Commercio Online. Dal 22 maggio in vigore Regolamento UE su consegna transfrontaliera pacchi

pacchi

Il 22/05/2018 è entrato in vigore il regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, direttamente applicabile nel nostro ordinamento.
La finalità generale perseguita dal regolamento è quella di promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a favore degli utenti (in particolare, delle PMI e dei privati) aumentando nel contempo la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero.
L’intervento regolamentare è stato avviato in base ad alcune considerazioni di contesto.
I consumatori e i rivenditori online dell’UE non sfruttano appieno i vantaggi del commercio elettronico transfrontaliero: le cause sono individuate nella scarsa trasparenza e, soprattutto per i consumatori e per le PMI, nei prezzi elevati per i servizi di consegna transfrontalieri.

Sul primo aspetto – la trasparenza – è risultata evidente la mancanza di informazioni sul mercato della consegna dei pacchi e, in particolare, sui servizi disponibili, sui fornitori che operano e sui prezzi che sono praticati. Il livello dei prezzi, poi, è stato giudicato ingiustificatamente elevato, soprattutto nei confronti dei piccoli rivenditori e dei consumatori privati anche in situazioni di mercato concorrenziale.
In alcuni Stati membri il quadro normativo (direttiva 97/67/CE) non è stato attuato in modo tale da garantire una efficace sorveglianza regolamentare sui servizi (diversi dal servizio universale) di consegna dei pacchi, e ciò ovviamente si è ripercosso sulle consegne transfrontaliere che necessariamente coinvolgono i servizi svolti in più Stati membri. Le differenze tra le normative nazionali hanno creato incertezze giuridiche e barriere al mercato e hanno reso, quindi, indispensabile garantire un livello minimo di sorveglianza regolamentare applicabile a tutti gli operatori postali dell’UE, evitando fenomeni di frammentazione normativa.

Per realizzare le proprie finalità – promuovere la consegna transfrontaliera dei pacchi a favore delle PMI e dei privati e aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero – il regolamento integra le disposizioni della direttiva 97/67/CE (relativa al settore postale), con alcune prescrizioni minime volte ad evitare che le differenze delle normative nazionali di attuazione possano dar luogo, in alcuni Stati membri, ad una sorveglianza regolamentare inefficace.
Le prescrizioni minime fissate nel regolamento, ferma restando la possibilità per ciascuno Stato membro di introdurre misure supplementari, sono volte:
a) a migliorare la sorveglianza regolamentare affidata alle Autorità nazionali di settore;
b) a garantire la trasparenza delle tariffe e, per determinati servizi di consegna transfrontaliera, a consentire la valutazione e l’individuazione delle tariffe irragionevolmente elevate;
c) a individuare le informazioni che devono essere messe a disposizione dei consumatori per accrescere la fiducia di questi ultimi nel commercio elettronico.

Il regolamento introduce, quindi, disposizioni che in materia di servizi di consegna dei pacchi integrano e specificano la direttiva 97/67/CE, sul presupposto della riconducibilità di tale settore a quello più generale dei servizi postali, come del resto riconosciuto anche nella nostra legislazione nazionale e nella regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ferma restando la piena efficacia di tutte le definizioni contenute nella direttiva 97/67/CE, il regolamento (art. 2) prevede che accanto ad esse possano trovare applicazione le più specifiche definizioni “pacco”, “servizi di consegna pacchi”, “fornitore di servizi di consegna pacchi” e “subappaltatore”.
Sono poi definiti (art. 4) – nei confronti di tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi – gli obblighi informativi verso l’Agcom che riguardano: le caratteristiche dei servizi di consegna, le condizioni di offerta, le procedure di reclamo, le eventuali limitazioni di responsabilità, il fatturato annuo, il numero di dipendenti suddiviso per categorie, i volumi trattati, i nominativi dei subappaltatori e, se disponibili, i listini di prezzo.
Per garantire uniformità applicativa la Commissione definirà, entro il 23/09/2018, un modulo per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione.

Le disposizioni più specifiche in materia di trasparenza tariffaria (art. 5) riguardano soltanto i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che sono tenuti a trasmettere all’Autorità le tariffe, pubbliche, applicabili alle tipologie di invii unitari indicati nell’allegato al regolamento. Le informazioni sono poi trasmesse alla Commissione e pubblicate su un sito web dedicato.
Gli oneri informativi di cui agli articoli 4 e 5, in linea di massima, non debbono gravare sugli operatori che, nell’anno di riferimento, hanno impiegato in media meno 50 persone a meno che siano stabiliti in più di uno Stato membro. Nel computo di tale limite le autorità nazionali possono includere anche i lavoratori impiegati dai subappaltatori e, ove ciò sia giustificato dalle caratteristiche del mercato nazionale e sia necessario e proporzionato per assicurare la conformità al regolamento, possono estendere gli obblighi informativi anche ai fornitori che abbiano impiegato tra le 25 e le 49 persone nell’anno di riferimento.

La possibilità di valutare se le tariffe siano fissate entro limiti ragionevoli (art.6) riguarda, invece, esclusivamente i servizi di consegna ai quali si applica un obbligo di servizio universale. L’Autorità dovrà individuare le tariffe irragionevolmente alte in base agli elementi indicati nei paragrafi 2 e 3, utilizzando gli orientamenti metodologici definiti dalla Commissione. Le valutazioni della autorità nazionali di regolamentazione saranno trasmesse con cadenza annuale alla Commissione.
L’articolo 7 individua le informazioni che devono essere rese ai consumatori nell’ambito dei i contratti di vendita di beni o servizi (soggetti alla direttiva 2011/83/EU) che prevedono la spedizione transfrontaliera di pacchi postali. I venditori devono informare i propri potenziali acquirenti, già in fase precontrattuale, delle diverse opzioni di consegna disponibili, dei relativi costi e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami.
Con successive apposite comunicazioni, precedute ove necessario da forme di consultazione dei soggetti interessati, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicherà le specifiche modalità attuative delle prescrizioni del regolamento, le scadenze degli adempimenti ed il dettaglio richiesto per le informazioni. (E.G. per NL)

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