Gazzetta Ufficiale N. 171 del 25 Luglio 2007 – Legge 19 Luglio 2007 , n. 106

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita’ ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede rtv e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi


Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita’ ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti
partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema
efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la
trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione,
comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede
radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli
eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a
squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a
livello nazionale, il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta
del Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche
europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformita’
ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu’
decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarita’ e
l’esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonche’, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi
dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi
principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega e’ esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento del carattere sociale dell’attivita’ sportiva,
quale strumento di miglioramento della qualita’ della vita e quale
mezzo di educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificita’ del fenomeno sportivo,
espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti
partecipanti alla competizione medesima, della contitolarita’ del
diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione
sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a
disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di
comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1
nell’ambito della tutela riconosciuta dall’ordinamento ai diritti di
trasmissione;
d) riconoscimento della titolarita’ esclusiva dei diritti di
archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione
sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da
parte del soggetto preposto all’organizzazione della competizione
sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure
finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della
comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato
dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a
pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale, nonche’
ad agevolare la fruibilita’ di detta offerta all’utenza legata al
territorio, attraverso la possibilita’ di acquisire i diritti sui
singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non
siano stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui
al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle
competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie
derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in
modo da assicurare l’equilibrio competitivo di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche e
finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualita’
generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e
all’estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
3. La delega e’ esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto
preposto all’organizzazione della competizione sportiva di licenziare
in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con
riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento
a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in
piu’ pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive
di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti
che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al
soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva;
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da
garantire l’accesso, la parita’ di trattamento e la libera
concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza
discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare
riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del
prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e
direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli
operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui
al comma 1, licenzino, se a cio’ autorizzati espressamente dal
soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, i
prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della
comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di
altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non
discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione
dei prodotti medesimi;
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo
tecnologico del settore, contemplando pure procedure di
regolamentazione e di vigilanza nonche’ limitate deroghe da parte
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari
diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di
posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi
del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva;
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalita’ che
assicurino la presenza di piu’ operatori della comunicazione nella
distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi
e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a
piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione non e’ in
possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i
diritti acquisiti, nonche’ di cedere, in tutto o in parte, i relativi
contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al
comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui
al comma 2;
f) previsione delle modalita’ di esercizio del diritto di
cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti
per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in
materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza
per la societa’, nonche’ di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al
comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla
concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei
contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi
relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel
mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni
dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie
assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1,
prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal
soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, in
modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutte le
societa’ partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente
di tali risorse, nonche’ l’attribuzione delle restanti quote al
soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il
quale provvede a redistribuirle tra le societa’ partecipanti alla
competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei
risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la
destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e
incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le
indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualita’ generale del
sistema;
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di
mutualita’ generale del sistema di cui alla lettera i), determinati,
anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone
giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva d’intesa con la
federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili,
di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di
sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche
infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonche’ al fine di
finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalita’ di
approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a
sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che
abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un
programma di riqualificazione delle attivita’ sportive e ricreative
nelle scuole e nelle universita’;
m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della
disciplina attuativa della presente legge da parte dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive
competenze;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti
di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo
il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dell’articolo 2, comma
1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare
diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo
sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di
cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi
di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti
stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita’ sportive
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1496):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le
politiche giovanili e le attivita’ sportive (Melandri) e
dal Ministro delle comunicazioni (Gentiloni Silveri) il
27 luglio 2006.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 1° agosto 2006 con
pareri delle commissioni, I, II, V, IX, X e XIV.
Esaminato dalla VII commissione in sede referente il
13-14-19 e 21 settembre 2006; 3-18 e 19 ottobre 2006;
9-14-15 e 19 novembre 2006.
Esaminato in aula il 21 settembre 2006; 27 novembre
2006; 18 gennaio 2007 e approvato il 23 gennaio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1269):

Assegnato alle commissioni riunite, 7ª commissione
(Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 30 gennaio
2007 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 14ª, il
30 gennaio 2007.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 8ª, in sede
referente, il 7-14 e 21 marzo 2007; 7-13-20 e 28 marzo
2007.
Esaminato in aula il 12 aprile 2007; 3 maggio 2007 e
approvato con modificazioni il 9 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 1496-B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 14 maggio 2007 con
parere delle commissioni, I, V, IX, X e XIV.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
29 e 31 maggio 2007; 5 e 7 giugno 2007.
Esaminato in aula il 12 giugno 2007 e approvato il
20 giugno 2007.

Note alla legge recante delega al Governo per la
revisione della disciplina relativa alla titolarita’ ed al
mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa
a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su
altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a
squadre e delle correlate manifestazioni.
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge
30 gennaio 1999, n. 15 recante: “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e’ il
seguente:
“Art. 2 (Disciplina per evitare posizioni dominanti nel
mercato televisivo). – 1. Ciascuna societa’ di calcio di
serie A e di serie B e’ titolare dei diritti di
trasmissione televisiva in forma codificata. E’ fatto
divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e
titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso
soggetti controllati e collegati, piu’ di sessanta per
cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma
codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di
serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior
valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel
caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano
la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo’
essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti
in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni.
L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
puo’ derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo
periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto
delle condizioni generali del mercato, della complessiva
titolarita’ degli altri diritti sportivi, della durata dei
relativi contratti, della necessita’ di assicurare
l’effettiva concorrenzialita’ dello stesso mercato,
evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la
contrattazione dei predetti diritti di trasmissione
relativi a eventi considerati di minor valore commerciale.
L’Autorita’ deve comunque pronunciarsi entro sessanta
giorni in caso di superamento del predetto limite. Se
applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e l’art. 1, comma 6, lettera c), numero 11), della
legge 31 luglio 1997, n. 249.”.

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