DPR 115/1965: come è cambiato l’esame di Stato dei giornalisti

Cinque articoli modificati dal DPR 122/2008 per dare via libera al personal computer


Franco Abruzzo.it

Il 26 settembre inizia l’era del personal computer anche per l’esame dei giornalisti. La cosa può far sorridere, eppure è la prima data degli esami di idoneità professionale in cui i candidati non saranno più costretti all’uso esclusivo della macchina da scrivere. Con l’attesa modifica (con il dpr 122/2008) del precedente regolamento, i candidati che avranno esplicitamente richiesto di utilizzare un personal computer, riceveranno in sede di esame un dischetto CD-ROM e una penna USB da applicare al proprio PC. Il primo contiene un apposito sistema operativo che viene caricato nella memoria RAM e un programma di videoscrittura uniforme. La penna USB serve invece per registrare e salvare le tre prove dell’elaborato. Il loro uso congiunto scavalca quindi il sistema operativo preinstallato e il dispositivo di memoria del disco fisso. Per l’adeguamento alla tecnologia informatica si chiarisce inoltre che lo svolgim ento della prima prova (sintesi di un articolo o di altro testo scelto tra quelli forniti dalla commissione) consiste di un testo non superiore a 30 righe dattiloscritte di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1800 caratteri compresi gli spazi. Il testo della terza prova (redazione di un articolo su argomenti di attualità proposti dalla commissione) non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna, per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi. Il sito internet dell’Ordine nazionale dei giornalisti (www.odg.it) indica le specifiche tecniche minime dei personal computer dei candidati e offre per questo una verifica di conformità on-line da riportare nel modulo richiesto per l’ammissione. (www.cittadinolex.it).

Dpr 115/1965. Articolo 44. Prova di idoneità professionale.

1. La prova scritta prevista dall’art. 32, primo comma, della legge consiste:

a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi (1);

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l’esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa fornita.

Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (2).

2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell’etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all’esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

a) elementi di storia del giornalismo;

b) elementi di sociologia e di psicologia dell’opinione pubblica;

c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore;

e) etica professionale;

f) i media del sistema economico italiano.

3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell’economia, del costume, dell’arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L’argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono esser comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l’avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l’eleaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (3).

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(1) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(2) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(3) Articolo prima modificato dall’art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

Articolo 44-bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’articolo 44 è consentito l’utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l’accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell’elaboratore necessarie per l’effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l’esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l’anonimato dell’elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall’articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (4).

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(4) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

Articolo 46. Ammissione alla prova di idoneità professionale.

1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere isciritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall’art. 29, primo comma, della legge.

2. L’iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell’Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell’articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di prentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l’utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (5).

4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all’art. 34, secondo comma, della legge ed all’art. 43 del presente regolamento.

5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell’inizio della prova scritta.

7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l’elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell’elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

8. Ai candidati inclusi nell’elenco è data comunicazione dell’ammissione, nonché del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (6).

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(5) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(6) Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

Articolo 48. Svolgimento della prova scritta.

1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell’inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell’aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.

4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell’elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell’elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all’articolo 44-bis (7).

6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell’elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l’ora. L’elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l’individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall’articolo 44, comma 1 (8).

6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (9).

6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell’elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall’articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall’inizio della prova (10).

7. È escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell’esame.

8. L’esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (11).

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(7) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(8) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(9) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(10) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(11) Così sostituito dall’art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

49. Termine della prova e consegna dei lavori.

1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un’altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.

2. In caso di utilizzo dell’elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando «concludi» del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d’esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all’articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell’elaborato, lo stesso viene riconsegnato all’interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

3. Nell’ipotesi di mancata decodifica dell’elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un’apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell’operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell’articolo 48, commi 7 e 8.

4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all’esterno da due componenti della commissione e dal segretario (12).

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(12) Articolo così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=913

Gli esami di idoneità professionale:

a. Cosa dicono la legge n. 69/1963 e il Dpr 115/1965;

b. Il programma degli esami orali;

c. Criteri per la valutazione della prova scritta.

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Testo consigliati per l’esame di giornalista (in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=915)

1. Franco Abruzzo, Codice dell’informazione e della comunicazione, V edizione, aprile 2006, Centro di Documentazione Giornalistica – 00186 Roma – Piazza di Pietra 26 – tel. 06/67.914.96 – 06/ 67.981.48 – Fax 06/67.974.92). Il manuale (tre volumi) è disponibile presso le librerie giuridiche oppure può essere chiesto direttamente all’editore. Il distributore è “Pecorini rappresentanze editoriali” (Foro Bonaparte n. 48, Milano, telef. 02-86460660 ). Prezzo: 95 euro.

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