Radio e Tv. Caso Torricelle (VR): ecco le motivazioni del provvedimento di non convalida e di rigetto di richiesta di sequestro preventivo

verona, DM indennizzi

Il reato sotteso al sequestro preventivo d’urgenza del sito II Torricella Massimiliana di Via Santa Giuliana n 4 è quello di cui agli art. 110, 633, II comma e 639 bis del codice penale, a mente del quale “almeno trenta emittenti televisive e radiofoniche, in concorso tra loro, occupavano i terreni ed edifici (…) appartenenti al demanio statale, destinati ad uso pubblico deturpandola con agglomerato di torri ed antenne, al fine di trarne profitto consistito nella mancata corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di indennità di occupazione”.
Questa la tesi della Procura di Verona che ha portato al provvedimento d’urgenza adottato nei confronti delle stazioni trasmittenti dalla controversa postazione.
Ipotesi però respinta dal GIP del Tribunale di Verona che, in sede di convalida del decreto di sequestro preventivo d’urgenza e di richiesta di sequestro preventivo, con provvedimento del 21/12/2017 (di cui abbiamo già dato conto in forma sommaria nei giorni scorsi) non ha convalidato il decreto del PM ed ha rigettato l’istanza di sequestro preventivo, disponendo per l’effetto il dissequestro dell’area e quindi il ripristino della fornitura dell’energia elettrica e quindi il funzionamento delle stazioni radiotelevisive ivi presenti.
Di seguito esaminiamo le motivazioni del GIP, dr.ssa Livia Magri, ad avviso della quale non sussistevano i presupposti per assenza del “fumus commissi delicti” per “una pluralità di ragioni”.antenne torricelle - Radio e Tv. Caso Torricelle (VR): ecco le motivazioni del provvedimento di non convalida e di rigetto di richiesta di sequestro preventivoIn primo luogo – si legge nel provvedimento di non convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal PM e di rigetto della richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo dell’area già oggetto di sequestro d’urgenza – si deve rilevare l’insussistenza della condotta punita dall’art. 633 c.p.”.
“E’ indispensabile mettere a fuoco – scrive il GIP – che la condotta tipica punita dall’art. 633 c.p. è quella della “invasione” di terreni o edifici. “Invasione” significa irruzione violenta e/o arbitraria di persone in un luogo. Questa puntualizzazione assume rilevanza, nel caso di specie, per diversi aspetti, il primo dei quali concerne, per l’appunto, la valutazione dell’effettiva sussistenza della condotta criminosa ipotizzata.
Non risulta, infatti, che un qualche responsabile di emittente radiofonica o televisiva abbia mai “invaso” l’area demaniale della quale si discute, accedendovi, se non con violenza, quanto meno arbitrariamente.


Al contrario, si dispone di una serie di elementi che portano a ritenere, con ragionevole certezza, che, già a partire dagli anni ’80 del secolo scorso (o addirittura alla fine degli anni 70 …), fosse stato consentito ad una pluralità di emittenti radiotelevisive di installare i propri impianti nell’area demaniale II Torricella Massimiliana”.
E, a supporto della propria valutazione il GIP prende poi in esame una serie di documenti prodotti con la memoria difensiva di due emittenti, con particolare riferimento ad uno risalente al 1987, proveniente dall’Unione Nazionale Antigrandine, cioè l’ente che avrebbe consentito negli anni ’80 l’ingresso nell’area alle emittenti, avendone la disponibilità.

“La circostanza, peraltro, è confermata anche dalla nota dell’Agenzia del Demanio Direzione Generale del Veneto (…) che ricostruisce la cronistoria del bene demaniale di cui si discute”, scrive il GIP.
Ma quel che maggiormente interessa è che il richiamato documento dimostra che l’Unione Nazionale Antigrandine (in linea con la versione sostenuta dalle emittenti …) aveva consentito con atti formali (…) di permanere all’interno dell’area demaniale, dietro pagamento dei canoni concordemente stabiliti“, si legge nel provvedimento di non convalida del sequestro.
D’altra parte, anche dalla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in altro procedimento penale avviato nel 2004 (istanza accolta dal GIP) risultava che “molte emittenti avevano ottenuto l’autorizzazione all’installazione di apparecchiature radio televisive proprio dall’Unione Nazionale Antigrandine pagando un importo determinato con apposita convenzione (…)”.

Dunque, se tutto ciò è vero, non è possibile affermare che sia stata commessa, in un qualche momento, una condotta qualificabile come “di invasione” dell’area demaniale Torricella II Massimiliana ad opera di un qualche responsabile di emittente radiotelevisiva, poiché, per quanto consta, i responsabili delle emittenti radiotelevisive i cui impianti risultano installati nell’area in questione erano acceduti all’area stessa con il consenso del soggetto pubblico che aveva la disponibilità del bene demaniale”, continua il Giudice per le indagini preliminari.
“Il fatto che, poi, le emittenti abbiano portato avanti l’occupazione, in assenza di titolo, sino ad oggi (evidentemente cessando di corrispondere canoni a chicchessia) – senza, si badi, che il Demanio o altro ente abbia mai richiesto (anche solo stragiudizialmente) il rilascio del fondo (posto che le richieste hanno sempre e solo riguardato la corresponsione dell’indennità per l’occupazione abusiva) – non assume alcune rilevanza sotto il profilo penalistico”, osserva il GIP, rimarcando come “invasione” sia un concetto ben diverso da “occupazione” e, che “in assenza di una condotta a monte di “invasione” di un terreno o edificio pubblico (cioè di ingresso arbitrario nel terreno o edificio), l’occupazione abusiva del terreno o edificio, eventualmente protrattasi in maniera abusiva dopo un originario accesso consentito da parte dell’avente diritto, non assume rilevanza penale ex art. 633 c.p. (…)”.

“Del resto, non vi sono concreti elementi per affermare che siano intervenuti in epoca recente atti di “invasione” dell’area demaniale di che trattasi da parte di emittenti non autorizzate dall’ente avente la disponibilità giuridica e/o materiale del bene demaniale (…)”.
Sulla base di quanto esposto, per il Tribunale di Verona si deve “escludere la sussistenza del cd. fumus comissi delictci, in difetto dell’elemento oggettivo – prima ancora che soggettivo – della condotta punita dall’art. 633 c.p. (ferma restando, ovviamente, la rilevanza civilistica dell’occupazione sine titulo dell’area)”.

Peraltro, “la circostanza che la condotta tipica incriminata dalla fattispecie di cui all’art. 633 c.p. sia descritta quale “invasione” di terreni od edifici – dunque quale atto necessariamente circoscritto nel tempo: il tempo necessario affinché l’invasore acceda al terreno o edificio al fine di occuparlo – ha inevitabili riflessi in tema di prescrizione”, aggiunge il GIP.
“(…) Pertanto, fermo quanto si è valutato in precedenza in ordine all’insussistenza della condotta di “invasione”, in ogni caso, eventuali reati ex art. 633 c.p. commessi, già negli anni ’80 dai responsabili (non identificati) delle emittenti radiotelevisive che oggi detengono i loro impianti sulla Torricella II Massimiliana (…) dovrebbero ritenersi certamente estinti per prescrizione“, si legge nel provvedimento.antenne torricelle verona - Radio e Tv. Caso Torricelle (VR): ecco le motivazioni del provvedimento di non convalida e di rigetto di richiesta di sequestro preventivo
Infine, secondo il GIP, “in presenza del decreto di archiviazione (…) adottato nel richiamato procedimento (…) ed in assenza di un decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (…) sembra configurarsi anche il difetto di una condizione di procedibilità (…)” e in assenza di essa “non pare possibile l’adozione di provvedimenti di sequestro preventivo, ma solo, in tema di misure cautelari reali, di sequestro probatorio secondo quanto disposto dall’art. 346 c.p.p.”
“In assenza del presupposto essenziale del cd fumus commissi delicti, appare superfluo rilevare che (…) non ricorrevano i presupposti di “urgenza” tali da giustificare l’intervento ablatorio del pubblico ministero, il quale, effettivamente, in una situazione consolidata da quasi 40 anni e dopo circa un anno di “trattative” come descritte nello stesso decreto di sequestro d’urgenza, ben avrebbe potuto attendere il provvedimento del giudice
“, conclude il Tribunale.
A questo punto la palla torna alla Procura che potrebbe ricorrere  in Cassazione contro il provvedimento del GIP. (M.L. per NL)

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