Tv, tecnica: la difficile convivenza delle tecnologie analogica e digitale

La DGPGSR del MinCom finalmente chiarisce questioni tecnico-giuridiche relative al periodo transitorio di migrazione in tecnica numerica che inevitabilmente si protrarrà per molti anni


La Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico del Ministero delle Comunicazioni si è recentemente espressa su un problema ormai annoso, che, in considerazione della progressiva digitalizzazione di impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, si accentua e si interseca con l’esigenza di mantenere in attività ancora per lungo tempo impianti in modalità analogica. Nel merito, è noto che un numero sempre più elevato di stazioni televisive subisce interferenze alle trasmissioni in tecnica analogica a seguito della graduale digitalizzazione di impianti precedentemente non perturbanti (normalmente in conseguenza dell’impiego di sistema cd. di “offset di precisione”). Dette problematiche, naturalmente, si manifestano in regioni dove l’impiego della tecnica trasmissiva digitale avviene in forma promiscua con quella analogica, sicché sono da escludere nelle aree cd. “all digital”, posto che la fattispecie si conclama solo in presenza di convivenza forzata analogico/digitale. Secondo una scuola di pensiero prevalente, le emissioni analogiche, censite ex art. 32 L. 223/90 ed eventualmente modificate su autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, godono di tutela prevalente a riguardo delle trasmissioni sperimentali in tecnica digitale, per le quali è stato previsto il vincolo ex lege di non interferenzialità verso soggetti legittimamente occupanti lo spettro r.e. Da ciò conseguirebbe l’impegno di non peggiorare la ricezione di trasmissioni analogiche attraverso impianti digitali, discendente dall’obbligazione preventiva per l’impiego di trasmettitori in tecnica DVB-T. In altri termini, conditio sine qua non per la migrazione in tecnica numerica sarebbe la garanzia di protezione a norma U.I.T. resa al soggetto operante in tecnica analogica interferito da quello attivo in tecnica digitale, valendo ciò quale prerequisito di idoneità all’inizio ed al proseguimento dell’esercizio stabile con metodologia trasmissiva numerica.
Della complessa questione, sottoposta al vaglio del Ministero delle Comunicazioni, si è occupato un team di lavoro guidato dal dr. Mauro Toni, che ha concluso l’analisi redigendo delle linee guida inviate agli Ispettorati territoriali il 10 marzo 2008.
Nel merito, la D.G.P.G.S.R. del Ministero delle Comunicazioni, osservato che “Pervengono frequentemente (…) segnalazioni di interferenze subite da impianti di radiodiffusione televisiva operanti in tecnica analogica ad opera di impianti televisivi convertiti alla tecnica digitale, nonostante la preventiva riduzione di potenza apportata a questi ultimi a seguito della digitalizzazione”, ha fatto presente che “l’accordo di Chester 1997, stipulato in ambito C.E.P.T. e relativo alle procedure per l’introduzione del servizio DVB-T, nell’annesso 6 prevede che nella conversione dall’analogico al digitale il nuisance field (somma del campo prodotto dall’impianto potenzialmente interferente, del rapporto di protezione con l’impianto analogico potenzialmente interferito e del fattore di discriminazione d’antenna), prodotto nei test points degli impianti analogici potenzialmente interferiti dall’impianto oggetto di digitalizzazione, non superi, dopo la conversione, quello prodotto prima di essa e che il campo prodotto nel caso digitale sia non superiore a quello prodotto nel caso analogico diminuito di 7 dB”. La direttiva dirigenziale ha poi specificato che “La prima condizione è finalizzata al mantenimento dello stato interferenziale subito dagli impianti analogici potenzialmente interferiti da quello oggetto di digitalizzazione, mentre la seconda comporta che la riduzione di potenza deve comunque essere non inferiore ai 7 dB”.A riguardo dei citati 7 dB, la D.G.P.G.S.R. ha finalmente chiarito la genesi di quella che era apparsa una convenzione tecnica non codificata, evidenziando che “In ambito nazionale si è fatto riferimento ad una riduzione minima di 6 dB, fermo restando, come già più volte espresso dalla scrivente nella trattazione di singoli casi specifici, il principio di carattere generale che qualunque modifica apportata ad un impianto non debba provocare interferenze ad altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico”.Nel proseguo, il Ministero delle Comunicazioni ha osservato che “la protezione degli esistenti e legittimi impianti analogici risulta tanto più importante alla luce del fatto che la data prevista per lo switch off è stata spostata dalla fine del 2006 (data il cui rispetto, nella fase iniziale della sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, poteva indurre a favorire l’accelerazione alla digitalizzazione rispetto alla piena protezione degli esistenti impianti analogici) alla fine del 2012, il che comporta una permanenza del servizio analogico tale da doverne assicurare la piena protezione”. In ragione delle predette considerazioni, la D.G.P.G.S.R., valutato che “sia le abilitazioni alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale che le licenze di operatore di rete prevedono infatti che il Ministero si riservi, anche attraverso i propri organi periferici, di dettare eventuali precisazioni o modifiche nel caso in cui le attivazioni degli impianti in tecnica digitale provochino interferenze ad altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico”, ha ritenuto che “le nuove emissioni televisive digitali (DVB-T o DVB-H), derivanti dalla digitalizzazione di preesistenti impianti analogici, possono essere effettuate a patto di non alterare l’equilibrio radioelettrico consolidato ovvero di non danneggiare le altre legittime emissioni in tecnica analogica e quindi eventualmente con riduzioni di potenza maggiori di quella minima prevista”. L’importante disposizione conclude quindi rimarcando che “nella trattazione delle situazioni interferenziali in questione, in cui la conversione di impianti alla tecnica digitale produce interferenze ad altri impianti che continuano ad essere legittimamente eserciti in tecnica analogica, sono questi ultimi che vanno considerati come interferiti ed i primi che sono da considerarsi interferenti”, sicché è “sugli impianti convertiti alla tecnica digitale che bisognerà apportare le opportune modifiche tali da garantire i dovuti rapporti di protezione, ripristinando il preesistente equilibrio radioelettrico”.

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