Informazione anonima. Giurisdizione di legittimità, diffamazione: direttore testata online responsabile per articoli anonimi

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Informazione anonima fonte di responsabilità per il direttore della testata ospitante.
Il direttore di una testata online è responsabile per gli articoli pubblicati in forma anonima: questo il principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2018, n. 13398. 
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di diffamazione che ha coinvolto il direttore una nota testata online molisana, citato in giudizio per la pubblicazione di un articolo in forma anonima che, ascrivendo ad una persona fatti determinati ne offendeva onore e reputazione, dunque integrando – secondo l’accusa – il reato di cui all’art 595 commi 1 e 3 c.p. (diffamazione, appunto).

Se in primo grado il direttore responsabile che aveva avvallato la informazione anonima era stato condannato, l’appello aveva ribaltato la decisione, assolvendolo “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Due le motivazioni – poi rivelatesi erronee – che avevano spinto la Corte d’Appello di Campobasso a questa decisione. La prima riguarda l’inquadramento della testata, che, secondo i giudici d’appello, non poteva essere assimilata alla stampa perché manca il requisito della tipografia; pertanto, al giornale online non potrebbero essere applicate le disposizioni sanzionatorie previste per la carta stampata, ma sarebbe più corretto applicare quelle dedicate alla tv. La seconda motivazione insisteva invece sulla presunta impossibilità per il direttore responsabile di controllare la pubblicazione di tutti i contenuti, sollevandolo quindi da una responsabilità oggettiva ritenuta intollerabile.

Nella sua recente pronuncia, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’appello, accogliendo tutti i motivi di ricorso presentati dall’attore diffamato dalla informazione anonima. In particolare, la Corte Suprema ha sconfessato le due motivazioni fondanti. Da un lato, ha ricordato che la giurisprudenza (Cass., sez. V, 10.10.2008, n. 43084, rv. 242598; Cass., sez. V, 22.2.2012, n. 15004, rv. 252484) ha già affrontato il problema della natura della testata giornalistica telematica che, se “funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di <<stampa>> di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico”.

Da qui discende che  la piena applicabilità delle norme civili e penali che disciplinano l’attività di stampa, a quella della testata online, comprese – si legge nella sentenza – “le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto del citato art. 57, c.p., che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile”.

Dall’altro lato, poi, la Corte di Cassazione ha chiarito come ci sia una precisa differenza tra i contenuti che vengono forniti spontaneamente dagli utenti di un sito in forma di commenti e gli articoli redatti e pubblicati in forma anonima. Nel primo caso, infatti, è difficile – se non impossibile – un controllo puntuale e capillare del direttore responsabile che, pertanto è dispensato dalla responsabilità sul contenuto di tali commenti. Nel caso degli articoli non firmati, invece, si tratta di contenuti non provenienti dall’esterno, bensì dalla redazione e sui quali può e deve esserci un controllo della direzione al fine di evitare il perpetramento di un reato a mezzo stampa. Se questo non bastasse, nel caso di specie, il direttore della testata era anche amministratore del sito web dove avvenivano le pubblicazioni, quindi proprio non poteva non sapere.
La decisione della Cassazione (e le motivazioni a supporto) è condivisibile, non fosse altro perché – altrimenti – nell’anonimato di articoli senza firma si potrebbe agire indisturbati e in violazione di tutte le norme che regolano l’attività di stampa. (V.D. per NL)

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