva dell’Inps sin dal 1951). L’Inpgi si adeguerà o dirà di no come ha fatto con gli articoli 72 della legge 388/2000 e 44 della legge 289/2002?


da Franco Abruzzo.it

di Francesco M. De Bonis

E’, mentre scriviamo, in corso di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” il decreto legge (dl) recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (meglio noto come “decreto Tremonti”), approvato il 18 giugno dal Consiglio dei ministri. I giornalisti professionisti sono interessati a uno degli articoli, il 19, che prevede, sul modello di quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia, la piena cumulabilità tra pensioni di anzianità (o pensioni anticipate) e redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tale scenario era stato anticipato dalla sentenza 137/2006 della Corte costituzionale. Questo il testo dell’articolo 19:

Art. 19. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto a bbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

L’Inpgi sin dal 1951 (legge 1564) è sostitutivo dell’Inps, principio ribadito dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.

Il legislatore ha da tempo fissato un principio interpretativo regolatore della materia, quando, con il secondo comma dell’articolo 73 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), ha stabilito, in tema di trattamenti previdenziali obbligatori, che l’esclusione degli enti privatizzati, regolati dal Dlgs n. 509/1994, dall’ambito di applicazione delle leggi generali debba essere esplicitamente prevista dalla legge e che in assenza di tale esplicita esclusione si determina automaticamente l’applicazione delle relative disposizioni.

Se l’Inpgi è una cassa privatizzata non può non comportarsi come quelle degli avvocati e dei ragionieri, che, dopo specifiche sentenze della Corte costituzionale, riconoscono la libertà di cumulo ai propri iscritti; se è, ed è, ente sostitutivo dell’Inps, l’Inpgi deve seguire la normativa dell’Inps come impone il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000, Non c’è una terza via. Il principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento non lascia spazi di manovra. Sulle ricadute sostanziali dell’articolo 3 della Costituzione, la Corte costituzionale ha scritto, con la sentenza 437/2002, parole univoche e limpide: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali ..con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”.

L’art. 72 della legge 388/2000 fissa lo stesso principio del “decreto Tremonti”: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.

Lo stesso principio è presente anche nel primo comma dell’articolo 44 della legge 289/2002 (Finanziaria per il 2003): “A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72 (comma 1) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento”.

L’Inpgi finora si è rifiutato di applicare l’articolo 72 della legge n. 388/2000 e l’articolo 44 della legge 289/2002, che consentono la libertà di cumulo non solo per i pensionati di vecchiaia m anche i pensionati di anzianità. Questi ultimi sono stati sacrificati. Che farà ora con il “decreto Tremonti”?

Il regolamento dell’Istituto (punti 2 e 3) sostanzialmente mette sullo stesso piano i pensionati di anzianità e i pensionati di vecchiaia anticipata.

Cosa dice l’Inpgi in tema di cumulo nel suo Regolamento.

Articolo 15. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

1. Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.

2. Il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata di cui al comma 2 dell’art. 4 è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente fino al limite massimo di 7.746 Euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

3. Le pensioni di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza. Sono, invece, cumulabili con quelli da lavoro autonomo fino al limite massimo dei 7.746 Euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

4. Il limite di 7.746 Euro di cui ai precedente commi 2 e 3 è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat.

5. Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.

6. La disciplina vigente per le pensioni di vecchiaia anticipata si applica anche nei casi di cumulo della pensione di invalidità di cui all’art. 8 con i redditi di lavoro autonomo e con i redditi di lavoro dipendente di natura non giornalistica.

7. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali nè danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

8. Agli iscritti, che alla data del 31 dicembre 1994 risultano già pensionati, ovvero, hanno maturato il diritto a pensionamento di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le seguenti disposizioni:

· per i titolari di pensione di vecchiaia, che prestino lavoro subordinato alle dipendenze altrui con una retribuzione non inferiore a un terzo di quella minima di redattore stabilita per l’anno precedente dal contratto di lavoro giornalistico, opera una riduzione del trattamento di pensione pari al 50% dell’importo complessivo, fatto comunque salvo il trattamento minimo;

· per i titolari di pensione di anzianità il trattamento stesso è totalmente incumulabile con retribuzioni di qualsiasi importo derivanti da rapporti di lavoro a carattere subordinato.

9. Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le precedenti disposizioni vigenti per le pensioni di anzianità.

10. Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all’Istituto una dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all’Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.

11. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall’Istituto.

12. Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.

13. Le disposizioni contenute nei commi 1,2,3,4,5 e 8 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

GIURISPRUDENZA

I ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437/2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari, chimici, etc) iscritti nelle altre Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali …. c on il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. L’ordinamento in sostanza non consente la politica dei due pesi e delle due misure. Il principio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza vince. Sempre. Non sono ammessi trattamenti differenziati tra ragionieri e giornalisti sul piano pensionistico.

La Corte costituzionale, infine,

a) con la sentenza 248/1997), ha sottolineato che “le casse privatizzate (come l’Inpgi, ndr) mantengono il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza”;

b) con la sentenza 137/2006, ha affermato che “I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”.

Nella sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione si legge: “L’Inpgi, che esercita una funzione pubblica, deve applicare la legge 388/2000”. Il Tar Lazio (sentenza 5280/2003) ha stabilito che “è necessario il coordinamento tra i regimi previdenziali Inps/Inpgi” e che “l’Inpgi non può derogare alle norme generali”. Con la sentenza n. 3065/2004, il Consiglio di Stato ha ribadito che “non è consentito all’Inpgi di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale”.
Il Tribunale civile di Milano (sentenza n. 9571 decisa il 10 febbraio e depositata il 22 aprile 2005, giudice R. Punzo) ha scritto che “dal gennaio 2003, per i giornalisti Inpgi, l’articolo 44 della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi da lavoro di qualunque natura”. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza 190/2007: “Quanto invece alla applicazione della normativa relativa al cumulo deve osservarsi che appare invece difficile potersi ritenere sussistente una possibilità di discostarsi dalla disciplina generale, in virtù di quell’autonomi a gestionale che il legislatore ha inteso concedere per le particolari materie di cui si è prima detto (non a caso anche l’art.44 comma 7 si esprime nel senso del rispetto dei principi di autonomia previsti ..dall’art. 3 comma 12 legge n.335). Ed infatti anche la Cassazione ha osservato nella sentenza n.17783/05, in tema di incompatibilità tra lo svolgimento di attività di impresa e fruizione della pensione di anzianità erogata dalla cassa previdenza dei geometri, che la autonomia degli enti privatizzati nella “determinazione della misura dei trattamenti pensionistici” – di cui ai sensi dell’art.3 comma 12 legge 335 – non si può estendere anche ai “requisiti per l’accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione”. Deve del resto rilevarsi che se l’autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economica-finanziaria ha lo scopo di tendere appunto all’equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito che si realizzasse attraverso l’adozione dei provvedimenti nelle materie prima ricordate, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali che, sia pure privatizzati, sono tuttavia soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell’AGO, appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 cost.. Ciò tanto più nel caso dell’Inpgi, a cui debbono iscriversi obbligatoriamente anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato ed al quale il legislatore, sin dal 1951, poi confermandolo dopo la privatizzazione del ’94, ha imposto un dovere di coordinamento con le norme generali della previdenza sociale obbligatoria. Ne consegue allora la illegittimità della norma di cui all’art. 15 del regolamento dell’Inpgi perché contraria alle norme di legge che ammettono il cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, secondo la progressiva esclusione dei limiti di cui agli artt. 72 ,2° comma legge n. 388 e poi 44, 2° comma”.

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