Giornalisti – Il ministro del Lavoro Cesare Damiano annuncia modifiche (antidemocratiche) della riforma Dini delle pensioni

Agli iscritti sarà vietato presentare ricorsi come accadeva nell’Urss e in Bulgaria


Casse privatizzate: i presidenti diventano “infallibili” come il Papa e il Duce – Abolito il diritto costituzionale di difesa!!!

di Franco Abruzzo (presidente OdG Mi, foto)

Un emendamento al disegno di legge per la Finanziaria 2007 consentirà agli enti previdenziali di riformare liberamente i sistemi pensionistici, impedendo ai professionisti iscritti di ricorrere contro le scelte di gestione. Il testo che il ministero presenterà punta a rendere definitivi, e non contestabili, i provvedimenti varati dalle Casse, una volta ottenuto il consenso degli enti di vigilanza. Previsto nella nuova norma che “i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto le delibere sono dichiarati estinti d’ufficio”.

Articolo ripreso da “Il Sole 24 Ore”
di venerdì 20 ottobre 2006
a firma Valentina Maglione

Il ministero del Lavoro offre una sponda alle richieste di maggiore autonomia avanzate dalle Casse di previdenza privatizzate. E lo fa preparandosi a presentare un emendamento al disegno di legge per la Finanziaria 2007, che consente agli enti previdenziali di riformare liberamente i sistemi pensionistici, impedendo ai professionisti iscritti di ricorrere contro le scelte di gestione.

Lo ha annunciato ieri Giovanni Battafarano, capo della segreteria tecnica del ministro Cesare Damiano, nel corso del convegno organizzato per celebrare i dieci anni di attività delle Casse dei professionisti di nuova generazione, introdotte dal decreto legislativo 103/96.

«Si tratta di un intervento pensato per rafforzare l’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati», ha spiegato Battafarano. Nel mirino, c’è la riforma Dini (legge 335/95), piuttosto «imprecisa sul punto». «Le riforme dei sistemi pensionistici finora tentate dalle Casse private -ha chiarito Battafarano – sono spesso naufragate contro gli scogli dei ricorsi promossi dagli iscritti. Il testo che il ministero presenterà punta a superare l’ostacolo e a rendere definitivi, e non contestabili, i provvedimenti varati dalle Casse, una volta ottenuto il consenso degli enti di vigilanza».

Battafarano assicura che l’emendamento è pronto: «Nei prossimi giorni sarà sottoposto al parere dei rappresentanti degli enti di previdenza privatizzati e perfezionato».

Questi i contorni, ancora sfumati, di un intervento su una materia al centro delle richieste avanzate dall’Adepp, l’associazione che riunisce gli enti previdenziali privati. La modifica alla riforma Dini, nel senso di una maggiore autonomia per le Casse dei professionisti, è infatti contenuta nel pacchetto di emendamenti alla Finanziaria, consegnato nei giorni scorsi dal presidente dell’Adepp, Maurizio de Tilla, al ministro del Lavoro e, in occasione della manifestazione di piazza del 12 ottobre, anche al Presidente del Consiglio, Romano Prodi

L’emendamento proposto dall’Adepp (in parte riportato a fianco) riscrive l’articolo 3, comma 12, della legge 335/95, giudicato, come si legge nella relazione illustrativa, «incongruo e inadeguato». Cosi, l’associazione delle Casse dei professionisti propone di allargare le tipologie di provvedimenti che gli enti possono adottare: non più solo la variazione delle aliquote contributive o la riparametrazione dei coefficienti di rendimento, ma anche la modifica dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e l’introduzione di nuovi requisiti

L’Adepp punta poi a scardinare il principio del pro rata, prevedendo la possibilità per le Casse di derogarvi, quando la sua applicazione «non consenta di assicurare l’equilibrio di bilancio nell’arco temporale (non inferiore a 15 anni)». Non solo. Il pro rata, per l’Adepp potrebbe saltare anche se le Casse decidono di adottare,come consente l’emendamento, un sistema contributivo alternativo al modello introdotto, per la previdenza generale dalla legge 335/95.

Se il ministero del Lavoro deciderà di seguire del tutto o soloin parte la linea dell’Adepp, si saprà nei prossimi giorni. Di sicuro, durante la tavola rotonda organizzata per il decennale dei “nuovi” enti previdenziali dei professionisti, le Casse hanno registrato una serie di segnali di apertura. Battafarano ha infatti ricordato che il ministero non concorda con l’estensione agli enti previdenziali dell’aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 12,5% al 20%, contestata con forza dalle Casse. Non solo. Il Lavoro non chiude le porte alle richieste storiche: dall’eliminazione della doppia tassazione allo sblocco del contributo integrativo, alla rivalutazione annuale dei montanti

Proposta dagli enti
Modifica dell’articolo 3, comma 12, della legge 335/1995

“Gli enti possono introdurre nuove tipologie di rattamenti, adottare sistemi finanziati in base al principio della capitalizzazione e optare per l’adozione del sistema contributivo di cui alla presente legge anche con utilizzo di parametri, criteri e coefficienti di rendimento, diversi da quelli ivi previsti, purché compatibili con lo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio e coerenti con la loro autonomia finanziaria di enti privati e con il principio di solidarietà. A quest’ultimo fine è consentito, in tali casi, derogare al principio del pro rata (…). Le delibere già adottate dagli enti previdenziali privatizzati (…) sono valide ed efficaci in quanto conformi alla presente disciplina. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto le delibere (…) sono dichiarati estinti d’ufficio”.

IL VECCHIO TESTO – Legge 335/1995. Articolo 3 (comma 12)
Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici ges titi dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all’articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

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