Stop alle pratiche commerciali sleali!

Il legislatore italiano ha attuato la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE). Ecco come è stata ridisegnata la disciplina della pubblicità


di Alessandra Delli Ponti, avvocato e articolista di NL

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato due importanti decreti legislativi, non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Il primo decreto legislativo vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori, attuando la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE); il secondo disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese.
Le due normative assieme ridisegnano il sistema della pubblicità.
Vediamo le principali novità.
L’Antitrust, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, resta l’organo competente a vigilare sulla pubblicità sia nei rapporti tra imprese che nei confronti del consumatore.

Il primo provvedimento legislativo adottato attua la direttiva sulle pratiche commerciali sleali inserendo nuovi articoli al Codice del Consumo che vanno a sostituire la “vecchia” disciplina della pubblicità ingannevole ampliandone notevolmente l’oggetto di tutela.
La normativa sulle pratiche commerciali sleali contiene, infatti, un divieto estremamente più ampio rispetto al divieto di effettuare pubblicità ingannevole. Il nuovo campo di applicazione non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o comparativa illeciti, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e il marketing posti in essere per la promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Sono, in altre parole, ora vietate infatti tutte le pratiche commerciali sleali.
La pratica commerciale sleale è quella pratica che:
“a) è contraria alle norme di diligenza professionale;
b) è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore”.

Nella categoria delle pratiche sleali trovano inquadramento le pratiche ingannevoli e quelle aggressive.
Ne consegue che, mentre tutte le pratiche aggressive ed ingannevoli devono intendersi come sleali, possono esserci pratiche sleali non ingannevoli né aggressive, che rispondono ai requisiti sopra indicati e restano tuttavia vietate

Le pratiche ingannevoli si distinguono a loro volta in azioni ed omissioni ingannevoli.
Le azioni sono le attività per la promozione e vendita di prodotti.
Un’azione è ingannevole se:
• contiene informazioni false ed è pertanto non veritiera
o
• in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganna o può ingannare il
consumatore medio, nonostante l’informazione sia di fatto corretta
e
• in ogni caso induce oppure è idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

I criteri indicati dalla direttiva e inseriti nel nostro ordinamento sono obiettivi. Non è quindi rilevante provare che un consumatore sia stato effettivamente ingannato dalla pratica. La sola prospettiva di inganno è già di per sé una pratica ingannevole.
Le omissioni si configurano in informazioni non fornite al consumatore.
Costituisce una ingannevole pratica commerciale:
• omettere informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole;
• occultare o presentare in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti;
• non indicare l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risulti già evidente dal
contesto.

La vera novità della nuova disciplina comunitaria è costituita dalla regolamentazione delle pratiche commerciali aggressive.
Una pratica è considerata aggressiva quando la libertà di scelta o di comportamento del consumatore è considerevolmente limitata dalla stessa pratica.
L’aggressività assume rilevanza sotto due distinti profili. Quello della coercizione mediante molestie, ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento da un lato e quello del semplice ricorso a tecniche pubblicitarie di tipo ossessivo o invasivo.

Se i concetti di pratica sleale, ingannevole e aggressiva della nuova direttiva sono concetti prevalentemente astratti che andranno poi correttamente inquadrati nei singoli casi concreti con le pronunce dell’Antitrust, estremamente chiara e concreta è invece la “lista nera” di pratiche commerciali che la direttiva comunitaria introduce.

Le pratiche commerciali della lista nera sono sleali in ogni circostanza, senza cioè che sia necessaria una valutazione ad hoc sulla scorta delle disposizioni della direttiva. La lista può essere modificata soltanto a livello comunitario, attraverso una revisione della direttiva ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio.
Sono ben trentuno le pratiche in ogni caso vietate, elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 2005/29/CE. .
Vediamo in sintesi le principali.

Pubblicità redazionale
“Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale
promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale).”

Offerte limitate: offerta speciale, valida soltanto oggi!
“Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo
sufficiente per prendere una decisione consapevole.”

Sollecitazioni insistenti e indesiderate
“Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta
elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza (…).”

Vendita aggressiva a domicilio: “Me ne vado quando avremo sbrigato le carte”
“Effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui tali
comportamenti siano consentiti dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione
contrattuale.”

Marchi di fiducia e codici di condotta
Affermare falsamente “di essere firmatario di un codice di condotta”
“Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.”
Affermare falsamente che il prodotto o chi vende o realizza il prodotto “è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato” o “senza rispettare le condizioni dell’approvazione, dell’accettazione o dell’autorizzazione ricevuta.”

* * *

Con il secondo provvedimento, il Consiglio dei Ministri ha disciplinato la pubblicità ingannevole e comparativa nei soli rapporti tra imprese.
In sostanza la vecchia disciplina della pubblicità ingannevole, contenuta prima nel Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 e poi agli articoli da 18 a 27 del Codice del Consumo, trova ora applicazione nei soli rapporti tra imprese. (A.D.P. per NL)

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