Interventi per lo sviluppo di piccole e medie imprese mediante investimenti nel capitale di rischio

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che assegna un finanziamento di 50 milioni di euro ad Invitalia per l’istituzione di un fondo comune di investimento chiuso, riservato ad investitori istituzionali, per operazioni di venture capital nelle pmi e startup operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi.

Il Fondo gestito da Strategia Italia S.p.A. SGR, interamente partecipata da Invitalia, investe nel capitale di rischio delle imprese unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti. In calde riportiamo il testo del DM. (E.G. per NL)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l’articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla: a) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto, altresì, il comma 4 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l’altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un’apposita sezione nell’ambito del Fondo stesso;
Visto l’articolo 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI) di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che le risorse dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 percento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità
massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l’articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del citato articolo 15, decreto 8 marzo 2013, che definisce le modalità di gestione degli interventi prevedendo, tra l’altro, che lo stesso Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di una apposita convenzione, di “società in house”; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, che assegna una quota pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) del Fondo per la crescita sostenibile alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
Visto l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999 che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;
Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”, e demanda al Ministro dello sviluppo economico l’individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa e delle sue controllate dirette ed indirette, che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa “quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1);
Vista la Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il “test dell’operatore in un’economia di mercato”;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013;
Considerato che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa è azionista totalitaria di Strategia Italia S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio, avente quale oggetto sociale la “prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle relative quote e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione di patrimoni di OICR”;
Considerato che Strategia Italia S.p.A. Società di Gestione del Risparmio è autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e che la stessa è iscritta al n. 170 dell’Albo delle società di gestione del risparmio di cui all’articolo 35, comma 1 del medesimo decreto;
Considerata, nell’attuale congiuntura economica, l’urgenza di sostenere i nuovi programmi di investimento delle piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni e servizi con elevato potenziale di crescita, anche attraverso interventi nel capitale di rischio, per assicurare un più ampio accesso al credito;
Tenuto conto, in un quadro di sviluppo e crescita del sistema produttivo, di quanto previsto dall’articolo 32 del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per un più efficiente ricorso agli strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese;
Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è pari, alla data del 30 aprile 2014, a 1.163,24 milioni di euro, e che, alla stessa data, le risorse del Fondo da destinare a nuovi interventi, al netto delle somme già oggetto di programmazione, sono pari a 642,74 milioni di euro, come accertato con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 29 luglio 2014;
Considerato che nelle somme già oggetto di programmazione, riportate nell’allegato 3 al predetto decreto direttoriale 29 luglio 2014, sono incluse quelle destinate dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pari a 70,00 milioni di euro, non ancora impegnate, e che pertanto le risorse effettivamente disponibili per nuovi interventi ammontano a 712,74 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, recante l’attribuzione di risorse alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate, rispettivamente, agli interventi per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e nel settore dell’industria sostenibile, per l’importo complessivo di 400,00 milioni di euro, e all’intervento in favore delle nuove piccole imprese innovative (cosiddetto “Smart & Start”), per l’importo di 70,00 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2015, che dispone l’attribuzione di risorse, per un importo di euro 4.000.000, alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate al finanziamento di progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate con almeno un’impresa appartenente a un altro Paese tra quelli partecipanti al decimo bando transnazionale EuroTransBio;
Considerato che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili per nuovi interventi ammontano, senza tener conto dei rientri dei finanziamenti già concessi, ad almeno 238 milioni di euro,

DECRETA:

Art. 1.
(Istituzione di un Fondo comune di investimento)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, una quota delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 50.000.000, è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e destinata alla concessione di un finanziamento all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito, Agenzia), da restituire con le modalità di cui all’articolo 4, che la medesima Agenzia impiega, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, per istituire un apposito fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali.
2. Le quote del fondo comune di investimento cui al comma 1 (nel seguito, Fondo) possono essere sottoscritte, oltre che dall’Agenzia, anche da investitori istituzionali, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. La dotazione finanziaria del Fondo può essere altresì incrementata mediante l’utilizzo di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili per il periodo di Programmazione 2014 – 2020. In tale caso, le risorse comunitarie affluiscono ad apposite e distinte sezioni del Fondo e sono gestite nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei Fondi Strutturali e di istituzione e gestione di “strumenti finanziari” di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Il Fondo è istituito da Strategia Italia S.p.A. SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto.
4. Nell’ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti di Strategia Italia S.p.A. SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità, anche di carattere internazionale, in materia di finanziamento di imprese innovative ad alto potenziale di crescita.
5. Per la gestione del Fondo, a Strategia Italia S.p.A. SGR sono riconosciute:
a) una commissione annua di gestione, in linea con gli standard di mercato e, comunque, non superiore al 2% (due percento) del valore del Fondo;
b) una commissione di performance, anch’essa in linea con i livelli di mercato, commisurata ai risultati di gestione del Fondo.
6. Il Fondo ha una durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. Strategia Italia S.p.A. SGR può, in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Art. 2.
(Modalità di intervento del Fondo)

1. Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle imprese di cui all’articolo 3 unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L’investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 30 percento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti.
2. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 1 sono individuati da Strategia Italia S.p.A. SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.
3. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale di rischio delle imprese di cui all’articolo 3 alle medesime condizioni.

Art. 3.
(Tipologia di operazioni e imprese target)

1. Il Fondo interviene, prevalentemente, per finanziare “investimenti successivi” in imprese già raggiunte da operazioni di “early stage financing”.
2. Il Fondo investe esclusivamente nel capitale di rischio nelle piccole e medie imprese così come definite nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, ivi incluse le “start-up innovative” di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi.

Art. 4.
(Restituzione del finanziamento)

1. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla data di liquidazione del Fondo, restituisce al Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, in misura risultante dalla liquidazione del medesimo Fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.
2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la misura delle commissioni riconosciute a Strategia Italia S.p.A. SGR, nonché i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo degli interventi del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2015

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firmato Guidi

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