Impianti tlc. TAR Lombardia: non è dovuto a Comune canone per esercizio impianti non correlato a utilizzo in concessione di suolo pubblico

Interessante sentenza resa dal TAR Lombardia nel ricorso proposto da alcune emittenti aventi impianti presto la postazione di Valcava contro il Comune di Caprino Bergamasco, nella cui circoscrizione insistono le infrastrutture.

Oggetto dell’azione giudiziaria era la richiesta avanzata, nel 1999, dal Comune per il pagamento dell’importo di Lire dieci milioni a titolo di canone annuo per l’utilizzo di postazioni trasmittenti e degli atti amministrativi connessi. Era infatti accaduto che, con una variante deliberata dal Consiglio Comunale in data 22/07/1999, il Comune di Caprino Bergamasco modificava le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, introducendo l’art. 66 che, da un lato, disponeva l’adozione di un apposito regolamento comunale per la disciplina dell’esercizio dei tralicci di supporto e degli apparati ricetrasmittenti, dall’altro, stabiliva, al penultimo comma, che “tale regolamento dovrà prevedere, tra l’altro, oltre alle norme che regolano l’utilizzo dei tralicci ed infrastrutture annesse, in particolare l’installazione degli apparati ricetrasmittenti, stabilendo un canone semestrale a favore del Comune di Caprino Bergamasco, da corrispondere secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’amministrazione comunale stessa”. Con deliberazione consiliare n. 1/1999, il Comune di Caprino Bergamasco approvava il “regolamento normante l’esercizio dei manufatti di supporto nonché gli apparati ricetrasmittenti nelle zone del territorio comunale destinate alle attrezzature tecnologiche speciali per le telecomunicazioni”, che all’art. 5 disciplinava il “canone annuale che ogni soggetto titolare, per ogni distinta emittente radio televisiva presente con apparati ricetrasmittenti nelle postazioni classificate dovrà corrispondere” fissandone poi la misura, quantificata per le emittenti radiofoniche in Lire diecimilioni annui e disciplinando le conseguenze correlate alla ritardata corresponsione del canone, sia in termini di maturazione degli interessi moratori, sia in ordine all’eventuale sospensione delle “autorizzazioni amministrative” nei confronti dei soggetti inadempienti. Il successivo art. 9 del regolamento stabiliva espressamente che “chiunque successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento dovrà procedere all’installazione di apparati ricetrasmittenti radio televisivi, qui normati, dovrà preventivamente richiedere ed ottenere autorizzazione da parte del Comune di Caprino Bergamasco, nonché degli altri Enti ed Organismi competenti. E’ stabilita la possibilità di effettuare prove di ricetrasmissioni installando apparati provvisori per un periodo non superiore a giorni trenta e previo richiederne specifica autorizzazione al Comune di Caprino Bergamasco ed agli altri Enti preposti per legge, il tutto comunque nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti e previa presentazione di idonea cauzione, fideiussione bancaria, o polizza fideiussoria dell’importo stabilito annualmente come canone ed attinente alla tipologia dell’emittente, atta a garantire il rispetto dell’impegno assunto”. antenne%20valcava%20vetta%203 - Impianti tlc. TAR Lombardia: non è dovuto a Comune canone per esercizio impianti non correlato a utilizzo in concessione di suolo pubblicoNell’agosto 1999, il Comune in applicazione dell’art. 5 del reg. comunale 1999 n. 1, emetteva cinque reversali di cassa, dirette rispettivamente alle  quattro concessionarie per l’attività di radiodiffusione sonora azionanti il ricorso che qui si analizza, con le quali richiedeva a ciascuna società il pagamento di Lire 10.000.000 (diecimilioni) a titolo di canone annuale per emittente radiofonica. Col proprio ricorso le società ricorrenti (assistite dall’avv. Valeria Colombo del Foro di Milano) hanno lamentato la violazione di legge in relazione alla disciplina dettata dalla legge 1990 n. 223, dalla legge 1997 n. 249 e dal d.p.r. 1992 n 255, contestando che, sia l’introduzione di un’apposita autorizzazione comunale cui è subordinata l’installazione di impianti di radiodiffusione anche provvisori, senza altre precisazioni, sia la fissazione di un canone per l’esercizio di un’emittente radiotelevisiva, integrano delle determinazioni prive di base normativa e contrastanti con la disciplina legislativa del sistema radiotelevisivo vigente al tempo dell’emanazione degli atti impugnati. Dette censure sono state considerate fondate dai giudici amministrativi, secondo l’articolato ragionamento che segue. L’art. 3 della legge 1990 n. 223, vigente al tempo di emanazione degli atti impugnati, prevedeva l’approvazione con D.P.R. del “piano nazionale di ripartizione” delle radiofrequenze, diretto ad indicare le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione, nonché l’approvazione, sempre con apposito D.P.R., del “piano nazionale di assegnazione” delle radiofrequenze, da redigere nel rispetto dei contenuti del piano nazionale di ripartizione e diretto, tra l’altro, a determinare le aree di servizio degli impianti e per ciascuna area la localizzazione degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. Le conseguenze a livello locale della disciplina della pianificazione nazionale delle radiofrequenze sono individuate dal comma 19 dell’art. 3 della legge 1990 n. 223, con la previsione dell’obbligo per le Regioni di adeguare i piani territoriali di coordinamento, ovvero di adottare piani territoriali di coordinamento specifici, al fine di conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione; parimenti, si prevede l’obbligo per i Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o dal loro adeguamento. In relazione, ai titoli necessari per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata, l’art. 16 della legge n. 223/1990 prevede il rilascio di un’apposita concessione, con decreto ministeriale, anche per l’esercizio in ambito solo locale di singole emittenti e reti, specificando che nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 36. In ordine, poi, agli effetti che il rilascio della concessione produce a livello urbanistico, l’art. 4 della legge n. 223/1990 specifica che il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per l’installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. Il successivo comma 2 dell’art. 4 detta le regole per l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, anche mediante espropriazione, delle aree da destinare all’installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, specificando che l’ente locale provvede altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l’installazione degli impianti. La norma precisa che “La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all’articolo 36, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l’atto di concessione”. I parametri per la determinazione del canone di concessione del diritto di superficie sono stabiliti dall’art. 2 del d.p.r. 1992 n. 225, ove si prevede che il canone viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l’acquisizione dell’area, precisando che, ove quest’ultima sia già di proprietà comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall’articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell’indennità di esproprio. Si prevede poi l’aggiornamento del canone in base alle variazioni del tasso di inflazione. Va, altresì, osservato che, in relazione alla concreta operatività della disciplina ora sinteticamente richiamata, l’art. 3, comma 22, della legge 1997 n. 249 – vigente al tempo di adozione degli atti impugnati – subordina l’applicazione delle norme di cui all’articolo 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223 alla condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l’applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento.  Per il TAR adito “Dal complesso quadro normativo ora riferito emerge che, a regime, la gestione dell’attività di radiodiffusione dipende da due distinti titoli: il primo, di competenza ministeriale, è integrato dalla concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione, mentre il secondo attiene all’utilizzazione del suolo ove è installato l’impianto ed è costituito dalla concessione comunale del diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate dal Comune per l’installazione degli impianti. Ne deriva che, nella materia de qua, la normativa di settore rimette alla competenza comunale il rilascio del titolo concessorio per l’utilizzo del suolo pubblico e non per lo svolgimento in sé dell’attività di radiodiffusione, condizionata da una diversa concessione ministeriale. Parimenti, la normativa di riferimento prevede, a livello locale, il versamento del solo canone correlato alla concessione per l’utilizzo del suolo pubblico, di cui stabilisce anche i parametri di commisurazione”. A giudizio dei magistrati amministrativi, la fondatezza delle censure proposte era quindi evidente.  Per il TAR, infatti, “L’art. 66 delle N.T.A., introdotto dal Comune con la deliberazione del 22.01.1999, contrasta con la disciplina di settore su riferita nella parte in cui impone l’introduzione con norma regolamentare comunale di un canone da corrispondere in favore del Comune in dipendenza della mera installazione degli apparati ricetrasmittenti, senza alcuna connessione con la concessione per l’utilizzo del suolo pubblico. In altre parole, la norma stabilisce un canone aggiuntivo rispetto a quello collegato all’uso del suolo pubblico, ma al di fuori di un parametro legislativo di riferimento che ne preveda l’introduzione e, pertanto, in violazione delle norme di legge che, nel settore della radiodiffusione, riconoscono ai Comuni la spettanza di un canone solo in dipendenza del rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, ferma restando l’ulteriore disciplina correlata al rilascio del titolo di edificazione, che, comunque, rimane estranea al contenuto dell’art. 66 della N.T.A. in esame”. Parimenti, “contrastano con la normativa di settore suindicata, le norme degli artt. 5 e 9 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 1 del 22.01.1999. Invero, quanto all’art. 5 del regolamento, che quantifica in Lire 10.000.000 il canone annuale che ogni soggetto titolare di un’emittente radiofonica deve corrispondere all’amministrazione, valgono le stesse considerazioni svolte in relazione alla previsione dell’art. 66 delle N.T.A., atteso che l’introduzione di un canone comunale non correlato all’utilizzo in concessione del suolo pubblico si pone in contrasto con il quadro legislativo di riferimento, che non prevede la possibilità di introdurre un simile onere economico. Similmente, è illegittimo l’art. 9 del regolamento comunale, che subordina l’installazione di un apparato ricetrasmittente radio televisivo, anche a titolo solo provvisorio, ad un’ulteriore autorizzazione comunale – di cui la norma neppure esplicita la finalità – mentre la suindicata normativa legislativa di riferimento condiziona tale attività ad un’apposita concessione ministeriale, cui si affianca la concessione comunale di occupazione del suolo pubblico, oltre ai titoli edilizi, senza lasciare spazio ad ulteriori provvedimenti autorizzativi comunali. Del resto, l’illegittimità per violazione di legge, sia dell’art. 66 delle NTA nella parte esaminata, sia degli artt. 5 e 9 del regolamento comunale, si riflette, secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, sulle reversali di cassa, parimenti impugnate, con le quali il Comune di Caprino Bergamasco ha richiesto, in dichiarata applicazione dell’art. 5 del regolamento, alle società ricorrenti il pagamento di Lire 10.000.000 a titolo di canone annuale per emittenza radiofonica”. Per l’effetto i giudici amministrativi lombardi, accogliendo il ricorso hanno annullato gli atti impugnati.

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