Tlc, elettrosmog. Autorita’ Antitrust a Parlamento, Governo, Regioni, Province e Mise: ostacoli burocratici eccessivi stanno frenando tlc, wireless e competitivita’ italiana

Autorita'

Autorita’ garante della concorrenza e del mercato  contro ostacoli ingiustificati all’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access.
Secondo l’Agcm, tali limiti restringono la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni con rilevanti ricadute sui livelli di servizio erogati ai consumatori e alle imprese, nonché sulla competitività dell’Italia nei confronti di altri Paesi.
Tali restrizioni, inoltre, presentano ulteriori conseguenze sui processi di installazione di nuovi impianti, in particolare: i) discriminando gli operatori nuovi entranti e le nuove tecnologie; ii) compromettendo l’assolvimento degli obblighi di copertura e iii) depauperando la qualità e la tipologia di servizi erogabili ai consumatori finali e alle imprese.
Secondo la Autorita’, è “indispensabile che il quadro normativo regolamentare esistente, a tutti i livelli di governo, abbia come obiettivo la rimozione di ostacoli non necessari e la riduzione dei costi e tempi amministrativi, così da mantenere e ampliare i livelli di concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni mobili e fisse, nonché la definizione di best practice per le amministrazioni locali volte a informare e indirizzare la propria azione amministrativa ai principi di efficienza ed efficacia”.

La Autorita’ auspica, di conseguenza, che “tutte le amministrazioni interessate dai processi anzi descritti predispongano azioni concrete al fine di rendere più efficiente ed efficace il procedimento autorizzatorio per l’installazione di impianti di telecomunicazione”.
Quanto ai regolamenti locali (comunali, provinciali) e regionali, la Autorita’ chiede che le amministrazioni interessate definiscano i propri procedimenti amministrativi secondo i seguenti indirizzi generali:
A) eliminare le restrizioni ingiustificate all’installazione di impianti di telecomunicazione che sono state peraltro ritenute illegittime dalla costante giurisprudenza costituzionale e amministrativa, quali a titolo di esempio:
1) divieti di installazione generalizzata su ampie aree, sia per tutti gli impianti che per specifiche tipologie di impianti; limiti alle emissioni più restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale;
2) instaurazione di procedimenti non previsti dalla normativa nazionale e, nello specifico, dagli artt. 87-bis e 87-ter del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dall’articolo 35, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
3) richieste di pareri e certificazioni non previsti dalla normativa nazionale;
4) imposizione di oneri economici esclusi dalla normativa nazionale;
5) imposizione di obblighi asimmetrici e discriminatori che valgono solamente per le nuove installazioni, con effetti pregiudizievoli sui nuovi operatori e sulle nuove tecnologie;

B) mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazione tutte le informazioni relative agli impianti installati e alle loro caratteristiche/schede tecniche, con indicazione dei dati tecnici effettivi e non nominali, nonché relativi alle aree in cui è possibile la localizzazione degli impianti;
C) prevedere meccanismi che permettano la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, che hanno la qualità di opere di urbanizzazione primaria, anche mediante meccanismi di deroga ai criteri di localizzazione degli impianti e meccanismi di proposta di siti alternativi. Inoltre, si ritiene auspicabile che i regolamenti locali individuino esclusivamente criteri preferenziali di localizzazione e non, al contrario di quanto riscontrato nell’esperienza, di obblighi e limiti alla localizzazione;
D) prevedere meccanismi di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all’installazione di impianti, con la previsione di uno sportello unico tramite il quale far transitare tutte le istanze, individuando ruoli di coordinamento tra gli uffici della medesima amministrazione e tra amministrazioni diverse, anche utilizzando a tal fine l’istituto della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e strumenti quali i protocolli di intesa tra amministrazioni e operatori di telecomunicazione.

Peraltro, in relazione a singoli casi, la Autorita’ “si riserva di utilizzare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di richiedere la rimozione di eventuali restrizioni non giustificate, idonee a incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali” ed auspica, inoltre, che le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia e Valle d’Aosta, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano, rimuovano le specifiche restrizioni individuate, seguendo gli indirizzi generali suindicati”.
Quanto alla normativa nazionale, la Autorita’ confida che il Parlamento “adotti misure per semplificare l’iter autorizzativo per l’installazione di small cell, anche in considerazione degli esiti del processo di adozione di misure di implementazione, avviato dalla Commissione Europea in data 6 novembre 2018, concernenti “Light deployment regime for small-area wireless access points”23 e che il Governo e il Ministero dello Sviluppo Economico valorizzino e rendano pienamente operativo lo strumento del SINFI (catasto delle infrastrutture), al fine di fornire le informazioni necessarie per l’installazione di impianti, la messa a disposizione delle informazioni relative alla localizzazione degli impianti e le loro caratteristiche tecniche. Si auspica, infine, una verifica, con l’ausilio delle competenti commissioni scientifiche, quali l’Istituto Superiore della Sanità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, della validità degli attuali limiti elettromagnetici e degli standard di misurazione, previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, alla luce delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti in via di adozione”. (E.G. per NL)

Foto antenne di Floriano Fornasiero

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