Diritto d’autore e diritti connessi. La Sincronizzazione: quando la musica si integra con l’immagine

sincronizzazione

La Sincronizzazione, così come definita sul sito della Siae, “è il primo abbinamento di una composizione musicale a fotogrammi o immagini in un audiovisivo: ad esempio un film, un documentario, un cortometraggio, una sequenza di immagini fisse o in movimento”.
Si tratta quindi di un abbinamento tra musica e immagine.
L’effetto positivo della musica sull’immagine è notevole, perché ne amplifica l’efficacia e caratterizza l’insieme.
Il connubio tra messaggio audiovisivo e musica viene da lontano: persone non più giovanissime ricorderanno certamente il programma televisivo pubblicitario della RAI, Radio Televisione Italiana, negli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso secolo, che si chiamava “Carosello”. Lo guardavano tutti, subito dopo il telegiornale, anche i bambini coscienti che, dopo, dovevano andare a nanna.

La televisione si era accostata agli apparecchi radiofonici da non molto e costituiva un potente mezzo di comunicazione che associava ai messaggi vocali radiofonici un messaggio visivo di impatto notevole sui telespettatori. Utenti che, da pochi eletti, dato il costo dei televisori, si affrettavano a diventare una platea grande quanto gran parte dei cittadini italiani, affascinati da questa “magia” dell’ascolto e della contestuale visione. Quindi un potenziale di consumatori che attraeva la comunicazione pubblicitaria, compartimentata appunto nei limiti di Carosello. I dieci o più minuti di durata di Carosello si articolavano in brevi “spettacoli “di comunicazione pubblicitaria che, in qualche minuto, doveva esprimere tutti i possibili contenuti per catturare, fra i potenziali consumatori, dei clienti da stupire per fare loro acquistare il prodotto oggetto di comunicazione.
Parola ed immagine si rivolgevano ai telespettatori con messaggi che risuonano ancora oggi nella mente dei telespettatori di allora. Se ne parlava di quelle scenette che attiravano e colpivano la fantasia, anche sui tram, al lavoro, ovunque. Vincente, però, era l’accoppiamento del messaggio visivo ed orale con la musica. Si ampliava l’impatto sul telespettatore ed il prodotto veniva immediatamente associato al ritornello musicale che ricordava il prodotto (per tutti il ritornello della china xx che “fino dai tempi dei garibaldini, non più bevande ma nei bicchierini, china xx fin ai tempi di oggi dì”).

Come allora, anche oggi quando si ascolta un messaggio, lo si memorizza molto meglio se viene accompagnato da una musica, soprattutto se correlato con le note di una canzone nota.
Il messaggio e le tecniche di comunicazione si sono affinate ed i messaggi visivo/musicali non sempre vengono costruiti ad hoc da chi li produce.
Molto spesso si ha un prodotto che nasce indipendente dalla musica e che, una volta prodotto, si cerca di potenziare dal punto di vista della comunicazione, integrandolo con una opera musicale già esistente che lo possa caratterizzare e fissare piacevolmente nella memoria di chi lo ascolta.
L’uso che in tale modo viene fatto della musica finisce con l’integrarsi con il prodotto ed il diritto che ne deriva richiede una procedura di autorizzazione all’impiego specifica che si chiama licenza di sincronizzazione e coinvolge sulla medesima musica diritti fonografici ed editoriali.
Si comprende infatti che l’integrazione musica/video genera un prodotto nuovo che deve essere gradito all’Autore dell’opera musicale e, in misura diversa, dall’Artista Interprete vista l’indissolubilità propria del nuovo prodotto.

Nel Capo III (Contenuto e durata del Diritto d’ Autore) Sezione I (Protezione della utilizzazione economica dell’opera) della legge sul Diritto d’Autore, vi è l’articolo 12 che stabilisce che “[l’Autore] ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”.
Medesimo speculare diritto è riconosciuto dalla legge sul diritto di Autore agli Artisti/Interpreti (Art.80). Quindi l’utilizzo economico della musica accoppiato alla immagine e come parte integrante del prodotto audiovisivo, implica lo sfruttamento di un diritto di sincronizzazione che compete in modo unico ed esclusivo all’Autore/Editore e al Produttore Fonografico/Artista Interprete.
Tale diritto come avvalorato nell’ordinanza n.29811 del 20/09/2017 della Corte di Cassazione non è ricompreso nell’ambito del mandato affidato alla SIAE né in quello affidato alla SCF secondo l’art. 180 della legge sul Diritto d’Autore, ma rientra nei diritti dell’Autore/Editore e del Produttore Fonografico/Artisti Interpreti e va gestito direttamente da questi. Pertanto, per poter ottenere una licenza di sincronizzazione si deve richiedere il consenso diretto all’Editore, in quanto titolare in forza del mandato dell’Autore per lo sfruttamento economico dell’opera, come pure quella del Produttore di fonogrammi quale titolare del diritto di sfruttamento della registrazione fonografica che incorpora l’opera.

Qualora i titolari dei diritti sulla musica fossero più di uno le autorizzazioni sono necessarie da parte di tutti i titolari di diritti.
Anche il compenso per la sincronizzazione diventa frutto di una trattativa diretta fra il fruitore del diritto di sincronizzazione ed i titolari dei diritti di sfruttamento dell’opera e registrazione fonografica, quindi l’Editore ed il Produttore Fonografico che, come già detto, negoziano il primo per l’Autore, il secondo per gli Artisti Interpreti. L’ottenimento di questo diritto di sincronizzazione non è semplice perché implica la conoscenza di tutti i titolari di diritto della particolare musica e della registrazione fonografica di una musica, dai quali poi ottenere il consenso ed il prezzo da corrispondere.
Da non scordare poi che il diritto morale dell’Autore e degli Interpreti Esecutori, potrebbe, in alcuni casi, originare un vincolo per gli Editori ed i Produttori di fonogrammi nelle trattative di questi con il richiedente la sincronizzazione. Vincolo eventuale che va chiarito all’interno del rapporto tra Editore ed Autore rappresentato e Produttore di fonogrammi e Artisti/Interpreti rappresentati.
Al servizio dei potenziali fruitori di sincronizzazioni sono disponibili presso la SIAE dei cataloghi di musica, la “production music”, appositamente creata per le sincronizzazioni con immagini, con tariffe predeterminate per la remunerazione economica.
Da segnalare infine e per completezza che, completato il prodotto sincronizzato, va altresì corrisposto ai sensi dell’articolo 46 del diritto di Autore alla SIAE e a SCF, o ad altri organismi di gestione collettiva, che poi lo ripartiranno agli aventi diritto, l’ulteriore compenso spettante per la proiezione pubblica, diffusione televisiva e riproduzione del prodotto audiovisivo su supporti per uso privato e noleggio. All’avvocato Lorena Pizzi il ringraziamento per i fondamentali chiarimenti. (G.T. per NL)

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