Silenzio rifiuto della P.A. ed istanza di riesame in autotutela

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6056/2006 cambia rotta

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 ottobre 2006, n. 6056, si è espresso relativamente al critico problema del silenzio rifiuto della P.A. configurabile a seguito di un’istanza di riesame. Tale decisione interviene dopo l’entrata in vigore della legge 15/05 che, modificando l’art. 2 della legge 241/90, ha previsto la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa senza preventiva notifica della diffida ad adempiere alla P.A. In particolare, l’art. 2 sopraccitato prevede che, in linea generale, i procedimenti della P.A. conseguenti ad un’istanza del privato o avviati d’ufficio, a prescindere dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 20, debbano concludersi con un provvedimento espresso. Nondimeno, sovente capita che la P.A. non si esprima relativamente alle istanze formulate dai privati. Pertanto, l’ordinamento, al fine di porre rimedio alla cosiddetta inerzia della P.A., attribuisce al comportamento inattivo dell’amministrazione un valore che, a seconda dei casi, equivale ad assenso, rigetto o inadempimento dell’obbligo di provvedere. Avverso l’inerzia della P.A., l’art. 21 bis consente al privato di tutelarsi mediante ricorso giurisdizionale. Tanto premesso, il Consiglio di Stato si è espresso sulla riforma della sentenza del TAR Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso contro il silenzio serbato dal Comune sulla domanda per il rilascio di autorizzazione per passi carrabili, in quanto, come avanzato da parte ricorrente, non era intervenuta alcuna previa notifica alla P.A. della diffida ad adempiere. La decisione del Supremo Giudice Amministrativo ha invece contraddetto tale assunto, ritenendo che, in piena aderenza al dettato dell’art. 2, come modificato dalla legge 15/05, l’assenza della notifica della diffida alla P.A. inadempiente non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso. Venendo al nocciolo della questione, la sentenza merita di essere esaminata per il fatto che il silenzio si è formato sull’istanza di riesame della richiesta di un’autorizzazione, sulla quale era intervenuto espresso diniego e rispetto al quale non era ancora scaduto il termine di impugnazione. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l’inerzia della P.A. configura silenzio rifiuto solo in presenza di un obbligo a provvedere imposto alla P.A., che manca nel caso dell’istanza di riesame, in quanto finalizzata a sollecitare, appunto, in via di autotutela, il riesame del provvedimento. Tale interpretazione si fonda sulla necessità di garantire le nobili esigenze di certezza e di stabilità dell’agere amministrativo. La sentenza in esame, tuttavia, si è discostata dal predetto orientamento, in quanto, ha sostanzialmente ritenuto sussistere l’obbligo di pronunciare sull’istanza di riesame, posto che la stessa appare esente dall’intento di eludere la decadenza dall’impugnazione del diniego emesso dal comune, in quanto proposta in pendenza del termine per proporre ricorso. In conclusione, i magistrati del C.d.S. hanno ordinato al comune di pronunciarsi sull’istanza di riesame, ritenendo di doversi astenere da ogni valutazione di merito, pur disponendo del potere di conoscere la fondatezza della questione, posto che nei ricorsi di primo grado d’appello è largamente prevalente il profilo afferente alla sussistenza dell’obbligo della P.A. di emettere una pronuncia esplicita sulla domanda del privato. (D.A. per NL)

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