Editoria. Corte di Giustizia UE dà torto su equo compenso a Meta, che però conserva ancora vero potere: decidere se le news devono esistere

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La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (n. 69/2026) conferma la legittimità del regolamento Agcom sul cosiddetto equo compenso (ed in generale sulla remunerazione) degli editori online (delibera n. 3/23/CONS).
Ma questo periodico non condivide i festeggiamenti in corso, perché vi sono alcune aree grigie sulle indicazioni della Corte, come traspare anche dall’immediato comunicato reso da Meta, che aveva impugnato al TAR Lazio la delibera Agcom, dando impulso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Sintesi

La Corte di Giustizia UE conferma la legittimità del regolamento Agcom sull’equo compenso per gli editori online.
La decisione rafforza il sistema italiano, ma non chiude definitivamente la partita aperta da Meta davanti al TAR Lazio: il diritto alla remunerazione è ammesso solo se collegato all’autorizzazione all’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche.
Sebbene gli editori possano poter rifiutare l’uso dei contenuti o concederlo anche gratuitamente, la Corte chiarisce che non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano le pubblicazioni.
Gli obblighi di trattativa, trasparenza dei dati e divieto di riduzione della visibilità sono ritenuti compatibili col diritto UE, anche se limitano la libertà d’impresa delle piattaforme, in quanto lo fanno in modo giustificato e proporzionato.
Agcom esce rafforzata nel ruolo di regolatore, ma i giudici italiani dovranno verificare l’applicazione concreta del modello.
La vittoria degli editori è quindi significativa, ma parziale, perché Meta conserva margini giuridici e strategici.
Sullo sfondo resta poi il nodo più ampio: l’I.A. generativa e il web scraping potrebbero spostare il conflitto dal compenso alla remunerazione della materia prima cognitiva” digitale.

Equo compenso

Con una decisione che, secondo le rappresentanze degli editori, potrebbe essere destinata ad avere conseguenze rilevanti sul mercato europeo dei media, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sostanzialmente confermato la legittimità del sistema italiano costruito attorno al regolamento Agcom sul c.d. equo compenso editoriale (in calce al presente articolo l’approfondimento sul tema), respingendo alcune delle contestazioni avanzate da Meta (la holding che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger), che aveva impugnato al TAR il provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’organo giurisdizionale con sentenza n. 18789/2023 aveva rinviato alla Corte comunitaria l’accertamento della compatibilità delle norme nazionali con il diritto dell’Unione Europea).

La sentenza del TAR del 2023

Nel merito, con sentenza 18789 del 06/12/2023, il tribunale amministrativo regionale (del Lazio), pronunciandosi parzialmente ed interlocutoriamente in ordine al ricorso di Meta, aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali, sospendendo, nelle more del giudizio come sopra rimesso alla Corte, l’esecuzione degli atti avversati (da Meta), riservandosi ogni altra decisione. Ricordiamo che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto comunitario (l’organo giurisdizionale europeo, con la propria decisione, non risolve la controversia nazionale, poiché spetta al giudice nazionale definire la causa conformemente alla decisione della Corte, che vincola gli altri giudici ai quali venga sottoposto un problema simile).

La libertà d’impresa di Meta

Analizzando la vicenda processuale, secondo Meta Platforms Ireland, la normativa italiana, che aveva istituito un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, avrebbe violato il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale, ponendosi, tra l’altro, in stato di incompatibilità con la libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione della Corte di Giustizia UE

La Corte UE, ha però dichiarato che il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni (gli editori devono, inoltre, poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito) e non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano tali pubblicazioni.

Per la Corte UE la tutela degli editori prevale quando serve a garantire equilibrio, pluralismo e corretto funzionamento del mercato digitale

Secondo i giudici comunitari, gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d’impresa, appaiono giustificati, in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell’Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti. Per la Corte, siffatti obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa – da un lato – e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media – dall’altro -.

La crisi economica dell’editoria nell’ecosistema digitale

Ricostruendo il contesto socio-giuridico-economico, la Corte UE ha sottolineato come l’evoluzione delle tecnologie digitali abbia profondamente mutato il settore dei media – e in particolare quello della stampa scritta -, di fronte ai cambiamenti delle abitudini degli utenti, allo sviluppo dei servizi di riviste giornalistiche online e alla concorrenza dei nuovi canali digitali. Tali trasformazioni hanno comportato un drastico calo dei proventi degli editori, mettendo a repentaglio il loro modello economico e il loro ruolo essenziale nelle società democratiche.

La direttiva europea sul diritto d’autore

Per porvi rimedio sono state avviate diverse iniziative legislative, tra cui la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, che introduce un diritto connesso specifico a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, consentendo loro in particolare di autorizzare o vietare tali utilizzi.

Il recepimento italiano e il ruolo dell’equo compenso

Nel dettaglio, il legislatore italiano ha recepito tale direttiva prevedendo a favore degli editori il diritto a un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni, nonché un regime volto a garantire tale remunerazione. Pertanto, la normativa italiana impone ai prestatori di servizi di negoziare una tale remunerazione con gli editori – senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante tali trattative – e di fornire i dati necessari per il suo calcolo.

I poteri attribuiti all’Agcom

Il legislatore italiano ha affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di stabilirne i criteri, di determinarla in caso di disaccordo e di garantire il rispetto dell’obbligo di informazione a carico dei prestatori, anche mediante sanzioni. Nel 2023 Agcom, sul fondamento di tale normativa nazionale, ha quindi definito attraverso la delibera n. 3/23/CONS i criteri che consentono di determinare un’equa remunerazione per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Delibera poi impugnata da Meta al TAR, che aveva adottato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per accertarne la compatibilità col diritto comunitario.

L’intervento della Corte di Giustizia UE

La Corte, constatato che la direttiva mira a conferire agli editori diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, lasciando tuttavia agli Stati membri un margine di discrezionalità per garantirne l’attuazione, ha osservato che, in tale contesto, il diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a un’equa remunerazione è ammissibile, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa ai prestatori di riprodurre dette pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico e che gli editori possano rifiutare di concedere tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Inoltre, non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni.

La verifica demandata ai giudici italiani

Mentre spetta al giudice nazionale verificare se la normativa italiana rispetti tali condizioni, gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione sono anch’essi ammissibili, in quanto possono garantire l’equità delle trattative e contribuiscono pertanto all’obiettivo di protezione degli editori.

Lo squilibrio informativo tra piattaforme ed editori

Infatti, solo i prestatori dispongono delle informazioni che consentono di valutare il valore economico dell’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo. Così, gli editori si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori per quanto riguarda la determinazione di un’equa remunerazione.

Il divieto di limitare la visibilità durante le trattative

Inoltre, l’obbligo di astenersi dal limitare la visibilità delle pubblicazioni durante le trattative consente di evitare che sia esercitata una pressione su detti editori o, ancora, che venga dissimulato il valore economico rappresentato dall’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

La legittimità dei poteri dell’Agcom

Analogamente, le prerogative attribuite ad Agcom dalla normativa italiana sono ammissibili, in quanto mirano a garantire l’effettiva attuazione dei diritti riconosciuti agli editori. Constatando che tali obblighi, accompagnati dal potere sanzionatorio dell’Agcom, costituiscono una restrizione alla libertà d’impresa dei prestatori, la Corte ha però osservato come, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, tale limitazione appare giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi del diritto dell’Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle loro pubblicazioni.

Proprietà intellettuale e pluralismo come interessi da proteggere

La Corte ha enfatizzato, in particolare, come l’imposizione di simili obblighi ai prestatori consenta di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro.

Meta prende tempo: la partita sull’equo compenso ora torna davanti ai giudici italiani

In prospettiva della ripresa del giudizio amministrativo all’esito della pronuncia giurisdizionale comunitaria Meta ha immediatamente ribadito che la pubblicazione da parte delle piattaforme online consente agli editori di autorizzare o vietarne l’uso e “non prevede alcun pagamento da parte dei provider quando questi non utilizzano pubblicazioni giornalistiche”. Nondimeno, spiega la big tech, esamineremo integralmente la decisione e collaboreremo in modo costruttivo quando la questione tornerà dinanzi ai tribunali italiani”.

Chi crea il valore che le piattaforme monetizzano online?

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE non rappresenta soltanto un passaggio tecnico-giuridico. Interviene, infatti, su una questione ormai centrale nell’economia digitale contemporanea: chi genera realmente il valore economico dell’informazione online?
Il principio riaffermato dalla Corte appare estremamente chiaro: gli Stati membri possono introdurre strumenti regolatori destinati a garantire agli editori una remunerazione equa per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte delle piattaforme digitali. In sostanza, il giudice europeo riconosce che l’attività delle big tech non può fondarsi sull’utilizzo sistematico e gratuito del lavoro editoriale altrui senza meccanismi di riequilibrio economico.

Il modello italiano dell’equo compenso

Si tratta di un passaggio importante anche sotto il profilo politico, perché rafforza concretamente la direttiva europea sul copyright e consolida il modello regolatorio italiano costruito dall’Agcom per disciplinare le trattative economiche tra editori e piattaforme.

Una vittoria importante per gli editori, ma non priva di limiti e zone grigie

A una prima lettura, la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sembra effettivamente rappresentare una vittoria netta per gli editori e per il sistema italiano dell’equo compenso costruito attorno al regolamento Agcom. E, in effetti, la Corte riconosce la compatibilità del modello nazionale con il diritto europeo e legittima il principio secondo cui le piattaforme digitali non possono utilizzare contenuti giornalistici senza un meccanismo di remunerazione.
Tuttavia, leggendo attentamente il testo della pronuncia, come anticipato in apertura, emergono diversi elementi che attenuano la portata della vittoria editoriale e che, indirettamente, lasciano aperti spazi importanti a favore di Meta.

La Corte non riconosce un diritto automatico al pagamento

Il primo aspetto molto rilevante riguarda la natura stessa dell’equo compenso. La Corte chiarisce infatti che il diritto alla remunerazione è ammissibile soltanto se costituisce il corrispettivo economico di una autorizzazione concessa dagli editori all’utilizzo online delle loro pubblicazioni. In altre parole, il giudice comunitario non afferma che le piattaforme debbano necessariamente pagare gli editori in ogni caso, ma precisa che il compenso è legato a un concreto utilizzo autorizzato dei contenuti giornalistici.

L’equo compenso non è una tassa automatica a carico delle piattaforme digitali

È un dettaglio giuridicamente molto importante, perché impedisce di trasformare il sistema in una sorta di obbligo generalizzato di finanziamento delle news da parte delle piattaforme. La sentenza, dunque, tutela sì gli editori, ma continua a mantenere al centro la logica negoziale e contrattuale.

Gli editori devono poter dire no o concedere gratuitamente i contenuti

La Corte aggiunge inoltre che gli editori devono poter rifiutare l’autorizzazione oppure concederla gratuitamente. Questo passaggio, apparentemente secondario, in realtà rafforza indirettamente anche la posizione delle piattaforme, perché esclude la possibilità di un automatismo regolatorio assoluto. Di fatto, i giudici UE sembrano voler evitare che l’equo compenso si trasformi in una imposizione rigida scollegata dalla libertà negoziale delle parti. E ciò lascia alle big tech un margine strategico molto più ampio di quanto possa apparire nelle prime interpretazioni mediatiche della sentenza.

Il vero punto a favore di Meta: nessun pagamento senza utilizzo dei contenuti

Probabilmente il passaggio più favorevole a Meta è quello in cui la Corte afferma esplicitamente che non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori qualora essi non utilizzino le pubblicazioni giornalistiche. Questo significa che la piattaforma conserva teoricamente la possibilità di modificare il proprio rapporto con i contenuti editoriali. In pratica, Meta potrebbe decidere di ridurre la presenza delle news, limitarne l’indicizzazione, eliminare alcune funzionalità di preview o modificare il modo in cui i contenuti giornalistici vengono distribuiti all’interno dei propri ecosistemi. Ed è proprio qui che la vittoria degli editori potrebbe rivelarsi soltanto parziale: il riconoscimento del diritto all’equo compenso non elimina infatti il potere strutturale delle piattaforme di ridefinire unilateralmente gli ambienti distributivi digitali.

La libertà d’impresa delle piattaforme resta un tema centrale

La sentenza contiene poi un altro elemento giuridicamente delicato: la Corte riconosce espressamente che gli obblighi imposti alle piattaforme costituiscono una restrizione alla libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. È vero che i giudici considerano tale restrizione giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela degli editori e del pluralismo dell’informazione. Tuttavia, il semplice riconoscimento della compressione della libertà d’impresa lascia aperta la possibilità di future contestazioni sulla proporzionalità concreta delle misure adottate. Ed è un aspetto che potrebbe diventare molto rilevante nei futuri sviluppi del contenzioso.

La decisione non legittima automaticamente tutti i criteri economici Agcom

C’è infine un ulteriore elemento spesso trascurato nel dibattito pubblico: la Corte non entra realmente nel merito dei criteri economici specifici definiti dall’Agcom. Non certifica cioè che aliquote, percentuali, sistemi di revenue sharing o modalità di calcolo siano automaticamente validi e inattaccabili. Si limita piuttosto ad affermare che un sistema di questo tipo può essere compatibile con il diritto europeo se mantiene caratteristiche di proporzionalità ed equilibrio. Anche sotto questo profilo, dunque, Meta conserva spazi di manovra giuridica non irrilevanti.

Una sentenza che cerca equilibrio più che vittoria assoluta

Nel complesso, la decisione della Corte rappresenta certamente una vittoria politica e simbolica importante per gli editori, per la FIEG (costituitasi ad opponendum nel giudizio avanti al TAR Lazio) e per Agcom. Rafforza il principio secondo cui il contenuto giornalistico possiede un valore economico autonomo e che le piattaforme non possono considerarlo una materia prima gratuita. Ma la pronuncia non sembra voler trasformare questo principio in una subordinazione totale delle piattaforme agli interessi editoriali.

La Corte UE cerca un equilibrio: tutelare gli editori senza demolire il potere economico delle big tech

Al contrario, i giudici comunitari appaiono impegnati soprattutto nella ricerca di un equilibrio tra tutela del pluralismo, proprietà intellettuale e libertà d’impresa. Ed è probabilmente proprio questo il dato più interessante della sentenza: l’Europa prova a riequilibrare il rapporto tra editori e big tech senza però spezzare definitivamente la centralità economica e strategica delle piattaforme digitali.

Mentre l’Europa regola le piattaforme, l’I.A. rischia già di spostare il conflitto su un livello ancora più profondo e sfuggente

Peraltro, la decisione rischia di essere immediatamente bruciata dall’evoluzione del web scraping e dell’utilizzo dei contenuti editoriali da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Perché il vero conflitto dei prossimi anni potrebbe non riguardare più soltanto la redistribuzione dei contenuti attraverso motori di ricerca e social network, ma la loro assimilazione sistematica dentro modelli algoritmici capaci di sintetizzare, rielaborare e monetizzare informazioni prodotte da terzi, come più volte allertato da Newslinet. In pratica, la battaglia su equo compenso e retribuzione regolamentata potrebbe rappresentare soltanto il primo capitolo di una questione molto più ampia: chi controlla e remunera la materia prima cognitiva dell’economia digitale? (M.L. per NL)

Approfondimento

Equo compenso

Con la delibera n. 3/23/CONS l’Autorità ha concluso la consultazione pubblica avviata nel 2022 approvando il Regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in applicazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore. Il Regolamento, tenendo conto dei contributi e delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, nell’attuare gli obiettivi di tutela del diritto d’autore definiti dalla legge, pone al centro il rispetto della libertà negoziale delle parti e intende incentivare il più possibile accordi reciprocamente vantaggiosi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa (IMMRS).

La procedura stabilita dal Regolamento prevede che, in caso di mancato accordo tra le parti sull’ammontare del compenso entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.

In relazione alla determinazione del compenso in caso di attivazione della procedura dinanzi all’Autorità, il Regolamento delinea un modello di calcolo distinto per le IMMRS (art. 6) e per gli altri tipi di prestatori di servizi (art. 4), quali i motori di ricerca, gli aggregatori di notizie e i social media.

Per le IMMRS l’equo compenso è stabilito sulla base del loro fatturato rilevante, derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, l’Autorità ha preferito non indicare un’aliquota, suggerendo però di tenere in considerazione quelle adottate da prassi di mercato consolidate, conferendo così la flessibilità necessaria a garantire equità all’interno della variegata platea degli editori e delle IMMRS, nonché tra le differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile). Una serie di criteri di riferimento definiti per le IMMRS contribuisce infine a definire la distribuzione del fatturato tra gli editori controparte nelle negoziazioni.

Con riferimento agli altri tipi di prestatori, invece, il Regolamento adotta un modello di calcolo più dettagliato, che si fonda sul revenue sharing, adattato per tener conto del contesto applicativo specifico. In particolare, tale modello è frutto di un bilanciamento operato dall’Autorità tra una molteplicità di interessi di natura privatistica e pubblicistica alla luce altresì delle differenti caratteristiche strutturali dei prestatori e degli editori. La base di calcolo è determinata dalla differenza tra i benefici monetari derivanti al prestatore (ricavi pubblicitari) e quelli derivanti all’editore (ricavi da traffico di reindirizzamento). L’Autorità ha poi ritenuto necessario definire un’aliquota massima pari al 70% da applicare alla base di calcolo, al fine di guidare le contrattazioni in un ambito in cui non vi sono pratiche di mercato consolidate e in cui lo squilibrio di potere contrattuale tra le parti appare cruciale. L’aliquota puntuale è stabilita, nel caso specifico, in ragione di una serie di criteri, definiti sulla scorta di quelli indicati dal legislatore nazionale, che descrivono nel loro complesso il valore della produzione dell’editore. Tali criteri, misurati da rispettivi indicatori, permettono di modulare l’aliquota entro il valore massimo di presuntiva congruità attraverso un sistema di incrementi attribuiti sulla base del valore assunto dagli indicatori suddetti.

Il Regolamento, infine, disciplina gli obblighi di comunicazione e di informazione in capo alle piattaforme e alle IMMRS diretti ad ottenere i dati necessari ad applicare i criteri di riferimento dettati al fine di determinare la misura dell’equo compenso.

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