Gazzetta Ufficiale N. 235 del 7 Ottobre 2008 – Agcom Deliberazione 17/09/2008

Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 541/08/CONS)


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nelle sue riunioni di consiglio del 21 maggio 2008 e del
17 settembre 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.
197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il
Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 luglio
2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 «Procedure
per l’assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2002;
Visto l’accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori
radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la
nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre
2003;
Vista la determina della Direzione generale concessioni ed
autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003
che assegna frequenze in banda GSM;
Vista la determina della Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle
comunicazioni del 29 dicembre 2004 che assegna frequenze in banda
GSM;
Vista la determina della Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle
comunicazioni del 13 dicembre 2007 che modifica, in via temporanea,
le assegnazioni di frequenza in banda GSM all’operatore Wind;
Vista la delibera n. 343/07/CONS, recante «Consultazione pubblica
sull’utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da
parte dei sistemi radiomobili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2007;
Vista la decisione della Commissione del maggio 2007 «Decision on
the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for
terrestrial systems capable of providing pan-European electronic
communications services in the Community» in attesa di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
Vista la proposta per una «Directive of the European Parliament and
of the Council of repealing Council Directive 87/372/EEC on the
frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of
public pan-European cellular digital land-based mobile communications
in the Community», inviata dalla Commissione con la comunicazione n.
COM(2007)367 del 25 luglio 2007;
Visto il rapporto della CEPT denominato ECC Report 082
«Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM
1800 frequency bands» del maggio 2006;
Visto il rapporto della CEPT denominato ECC Report 096
«Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in
adjacent bands» del marzo 2007;
Visto il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui
alla delibera n. 343/07/CONS, pubblicato nel sito Internet
dell’Autorita’, e tenuto conto dei risultati della medesima
consultazione pubblica;
Considerato quanto segue;
Introduzione.
1. In sede comunitaria, nel 2007, e’ stato avviato dalla
Commissione europea l’iter finalizzato al ritiro della direttiva(1)
GSM del 1987, che disponeva, per le bande a 900 MHz (esclusa la c.d.
banda estesa o ex TACS) e a 1800 MHz l’utilizzo esclusivo della
tecnologia GSM. Si prevede che tale nuova direttiva, che sancira’
quindi il ritiro della direttiva GSM, entrera’ in vigore nei prossimi
mesi, una volta approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
2. Inoltre la Commissione, nel mese di maggio 2007, ha ottenuto il
parere favorevole del Comitato radio spettro per l’emanazione di una
decisione circa l’uso flessibile delle bande a 900 e 1800 MHz per
sistemi di comunicazione elettronica pan-europei, aperte quindi anche
all’uso per sistemi UMTS ed altre eventuali tecnologie equivalenti e
compatibili. Tale decisione(2), gia’ adottata, dovrebbe entrare in
vigore contestualmente al ritiro della direttiva GSM. Attualmente,
sulla base degli studi tecnici effettuati dalla CEPT e quanto
riportato nella predetta decisione, solo l’UMTS risulta compatibile
per l’utilizzo nella banda 900 MHz in coesistenza col GSM.
—-
(1) Direttiva 87/372 CEE del Consiglio del 25 giugno
1987 sulle bande di frequenza da assegnare per
l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale
cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre
nella Comunita’.
(2) Decision on the harmonisation of the 900 MHz and
1800 MHz frequency bands for terrestrial system capable of
providing pan-European electronic communications services
in the Community.

3. Entrambi i precedenti atti normativi sono supportati da una
serie di studi di compatibilita’ effettuati in ambito CEPT quali
l’ECC Report 096 «Compatibility between UMTS 900/1800 and systems
operating in adjacent bands» e ECC Report 082 «Compatibility study
for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands».
Tali studi forniscono le basi tecniche che consentiranno un utilizzo
ordinato dello spettro al momento in cui il refarming potra’ essere
attuato e garantiscono quindi la coesistenza, all’interno della
stessa banda, di sistemi GSM e sistemi UMTS.
4. Alla luce delle predette iniziative comunitarie, l’Autorita’,
avendo registrato un notevole interesse nel mercato nazionale ai fini
dell’utilizzo piu’ efficiente e flessibile delle bande radiomobili a
900 e 1800 MHz, e per la riutilizzazione delle bande UMTS a 2.1 GHz
che potevano rientrare nella disponibilita’ dello Stato, ha ritenuto
necessario procedere ad una consultazione pubblica intesa, oltre che
ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla
possibilita’ che le bande di frequenze a 900 e 1800 MHz possano
essere riorganizzate e riutilizzate per lo sviluppo dei sistemi
mobili di cosiddetta terza generazione (3G/IMT2000-UMTS) o eventuali
tecnologie equivalenti e compatibili secondo la normativa applicabile
(refarming), anche per verificare l’interesse all’utilizzo delle
bande a 2100 MHz (IMT2000/UMTS), ai fini della verifica della
eventuale necessita’ di limitare l’accesso alle bande in argomento.
5. La predetta consultazione pubblica e’ stata avviata con delibera
n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007. Il periodo di consultazione si e’
chiuso il 9 ottobre 2007. Nell’ambito della consultazione sono
pervenuti all’Autorita’ dieci contributi in rappresentanza di dodici
soggetti distinti.
6. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono
stati sentiti quattro dei soggetti che hanno fornito un proprio
contributo e precisamente H3G il 1° ottobre 2007, Telecom Italia il 2
ottobre 2007, Wind e Vodafone l’8 ottobre 2007. Tali operatori hanno
potuto illustrare, nel corso delle citate audizioni, il proprio
contributo alla consultazione.
7. I gestori radiomobili GSM Telecom Italia, Vodafone e Wind hanno
anche redatto e sottoposto all’Autorita’ ed al Ministero una proposta
per la riallocazione dei canali GSM nella banda a 900 MHz che prevede
a regime il superamento delle assegnazioni frammentate, a livello
geografico, tra i gestori e l’assegnazione ordinata a blocchi
contigui di cinque MHz nazionali. La proposta riflette, in via
sostanziale, l’ipotesi A proposta dall’Autorita’ nel documento di
consultazione sopra citato. A regime il piano proposto prevede, per i
tre gestori, il consolidamento di una dotazione frequenziale di 10
MHz ciascuno, in blocchi contigui, in banda 900 MHz, e quindi,
assieme a 15 MHz di banda a 1800 MHz, tale piano realizzerebbe
l’obiettivo gia’ proposto con la delibera n. 286/02/CONS. Il piano,
inoltre, grazie alla razionalizzazione della banda e alla sua
assegnazione in blocchi contigui, sarebbe propedeutico a qualunque
ipotesi di refarming. Infine il piano proposto, grazie ai guadagni di
efficienza risultanti dal riordino delle assegnazioni, renderebbe
possibile la liberazione, a regime, di un intero blocco nazionale di
5 MHz, disponibile per una nuova assegnazione, che costituirebbe,
quindi, un dividendo digitale a 900 MHz.
8. Tenuto conto pertanto dei risultati della consultazione pubblica
indetta con la delibera n. 343/07/CONS, che sono riportati nel
documento di sintesi della consultazione stessa, pubblicato nel sito
Internet dell’Autorita’, l’Autorita’, con il presente provvedimento,
stabilisce le procedure per la riorganizzazione e l’assegnazione
della banda disponibile a 900 e 2100 MHz per i sistemi di
comunicazione elettronica, ed i principi per i successivi piani di
assegnazione della banda a 1800 MHz. Sono riportate nel seguito,
secondo l’ordine degli argomenti presentati nel documento di
consultazione, le valutazioni dell’Autorita’ e le motivazioni alla
base delle decisioni adottate nel provvedimento.
Banda di frequenze a 900 MHz: quadro regolamentare.
9. Il quadro delle assegnazioni delle bande a 900 MHz e 1800 MHz
prevede allo stato una suddivisione delle stesse tra tre operatori
GSM (Telecom Italia, Vodafone, Wind). In particolare, la porzione a
900 MHz e’ assegnata in maniera articolata, con differenze tra aree
territoriali delle grandi citta’ e resto del territorio che conducono
ad un utilizzo non efficiente dello spettro, nonche’ ad una
frammentazione a blocchi non omogenei della banda tra gli operatori.
Tale situazione deriva dalla definizione dei piani di assegnazione
avvenuta progressivamente nel tempo, a partire dall’inizio degli anni
90, per rispondere agli sviluppi tecnologici ed alle crescenti
richieste del mercato di servizi di comunicazione mobili e personali,
e sulla base di disponibilita’ contingentate.
10. L’Autorita’ ha definito il quadro regolatorio per
l’assegnazione delle frequenze radiomobili in banda 900 e 1800 MHz da
ultimo con la delibera n. 286/02/CONS. Tale delibera stabilisce, tra
l’altro, all’art. 2, comma 3, la possibilita’ per gli operatori
radiomobili GSM di ottenere, previo soddisfacimento di alcuni
requisiti per l’utilizzo efficiente dello spettro, un massimo di 25
MHz lordi ciascuno tra banda 900 e 1800 MHz, con al piu’ 10 MHz a 900
MHz, da utilizzare per il servizio GSM, compatibilmente con la
disponibilita’ di idonea banda assegnabile, introducendo quindi un
principio tendenziale di spectrum parity tra i gestori. Il Ministero
delle comunicazioni ha adottato i successivi provvedimenti di
assegnazione.
11. Il 13 dicembre 2007 il Ministero delle comunicazioni, con
propria determina del giorno 13, a seguito di richiesta
dell’operatore Wind, motivata anche dal fatto che l’operatore non
aveva raggiunto il tetto dei 25 MHz di banda complessiva tra 900 e
1800 MHz, previsto dalla delibera n. 286/02/CONS, provvedeva ad
assegnare temporaneamente allo stesso 5 MHz lordi a 900 MHz
esclusivamente nelle sedici principali citta’. Tale assegnazione
prevede la liberazione, da parte di Wind, di una analoga porzione di
frequenze assegnata temporaneamente a 1800 MHz.
12. Si riportano nel seguito le dotazioni frequenziali complessive
attuali dei gestori pubblici, inclusive degli ultimi provvedimenti di
assegnazione:

—-> Vedere a pag. 31 <---- —-
(3) Le sedici maggiori citta’ sono le aree territoriali
e periferiche di : Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo,
Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania,
Messina, Taranto, Trieste, Verona. La popolazione in dette
aree e’ circa il 18% del totale nazionale.

13. La dotazione frequenziale attualmente in uso agli operatori GSM
non raggiunge, nel complesso, il tetto massimo previsto dalla
delibera n. 286/02/CONS, ed anche a livello dei singoli operatori,
utilizzando il criterio di ponderazione citato, si riscontra che due
di essi non raggiungono i tetti (spectrum cap) individuali nazionali
fissati. Nello stesso tempo si osserva che il mercato radiomobile
nazionale e’ tra i primi al mondo in termini di utenti, traffico
gestito ed offerte innovative. Pertanto un intervento finalizzato a
rivedere le dotazioni frequenziali senza tenere in conto le
specificita’ del mercato avrebbe immediate e negative ripercussioni
sulla clientela in termini di qualita’ del servizio offerto e sul
mercato in generale in termini di competitivita’ ed innovazione.
Risulta pertanto necessario avviare un processo che garantisca un uso
maggiormente efficiente dello spettro in un’ottica di continuita’
rispetto alla situazione preesistente frutto, come sopra rilevato, di
una stratificazione progressiva di assegnazioni di risorse spettrali.
14. Le assegnazioni della banda radiomobile successive alla
delibera n. 286/02/CONS non hanno consentito la razionalizzazione
dell’utilizzo della banda; in particolare non e’ stata conseguita
l’efficienza spettrale ottenibile attraverso l’assegnazione a blocchi
da 5 MHz su tutto il territorio nazionale. I motivi di tale
situazione possono ritrovarsi sia nel fatto che la banda disponibile
e’ stata liberata progressivamente, nel corso della dismissione della
banda TACS e CT1, sia nella circostanza che gia’ il quadro delle
assegnazioni precedente la delibera citata prevedeva un uso
frammentato. Pertanto la razionalizzazione d’uso si sarebbe potuta
ottenere solo con una specifica attivita’ di rilocazione dei canali
da parte degli operatori interessati. Il raggiungimento
dell’obiettivo di razionalizzazione avrebbe comportato investimenti
aggiuntivi in rilocazione di apparati da parte degli operatori
proprio in un periodo in cui iniziava lo sviluppo dei sistemi di
terza generazione. Inoltre, occorre considerare che una porzione
della banda, la c.d. banda estesa, nella parte bassa della gamma,
presentava un interesse minore per via della, allora, minore
disponibilita’ di terminali in grado di sintonizzare tale porzione
dello spettro, e che una altra parte della banda, precisamente quella
ex CT1, nella parte alta della gamma, essendo stata da poco liberata
dal precedente uso dei sistemi telefonici cordless, presentava delle
condizioni di interferenza lievemente peggiori rispetto al resto
della banda. Pertanto, a differenza di quanto ora rilevato sul
mercato, gli operatori nel passato erano meno incentivati alla
riorganizzazione della banda.
15. Allo stato si osserva, anche sulla base delle risultanze della
consultazione pubblica e dello sviluppo del mercato e delle
tecnologie, che i motivi ostativi alla razionalizzazione della banda
possono considerarsi superati o in via di superamento. In particolare
lo sviluppo delle reti UMTS, la diffusione di terminali dual band che
sintonizzano tutta la gamma a 900 MHz, la prevista disponibilita’ di
apparati e terminali per l’uso a 900 MHz con tecnologie di tipo 3G,
la maggiore resilienza delle tecnologie con portanti piu’ ampie del
GSM rispetto a possibili interferenze da parte di sistemi a banda
stretta, il definitivo phasing out delle tecnologie cordless
interferenti nella parte alta della gamma, fanno ritenere che sia
possibile nonche’ necessario procedere al definitivo riordino delle
assegnazioni della banda, in maniera razionalizzata e secondo gli
obiettivi gia’ previsti dalla delibera n. 286/02/CONS.
16. L’Autorita’ rileva infatti un notevole sviluppo intervenuto nel
mercato dei servizi radiomobili, che ha visto una costante crescita
dell’utenza GSM ed uno sviluppo notevole dei servizi su tali reti,
inclusi i servizi dati finalizzati allo sviluppo della larga banda in
mobilita’, obiettivo prioritario del settore delle comunicazioni
elettroniche. Al fine di garantire quindi un equilibrato sviluppo al
mercato e vantaggi agli utenti, l’Autorita’ intende ribadire il
principio gia’ espresso con la delibera n. 286/02/CONS secondo cui
gli operatori GSM esistenti possono richiedere ed ottenere al piu’ 25
MHz lordi complessivi tra banda 900 e 1800 MHz, purche’ detta banda
sia utilizzata in maniera effettiva ed efficiente. La possibilita’ di
uso di 25 MHz complessivi e’ quindi subordinata al rispetto di un
piano di assegnazione in banda 900 MHz che conduca ad un uso
efficiente e razionalizzato delle risorse e sulla base di una
canalizzazione a blocchi da 5 MHz nazionali. La realizzazione di un
tale piano di razionalizzazione e riallocazione, debitamente valutato
ed autorizzato, consente quindi, in primo luogo, di recuperare
margini di efficienza a vantaggio del sistema complessivo radiomobile
e di recuperare banda assegnabile che potra’ incrementare il livello
competitivo e, in secondo luogo, creera’ le condizioni per consentire
agli operatori di poter avviare, previa autorizzazione, il refarming.
Anche tale attivita’ infatti, da realizzare in una seconda fase
rispetto all’implementazione del detto piano, potra’ infatti portare
ulteriori vantaggi e sviluppo al sistema complessivo delle
comunicazioni elettroniche e benefici ai clienti finali.
17. Poiche’ a 900 MHz possono essere canalizzati al piu’ sette
blocchi da 5 MHz accoppiati e’ opportuno stabilire, al fine di
definire un piano di assegnazione equo e non discriminatorio e
secondo quanto gia’ previsto dalla delibera n. 286/02/CONS nonche’
ipotizzato nella consultazione pubblica di cui alla delibera n.
343/07/CONS, che nessun operatore possa disporre, a regime, di piu’
di due blocchi. Le assegnazioni di ciascun operatore dovrebbero
essere, di norma, contigue al fine di migliorare ulteriormente
l’efficienza d’uso e limitare le eventuali interferenze reciproche.
18. Tali previsioni assicurano l’uso piu’ efficiente possibile
dello spettro, stante l’attuale grado e le previsioni di sviluppo dei
sistemi e delle tecnologie rilevanti per l’utilizzo di tale banda. Il
Ministero dello sviluppo economico, che ha nel frattempo acquisito le
competenze del Ministero delle comunicazioni, su richiesta dei
gestori GSM potra’ quindi definire ed autorizzare un piano di
riorganizzazione della banda a 900 MHz che realizzi i predetti
obiettivi, anche eventualmente sulla scorta delle proposte effettuate
dai gestori stessi.
19. Nella proposta di riallocazione della banda a 900 MHz inviata
dai gestori GSM all’Autorita’ ed al Ministero, gli stessi hanno fatto
notare che il perseguimento completo dell’ipotesi A in consultazione,
e cioe’ la liberazione immediata di due blocchi da 5 MHz ai fini di
riassegnazione, non sia praticabile. Innanzitutto tale soluzione non
consentirebbe a tutti i gestori GSM la possibilita’ di gestire il
traffico stesso GSM, peraltro come detto ancora in crescita stante
l’attuale sviluppo dei servizi dati. Inoltre non tutti i gestori
sarebbero nelle condizioni certe di poter effettuare successivamente
ed in maniera non discriminatoria il refarming su almeno una portante
UMTS. Infatti, elevate criticita’ si presenterebbero quando,
all’eventuale accensione (switch over) della prima portante UMTS a
900 MHz la banda utilizzabile per il GSM diminuirebbe di 5 MHz,
dovendo in ogni caso gestire un traffico ancora elevato con la
garanzia di un adeguato livello di qualita’ di servizio. Infine
sarebbe discriminatorio e non giustificato da esigenze tecniche,
nonche’ non in linea con gli obiettivi del quadro regolatorio in
quanto provocherebbe immediate ripercussioni negative sull’utenza, il
ritiro forzato di banda ad operatori che ne abbiano ottenuto l’uso
sulla base di norme gia’ fissate con la delibera n. 286/02/CONS o con
il quadro regolatorio precedente.
20. Con riferimento alle assegnazioni esistenti si osserva anche,
come evidenziato nelle tabelle riepilogative precedenti, che gia’
allo stato due operatori dispongono di banda eccedente i 10 MHz a 900
MHz sulle porzioni considerate piu’ appetibili di territorio
nazionale (le sedici citta) e quindi anche un piano di
riorganizzazione della banda secondo i principi descritti
comporterebbe per essi una diminuzione della banda in tali aree
geografiche. Inoltre, per quanto riguarda l’operatore Wind, la sua
disponibilita’ di banda, prima dell’assegnazione di cui alla
determina del 13 dicembre 2007, prevedeva gia’ l’uso di 7.8 MHz sul
territorio nazionale ad eccezione delle sedici grandi citta’, e
quindi sostanzialmente di oltre un blocco e mezzo.
21. Sulla base di quanto osservato l’Autorita’ pertanto condivide
le osservazioni riportate ritenendo non in linea con gli obiettivi
del quadro regolatorio e pregiudizievole per la qualita’ del servizio
fornito agli utenti finali sia il ritiro di porzioni di banda agli
operatori assegnatari in assenza di un esplicito piano di
riorganizzazione, che la mera messa a gara delle esigue porzioni di
spettro allo stato libere che potrebbero essere individuate, peraltro
in configurazione frammentata, in quanto comprometterebbe,
presumibilmente in maniera definitiva, la possibilita’ di
razionalizzare l’uso della banda e lo sviluppo dei servizi, e ritiene
quindi che occorra perseguire gli obiettivi enunciati.
22. A maggior ragione, la mancata attuazione di un piano di
razionalizzazione della banda GSM, e quindi sostanzialmente la
necessita’ del mantenimento dello status quo per lungo tempo
(sostanzialmente secondo l’ipotesi B in consultazione),
comporterebbe, oltre al gia’ citato uso poco efficiente dello
spettro, una situazione competitiva potenzialmente sbilanciata. In
tali condizioni infatti solo due operatori potrebbero, in teoria e
con elevate criticita’, attivare in futuro una portante 3G in banda
900 MHz. Residuerebbe inoltre una porzione di spettro sostanzialmente
insufficiente per una nuova assegnazione per servizi 3G, a meno di
procedere, anche in tale ipotesi, al ritiro forzato di banda agli
operatori esistenti, con ripercussioni sui loro piani di business e
sull’utenza GSM.
23. I gestori radiomobili GSM hanno anche fatto presente di aver
necessita’ di una dotazione limitata e temporanea aggiuntiva, tale da
permettere la complessa opera di rilocazione dei canali al fine di
arrivare ad una dotazione di banda razionalizzata e contigua,
mantenendo l’attuale grado di qualita’ del servizio ai propri
clienti. L’Autorita’ condivide tali esigenze ed, al fine di poter
realizzare sia la razionalizzazione della banda a 900 MHz, sia
mettere gli operatori nelle condizioni di poter essere autorizzati ad
avviare in futuro il refarming, ritiene opportuno consentire, nel
corso di attuazione del piano predetto, di poter accedere ad una
dotazione frequenziale temporaneamente eccedente in misura ridotta i
limiti fissati, utilizzando la limitata porzione di banda attualmente
ancora libera.
24. Dalla realizzazione di un tale piano di razionalizzazione della
banda consegue quindi una situazione competitiva molto piu’
bilanciata ed un utilizzo molto piu’ efficiente dello spettro che
consentira’, a regime, anche la liberazione di un intero blocco
nazionale aggiuntivo da 5 MHz, che potra’ essere assegnato ad
operatori diversi dagli operatori GSM esistenti, e che quindi
assicura anche vantaggi in termini di aumento del grado di
concorrenza ed il maggior riequilibrio possibile della dotazione
frequenziale.
25. Il piano di riorganizzazione dovra’ necessariamente prescrivere
il momento in cui la dotazione in eccedenza sara’ liberata e definire
le scadenze intermedie della liberazione e le modalita’ attuative
della procedura. In particolare l’Autorita’ ritiene che il piano
debba presentare una liberazione progressiva del blocco da 5 MHz sul
territorio, con milestone di verifica prefissati, ed una data ultima
certa entro cui i gestori GSM renderanno disponibile il citato blocco
da 5 MHz su base nazionale per la nuova assegnazione. Il piano dovra’
essere approvato, sentita l’Autorita’, dal Ministero dello sviluppo
economico, all’esito di un procedimento di definizione e valutazione
della congruita’ in contraddittorio con i soggetti interessati, anche
eventualmente all’esito di una procedura di due diligence.
26. Il piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz e di
progressiva liberazione di un blocco da 5 MHz su base nazionale, una
volta approvato dovra’ essere reso pubblico. La pubblicazione del
calendario di attuazione del piano consente di procedere alla
assegnazione dei diritti d’uso del blocco a 900 MHz, che l’Autorita’
ritiene doversi attuare esclusivamente e direttamente per le
tecnologie di tipo 3G.
27. In merito all’assegnazione del blocco a 900 MHz, si osserva
che, poiche’ il solo blocco da 5 MHz, peraltro soggetto ad un
calendario di disponibilita’ progressiva sul territorio nazionale,
non e’ adeguato allo sviluppo di una rete radiomobile
infrastrutturata nazionale, tenuto anche conto del quadro normativo
vigente e delle previsioni di sviluppo delle rilevanti tecnologie,
l’Autorita’ ritiene opportuno che lo stesso sia contendibile,
nell’ambito di una procedura complessivamente unitaria di
assegnazione, oltre che dagli operatori esistenti privi di banda a
900 MHz, anche da un eventuale nuovo entrante che si sia aggiudicato
una dotazione sufficiente, fra le frequenze immediatamente
disponibili, per la realizzazione di una rete radiomobile nazionale.
Cio’ consentira’ quindi di ottenere le garanzie minime per un
coerente livello di competizione sul mercato. Da tale procedura
dovranno quindi essere esclusi i tre operatori GSM che hanno gia’ la
garanzia di una assegnazione di spettro a 900 MHz.
28. L’Autorita’ ritiene quindi che la selezione competitiva della
banda a 900 MHz possa essere avviata a valle della aggiudicazione
della banda disponibile a 2100 MHz. A tale proposito, l’Autorita’ si
riserva di definire, ove necessario, le condizioni della procedura
competitiva in un successivo provvedimento. Tuttavia, al fine di
fornire le necessarie certezze agli operatori interessati all’accesso
al mercato, l’Autorita’ ritiene opportuno determinare, sin da ora, i
criteri secondo i quali dovranno essere fissate le condizioni
economiche della procedura di assegnazione.
29. Al riguardo, si ritiene innanzitutto di fissare un prezzo di
riserva, cioe’ un valore al di sotto del quale non si procedera’
all’assegnazione, e che tale prezzo sia basato sui contributi
attualmente previsti dal Codice per i sistemi GSM, modificati
eliminando il fattore riduttivo che, nella determinazione dei
predetti contributi, teneva conto della ridotta efficienza del GSM
rispetto all’UMTS. Il Ministero puo’ introdurre inoltre un fattore
incrementale del detto prezzo di riserva, individuato entro un
massimo del 30%, che tiene conto delle migliori capacita’ di
copertura della banda a 900 MHz rispetto a quella a 2100 MHz, su cui
erano inizialmente parametrati i contributi. Tale prezzo di riserva
potra’ essere utilizzato qualora vi fosse un solo partecipante
interessato. Nel caso invece di avvio di una procedura competitiva,
fermo restando il predetto prezzo di riserva, l’Autorita’ ritiene
appropriato fissare un valore minimo iniziale, ai fini della
formazione di una graduatoria, eventualmente non superiore al valore
minimo utilizzato nella tornata aggiudicataria della procedura di
selezione della banda a 2100 MHz di cui al presente provvedimento, a
parita’ di quantita’ di banda e durata dei diritti d’uso. Il valore
dell’offerta aggiudicataria assolve il contributo per la concessione
di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto
all’art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente
provvedimento per il diritto d’uso. L’Autorita’ ritiene inoltre
giustificata la fissazione del principio secondo cui tutti gli
assegnatari della banda a 900 MHz siano soggetti ai medesimi
contributi, pari al predetto valore dell’offerta aggiudicataria a
parita’ di tecnologie d’uso, durata e quantita’ di banda. Tali misure
assicurano condizioni economiche di accesso non discriminatorie alle
varie frequenze disponibili ed equita’ nel trattamento degli
operatori.
30. Misure pro competitive devono essere introdotte nella procedura
per l’assegnazione e riorganizzazione della banda a 900 MHz per
favorire l’ingresso del nuovo entrante nell’uso delle tecnologie a
900 MHz, al fine di limitare i possibili vantaggi competitivi per gli
altri operatori derivanti dalla futura autorizzazione al refarming, e
consistenti nella diversa tempistica con cui i vari operatori
potranno avviare l’offerta con tecnologie di tipo 3G con frequenze
proprie. Tali misure sono quelle dell’offerta del roaming
obbligatorio 3G sulle reti degli operatori esistenti GSM al momento
dell’autorizzazione del refarming. Il roaming 3G dovrebbe essere
quindi offerto, secondo quanto permesso dalla tecnologia, di
preferenza sulle reti a 900 MHz.
31. Successivamente all’approvazione ed all’avvio del piano di
razionalizzazione delle frequenze della banda a 900 MHz, sara’
possibile valutare ed eventualmente autorizzare anche il processo di
refarming. L’autorizzazione a tale processo e’ comunque subordinata
all’entrata in vigore della direttiva europea (c.d. direttiva
«repealing») che abroga la direttiva GSM riguardante l’uso esclusivo
della banda in questione al GSM, nonche’ all’entrata in vigore della
decisione della Commissione europea sull’uso flessibile delle bande.
Tale decisione, all’art. 3, comma 2, prevede che gli Stati membri,
dalla data di entrata in vigore della direttiva che ritira la
direttiva GSM, designino le bande a 900 e 1800 MHz per sistemi
terrestri che forniscano servizi di comunicazione elettronica
pan-europei, e successivamente la rendano disponibile, alle
condizioni ivi previste. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore
dei predetti provvedimenti comunitari, dovra’ essere aggiornato il
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, che allo stato
prevede l’uso delle frequenze in argomento per servizi di
comunicazione mobili in tecnologia GSM. Il processo di refarming
potra’ quindi essere autorizzato solo successivamente all’entrata in
vigore dei predetti provvedimenti, mentre l’autorizzazione ed
attuazione del piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz puo’
essere antecedente.
32. L’Autorita’ ritiene che l’autorizzazione al refarming, che,
sulla base di quanto previsto dal Codice, spetta al Ministero dello
sviluppo economico, dovrebbe essere concessa, sentita l’Autorita’,
nel momento in cui tutti gli operatori che abbiano l’accesso allo
spettro a 900 MHz siano in grado di «accendere» (switch on) una
portante 3G su una porzione significativa del territorio nazionale
ovvero siano in grado di accedere attraverso il roaming alle medesime
coperture. Cio’ al fine di favorire una equa competizione anche in
termini di accesso alle risorse scarse. Ai fini di tale
autorizzazione, risultera’ necessario abrogare il vincolo d’uso al
GSM per la banda assegnata sulla base delle norme di cui alla
delibera n. 286/02/CONS, tenuto anche conto degli sviluppi normativi
comunitari che nel frattempo saranno intervenuti.
33. Gli operatori GSM devono in ogni caso, anche qualora
autorizzati al refarming, garantire la tutela dell’utenza che dispone
di soli terminali GSM, assicurando l’idoneo supporto e la qualita’
del servizio almeno fino al termine delle attuali licenze GSM, tenuto
anche conto che il refarming e’ una possibilita’ e non un obbligo per
gli operatori interessati. In tal senso la cessazione definitiva del
servizio GSM mediante il refarming dovra’ essere oggetto di apposita
ulteriore valutazione.
34. Al fine di garantire una appropriata gestione amministrativa
dei titoli autorizzatori nella transizione dell’utilizzo della banda
da GSM a tecnologie di tipo 3G, l’Autorita’ ritiene necessario
stabilire comunque che i gestori interessati dovranno rispettare gli
obblighi, ivi inclusi quelli di copertura, delle rispettive licenze
GSM, anche utilizzando la tecnologia UMTS. Il Ministero dello
sviluppo economico dovra’, pertanto, definire le procedure di
transizione ed integrazione degli obblighi delle licenze GSM ed UMTS
con l’obiettivo di unificare, a regime, il titolo autorizzatorio.
35. I costi per l’attuazione del piano di riorganizzazione della
banda a 900 MHz sono a carico degli operatori interessati, e non e’
prevista alcuna forma di compensazione.
36. Le decisioni CEPT citate in premessa costituiscono il
presupposto tecnico al fine dell’avvio, in prima istanza, del
refarming, nonche’ dell’ingresso del nuovo operatore in banda 900
MHz, in quanto dettano le regole tecniche di coesistenza fra sistemi
GSM ed UMTS. Di norma pertanto la coesistenza tra i sistemi dovra’
essere basata su tali regole tecniche. Esse privilegiano la modalita’
di coordinamento interno fra i sistemi, che consente di minimizzare
le bande di guardia e quindi conduce ad un uso piu’ efficiente dello
spettro. Ove tuttavia il coordinamento interno non possa essere
perseguito, si rileva che la coesistenza tra i due sistemi non
coordinati richieda una distanza interportante di almeno 2.8 MHz.
Questo significa che al fine dell’uso piu’ efficiente dello spettro
e’ necessario che gli operatori interessati negozino in buona fede
gli accordi di coordinamento esterno al fine di minimizzare l’onere
reciproco. L’Autorita’ ritiene che, laddove necessario l’onere del
coordinamento reciproco debba essere condiviso e bilanciato nel
territorio fra i due operatori dei due sistemi diversi, potendosi
arrivare alla necessita’ per l’operatore GSM di spegnere un canale da
200 KHz e per l’operatore UMTS alla necessita’ di effettuare un
filtraggio maggiormente selettivo o adottare altre tecniche di
mitigazione delle interferenze.
37. In sede della consultazione pubblica un partecipante ha
sostenuto che la banda a 900 MHz, in considerazione della
possibilita’ di effettuare il refarming e quindi di trasformarla a
tutti gli effetti in una banda per tecnologie di tipo 3G, dovesse
essere assegnata o riassegnata ponendo a regime tutti gli operatori
attualmente esistenti sullo stesso piano, ed anzi proponendo
immediatamente per se’ l’assegnazione diretta e gratuita di una
porzione da almeno 5.4 MHz, ottenuta limitando quella degli altri
operatori, ed altre misure di compensazione. Infatti come sostenuto
dal citato partecipante l’utilizzo della banda GSM a 900 MHz con
tecnologie 3G porterebbe gli operatori GSM esistenti, per i quali
verrebbe eventualmente approvato il cambio di tecnologia, a
beneficiare di risparmi in investimenti rispetto a quegli operatori
che per raggiungere lo stesso livello di copertura e qualita’ di
servizio debbano utilizzare la sola banda a 2100 MHz.
38. Come esposto precedentemente, l’Autorita’ ha affrontato la
presente questione in un ottica di sistema e tenendo conto di quanto
prospettato da tutti i soggetti partecipanti alla consultazione, e
dell’attuale situazione di mercato che vede la presenza storica degli
operatori nella banda a 900 MHz e l’esistenza di decine di milioni di
clienti che attualmente utilizzano la rete GSM, e a cui occorre
garantire qualita’ del servizio, anche nella fase di transizione alla
tecnologia 3G a 900 MHz. In tal senso l’Autorita’ prevede, nel
presente provvedimento, la possibilita’ di realizzare un piano di
riorganizzazione della banda a 900 MHz che consegua un obiettivo
generale di maggiore efficienza d’uso della banda, solo propedeutico
al futuro refarming. Il detto piano, come visto, e’ nel complesso
vantaggioso per tutto il mercato in quanto non solo consente di
equiparare tra loro la dotazione degli operatori GSM esistenti, come
gia’ previsto negli obiettivi della delibera n. 286/07/CONS, ma anche
di realizzare un utilizzo maggiormente efficiente dello spettro,
fatto che tra l’altro il partecipante suddetto citato auspica, e, non
secondariamente, di liberare una porzione significativa di spettro
che potra’ consentire, anche ad operatori non dotati di frequenze a
900 MHz l’accesso a tale banda e l’utilizzo della stessa in maniera
ordinata e senza interferenze con gli altri utilizzatori. Va anche
osservato che il Codice non prevede forme di compensazione
finanziaria ad operatori di mercato per presunti vantaggi derivanti
ad altri soggetti da misure regolamentari. Il Codice prescrive, tra
l’altro, disposizioni per un equo accesso alle risorse che, essendo
scarse, non possono per definizione essere assegnate nella misura
desiderata da tutti i pretendenti, e consente eventualmente misure
regolamentari correttive temporanee, come il roaming obbligatorio, al
fine di limitare possibili svantaggi iniziali derivanti da un ritardo
di ingresso dei nuovi soggetti, come per l’appunto previsto nel caso.
L’alternativa alle presenti disposizioni, tenuto anche conto di
quanto emerso in consultazione, sarebbe il mantenimento dello status
quo riguardo i piani di assegnazione della banda ancora per lungo
tempo, con il perdurare del suo uso meno efficiente e il ritardo
nell’introduzione delle nuove tecnologie e servizi in questa banda.
Cio’ comporterebbe sia un minor reddito per lo Stato per l’uso della
banda sia un ostacolo allo sviluppo del mercato.
Riassegnazione dei blocchi di frequenza nella banda a 2.1 GHz.
39. Si riporta la situazione attuale di assegnazione della banda
IMT-2000/UMTS a 2.1 GHz (c.d. core-band).

—-> Vedere a pag. 36 <---- 40. Con riferimento in particolare alla banda a 2100 MHz, nel mese
di gennaio 2006 il Ministero delle comunicazioni aveva provveduto al
formale ritiro della licenza del quinto operatore UMTS, cioe’ IPSE
2000, che prevedeva una dotazione di banda nella gamma a 2.1 GHz
(precisamente 15 MHz accoppiati per uso FDD e 5 MHz non accoppiati
per uso TDD). A seguito dell’opposizione di IPSE 2000 al
provvedimento, si e’ svolto un contenzioso giurisdizionale che si e’
concluso in data 13 maggio 2008, con il rigetto delle istanze
dell’operatore. Pertanto le frequenze sono ritornate definitivamente
nella disponibilita’ dell’Amministrazione, che puo’ procedere ad
ulteriore assegnazione.
41. In merito alle frequenze rientrate nella disponibilita’ dello
Stato dopo il ritiro della licenza di IPSE 2000, stante l’interesse
manifestato, in particolare dagli operatori esistenti, circa la
possibilita’ di aver accesso a spettro aggiuntivo, l’Autorita’
ritiene che occorra procedere alla loro assegnazione, e a predisporre
le idonee procedure di selezione competitiva, tenuto conto della
necessita’ di assicurare un uso effettivo ed efficiente dello spettro
disponibile. Infatti cio’ consentira’, da un lato, agli operatori
esistenti di avere una possibilita’ di fronteggiare l’aumento di
traffico che si sta manifestando sulle reti UMTS, dovuto
all’evoluzione dell’offerta e allo sviluppo dei servizi dati, e
dall’altro di corrispondere alla, pur ridotta, richiesta da parte di
societa’ potenzialmente nuove entranti nel settore.
42. L’accesso allo spettro disponibile non puo’ infatti essere
riservato, in principio, ai soli operatori esistenti, ma deve essere
verificato il reale interesse degli eventuali nuovi operatori ad
entrare nel mercato mobile nazionale, cosi’ come previsto dalle norme
del Codice. Tuttavia non appare, dall’esito della consultazione, che
vi sia una provata necessita’ di riservare banda prioritariamente per
operatori nuovi entranti, definiti come quei soggetti che non
dispongono, direttamente o indirettamente, di diritti d’uso di
frequenze per l’offerta di servizi radiomobili. Tale riserva,
infatti, oltre a introdurre potenziali rischi di uso inefficiente
dello spettro, potrebbe alimentare possibili effetti speculativi,
cioe’ acquisizione al solo scopo di trading successivo. La
contendibilita’ dello spettro tra tutti gli operatori di mercato
assicura invece che l’assegnazione avvenga al reale valore di mercato
e quindi garantisce l’uso efficiente dello spettro ed il
trasferimento dei vantaggi ai cittadini. Al fine comunque di limitare
fenomeni di accaparramento l’Autorita’ ritiene che gli operatori
esistenti possano concorrere, al piu’, per due dei blocchi
disponibili, mentre un nuovo entrante potrebbe aggiudicarsi tutti i
blocchi.
43. Poiche’ un eventuale nuovo entrante potrebbe aver necessita’ di
una dotazione minima, per attuare gli investimenti su una rete
infrastrutturata nazionale, al di sotto della quale non e’
interessato ad investire, dotazione che potrebbe comprendere tutti i
15 MHz disponibili, l’Autorita’ ritiene opportuno che la procedura di
selezione competitiva preveda la possibilita’ di offerte combinatorie
su piu’ blocchi. Tali offerte vanno considerate nella loro interezza,
e quindi accolte o rifiutate in blocco. In tal modo i partecipanti
possono formulare l’offerta in relazione alle proprie necessita’ di
business. Tale possibilita’ e’ offerta anche agli operatori esistenti
nell’ambito dei blocchi da essi contendibili.
44. Per quanto riguarda il progetto della procedura di selezione,
l’Autorita’ ritiene adeguata e proporzionata una procedura di asta
classica ad offerte con miglioramenti competitivi ascendenti, a
partire da un valore minimo pari a quello previsto per i blocchi
aggiuntivi nella procedura che ha condotto al rilascio delle licenze
per gli attuali sistemi UMTS nel 2000, rapportato alla durata del
diritto d’uso.
45. L’adeguatezza di tale valore minimo nella predetta selezione
sara’ evidentemente valutata dal mercato. Qualora non venisse
manifestato interesse da parte degli operatori sulla base di tale
valore, poiche’ e’ necessario non lasciare inutilizzata una tale
importante risorsa, anche alla luce della necessita’ di ottenere
nuova capacita’ prospettata dal mercato e di fornire prospettive di
sviluppo al sistema e, soprattutto, di garantire l’utilizzo
efficiente, anche sotto il profilo economico, di un bene pubblico,
l’Autorita’ ritiene opportuno che siano eventualmente valutate
modalita’ successive di gara per prevedere l’effettiva assegnazione
delle risorse.
46. L’Autorita’ pertanto ritiene che, nella evenienza che la
procedura prima definita vada deserta, il Ministero possa procedere
ad una procedura di formazione di una graduatoria che preveda anche
offerte a partire da valori minimi inferiori, secondo quanto
stabilito dal bando di gara. In ogni caso l’offerta aggiudicataria
finale non potra’ essere inferiore al valore di riserva fissato pari
a quello per la procedura per il blocco a 900 MHz, rapportato alla
quantita’ di banda ed alla durata, e privo del fattore incrementale
legato alla maggiore copertura della banda a 900 MHz.
47. Nell’ambito della fase di offerta ciascun partecipante puo’
presentare sia offerte combinatorie che offerte singole in numero
pari ai blocchi che intende aggiudicarsi. L’aggiudicazione avviene
sulla base della graduatoria, determinata dall’amministrazione
aggiudicatrice, che massimizza l’introito complessivo. L’ordine di
scelta dei blocchi avviene sulla base dell’ordine di graduatoria,
utilizzando il sorteggio in caso di eventuale parita’. In caso di
eventuale presenza di parte dei blocchi disponibili ancora non
assegnati all’esito della precedente fase di aggiudicazione,
l’amministrazione puo’ procedere ad una ulteriore e definitiva fase
di offerta, anche prevedendo una deroga sulla quantita’ di banda
assegnabile per gestore.
48. L’eventuale assegnazione di un blocco ad un operatore esistente
non modifica la durata della propria licenza UMTS. Per un nuovo
entrante la durata della licenza e’ invece fissata con scadenza pari
a quelle delle attuali licenze UMTS. Essa e’ rinnovabile alle
medesime condizioni delle altre licenze.
49. E’ necessario stabilire, in analogia con le procedure adottate
dall’Autorita’ in passato, obblighi minimi di copertura che
garantiscano l’amministrazione sia sulla reale solidita’ finanziaria
dei partecipanti nuovi entranti e sull’effettivo interesse a entrare
nel mercato, sia sull’uso effettivo dello spettro, a beneficio quindi
degli utenti finali e dei cittadini in generale. Gli obblighi di
copertura sono equiparati a quelli della precedente gara UMTS in
ossequio al principio di equita’ e proporzionalita’. Tuttavia gli
utenti ed i cittadini avrebbero scarso vantaggio da una mera
riproposizione degli obblighi in questione (copertura dei capoluoghi
di regione entro 2 anni e mezzo e dei capoluoghi di provincia entro 5
anni), in quanto esistono al momento ben quattro reti che realizzano
tale obiettivo. Pertanto l’Autorita’ ritiene congruo che l’obbligo
sia basato sulla copertura di una quota di popolazione analoga,
rapportata al medesimo periodo di tempo, ma lasciando
all’aggiudicatario il compito di stabilire le aree da coprire,
purche’ distribuite sul territorio nazionale. Cio’ contempera sia una
esigenza dell’amministrazione di diffondere quanto piu’ possibile la
copertura dei servizi, che le esigenze di flessibilita’ di un
eventuale nuovo entrante che si troverebbe ad entrare in un mercato
gia’ maturo e competitivo.
50. E’ altresi’ opportuno precisare che gli operatori esistenti che
si aggiudichino blocchi aggiuntivi a 2100 MHz ovvero che acquisiscano
o modifichino i propri diritti d’uso a 900 MHz, siano soggetti
all’obbligo di fornire il servizio di roaming sulle reti di seconda
generazione a favore del soggetto o dei soggetti nuovi entranti,
nelle aree da questi non coperte direttamente, e per tutti i servizi
offerti, incluso il GPRS, similmente a quanto gia’ a suo tempo
disposto nel caso dell’ingresso dei nuovi operatori UMTS con la
delibera n. 388/00/CONS.
51. Per quanto riguarda la possibile necessita’ di capacita’
aggiuntiva per gli eventuali operatori nuovi entranti, oltre alla
possibilita’ riservata di accedere al blocco a 900 MHz come prima
osservato, allo stato l’Autorita’ reputa che tale riserva debba
essere inizialmente considerata nell’ambito della banda a 1800 MHz
dove sono potenzialmente disponibili, come visto, fino a 25 MHz.
L’operatore nuovo entrante avrebbe quindi l’opzione, fatta salva la
disponibilita’ ed a parita’ di condizioni con gli altri operatori
esistenti privi di banda a 1800 MHz, per l’assegnazione fino a 10 MHz
in tale banda. L’opzione dovrebbe essere esercitata entro un tempo
massimo, necessario al fine di poter procedere con le successive
attivita’ di tipo regolamentare in relazione alla banda, fissato al
momento a 15 mesi dall’assegnazione delle frequenze. L’assegnazione
avverrebbe direttamente per l’uso con tecnologie di tipo 3G, senza
obblighi di copertura aggiuntivi, su richiesta, e con contributi pari
a quelli che saranno fissati a carico dei concorrenti assegnatari
della medesima banda a parita’ di tecnologia d’uso. L’Autorita’ si
riserva di rivedere eventualmente tali condizioni regolamentari alla
luce dell’effettivo sviluppo del mercato radiomobile, delle sue
condizioni competitive e dello sviluppo delle tecnologie di tipo 3G a
1800 MHz.
52. L’Autorita’ incoraggia, a valle delle procedure di assegnazione
della banda a 2100 MHz, il raggiungimento di accordi tra gli
operatori assegnatari ai fini della realizzazione di un piano di
assegnazione che preveda assegnazioni contigue, in quanto cio’
facilita il coordinamento reciproco e consente un uso maggiormente
efficiente dello spettro. Gli oneri delle rilocazioni conseguenti, a
carico degli operatori interessati, dovrebbero essere basati sui
costi effettivamente sostenuti.
53. Infine l’Autorita’, verificata anche l’unanimita’ di
valutazione emersa dalla consultazione pubblica, ritiene che nulla
osti ad effettuare uno scambio del blocco TDD tra quello assegnato a
suo tempo a Wind con delibera n. 01/01/CONS, e quello gia’ assegnato
ad IPSE 2000. Tale scambio consente all’amministrazione di mantenere
libera una banda contigua di 15 MHz, tra 2010 e 2025 MHz, per future
procedure di assegnazione sulla base della domanda di mercato e dello
sviluppo delle idonee tecnologie.
Banda di frequenze a 1800 MHz.
54. Allo stato attuale dello sviluppo del mercato e soprattutto
delle tecnologie che dovrebbero utilizzare la banda a 1800 MHz in
modo maggiormente efficiente, nonche’ delle possibili esigenze da
parte degli operatori GSM di utilizzare tale banda per eventuali
procedure di migrazione della clientela verso servizi di tipo 3G,
nonche’ delle eventuali necessita’ derivanti da un possibile nuovo
ingresso di operatori a 2.1 GHz, non e’ possibile al momento
prefigurare un aggiornamento completo del quadro regolatorio per tale
banda. Inoltre e’ emerso dalla consultazione pubblica un minor grado
di interesse per la stessa, in quanto le caratteristiche propagative
sono piu’ simili alla banda a 2100 MHz di quanto non lo siano a
quella a 900 MHz, e quindi un ritardato livello di sviluppo delle
nuove tecnologie.
55. Fatta salva l’opzione citata circa la possibilita’ di assegnare
direttamente, salva disponibilita’, fino a 10 MHz ciascuno agli
operatori nuovi entranti ed agli operatori esistenti privi di banda a
1800 MHz, al fine di soddisfare, per quanto possibile e
compatibilmente con il quadro regolatorio, un principio di spectrum
parity, l’Autorita’ ritiene pertanto che le altre determinazioni in
merito a tale banda possano essere demandate ad un successivo
provvedimento.
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento ove applicabili valgono le
definizioni di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 286/02/CONS
e di cui all’art. 1 del Codice. Inoltre si intende per:
a) «gestore GSM esistente»: un operatore radiomobile pubblico,
che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia
titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi
radiomobili pubblici con tecnologia GSM; sono equiparati al gestore
GSM esistente i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso delle
frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o
indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto
titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi
radiomobili pubblici GSM;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta,
anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta
controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare
di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi
radiomobili pubblici GSM;
b) «gestore mobile solo UMTS»: un operatore radiomobile pubblico
che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia
titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi
radiomobili pubblici UMTS ma non di diritti d’uso delle frequenze per
l’offerta di servizi radiomobili pubblici GSM; sono equiparati al
gestore mobile solo UMTS i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso delle
frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non
di quelli GSM;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o
indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto
titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi
radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta,
anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta
controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare
di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi
radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
c) «nuovo entrante»: un soggetto che, alla data di presentazione
della domanda di cui all’art. 8 del presente provvedimento, non sia
titolare di diritti d’uso di frequenze per l’offerta di servizi
radiomobili pubblici, e, alla stessa data, anche ove eventualmente in
forma associata:
i. non eserciti controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un soggetto, titolare di diritti d’uso delle
frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici;
ii. non sia sottoposto al controllo, direttamente o
indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche
componente, titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta
dei servizi radiomobili pubblici;
iii. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta,
anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che
a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un
soggetto, anche componente, titolare di diritti d’uso delle frequenze
per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici;
d) «gestore mobile nuovo entrato»: un nuovo entrante che abbia
acquisito diritti d’uso di frequenze in banda 2100 MHz ai sensi delle
disposizioni del presente provvedimento;
e) «banda a 900 MHz»: la banda di frequenze in spettro accoppiato
da 880 a 915 MHz e da 925 a 960 MHz;
f) «blocchi di frequenze a 2100 MHz assegnabili»: tre blocchi di
frequenze nella banda tra 1920 e 1935 MHz e 2110 e 2125 MHz, ciascuno
di ampiezza lorda di 2×5 MHz accoppiati, disponibili su base
nazionale per il rilascio dei relativi diritti d’uso ai sensi del
presente provvedimento per l’utilizzo con i sistemi compatibili
previsti dal vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
g) «tecnologie di tipo 3G»: le tecnologie ammesse per l’utilizzo
nelle bande a 900 e 1800 MHz ai sensi della Decisione della
Commissione sull’uso flessibile delle dette bande, e sue eventuali
successive modificazioni.
2. Ai fini del precedente comma 1 il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti
dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo
prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del
decreto legislativo n. 177/05.
3. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3
e 4, della delibera n. 286/02/CONS.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina i piani di assegnazione
delle frequenze a 900 e 2100 MHz, con l’obiettivo di promuovere la
razionalizzazione della banda a 900 MHz ed il suo uso efficiente e
consentire l’accesso alle frequenze disponibili o che si renderanno
disponibili nelle dette bande da parte dei soggetti interessati.
Realizza inoltre i presupposti per la successiva autorizzazione
all’avvio del refarming nella banda a 900 MHz e stabilisce i principi
per i successivi piani di assegnazione della banda a 1800 MHz.
2. In particolare il presente provvedimento, in dipendenza anche
della diversa tempistica della disponibilita’ della banda assegnabile
e delle modalita’ per il suo utilizzo, prevede che i relativi diritti
d’uso siano assegnati mediante una procedura unitaria, che si compone
di due fasi, da attivarsi in successione, la prima delle quali
disciplina, secondo quanto disposto al Capo III, l’assegnazione dei
blocchi disponibili a 2100 MHz, la seconda disciplina l’assegnazione
dei diritti d’uso a 900 MHz, secondo quanto disposto all’art. 4.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA BANDA A 900 MHZ

Art. 3.
Procedura per la razionalizzazione dei diritti d’uso della banda a
900 MHz
1. Ciascun gestore GSM esistente puo’ ottenere, salva
disponibilita’, al piu’ tardi al termine del periodo transitorio
individuato al comma 5, su richiesta da presentare al Ministero dello
sviluppo economico entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
provvedimento, ed alle condizioni specificate nel presente
provvedimento, l’assegnazione di un numero intero di blocchi da 5 MHz
accoppiati lordi utilizzabili su base nazionale, possibilmente
contigui, fino a raggiungere la dotazione massima prevista dalla
delibera n. 286/02/CONS di 25 MHz nazionali lordi complessivi tra 900
e 1800 MHz, e di cui non oltre 10 MHz a 900 MHz.
2. Almeno un blocco da 5 MHz viene assegnato, su richiesta,
mediante procedura riservata ai gestori mobili solo UMTS ed agli
eventuali gestori mobili nuovi entrati, secondo quanto disposto
all’art. 4.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico, all’esito di un procedimento di definizione e
valutazione della congruita’, in contraddittorio con i soggetti
interessati, approva, sentita l’Autorita’, uno specifico piano di
attuazione ai fini di quanto previsto nel presente articolo, e lo
rende operativo rilasciando o modificando i diritti individuali
d’uso. Il detto piano viene reso pubblico.
4. Per comprovate esigenze tecniche il piano di cui al precedente
comma 3 puo’ prevedere l’assegnazione temporanea di banda anche in
lieve eccedenza rispetto ai limiti previsti al comma 1. Tali
assegnazioni, meramente temporanee, non costituiscono alcun titolo o
riserva per successive rivendicazioni di banda ed il piano deve
prevedere esplicitamente il momento in cui tali assegnazioni in
eccedenza saranno ritirate.
5. Il piano di cui al comma 3 deve prevedere, in prima
applicazione, le date per la liberazione progressiva sul territorio
di almeno 5 MHz di banda 900 MHz nonche’ la data ultima e tassativa
entro cui il detto blocco viene liberato su tutto il territorio
nazionale. Tale ultima data costituisce il termine del periodo
transitorio ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Il piano di cui al comma 3 deve consentire a tutti i gestori in
possesso di banda a 900 MHz di poter attivare contemporaneamente,
all’esito dell’autorizzazione al refarming, almeno una portante con
tecnologie di tipo 3G.
7. Il piano di cui al comma 3 e’ attuato a carico dei gestori
interessati. Non e’ prevista alcuna forma di ristoro da parte
dell’Amministrazione.
8. L’assegnazione di banda per l’utilizzo GSM avviene con la stessa
scadenza delle rispettive licenze GSM.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA BANDA A 900 MHZ

Art. 4.
Procedura per l’assegnazione di un blocco da 5 MHz in banda 900 MHz
ad un nuovo operatore
1. Secondo quanto previsto all’art. 3, comma 2, gli operatori cui
e’ riservata la procedura presentano al Ministero dello sviluppo
economico, su eventuale avviso pubblico di quest’ultimo, la domanda
per l’assegnazione di un blocco da 5 MHz disponibile in banda 900 MHz
per l’utilizzo con tecnologie di tipo 3G. Il Ministero individua gli
specifici canali che identificano il blocco nella banda a 900 MHz,
sulla base del piano di cui all’art. 3. Sulla base delle domande
pervenute il Ministero pubblica eventualmente un apposito bando di
gara.
2. La disponibilita’ del blocco di cui al comma 1 su base
geografica, e’ soggetta al calendario di liberazione previsto dal
piano di cui all’art. 3 e garantita su base nazionale al termine del
medesimo periodo transitorio di cui all’art. 3, comma 5.
3. In dipendenza dall’esito dell’interpello di cui al comma 1, ove
necessario il blocco viene assegnato sulla base di una graduatoria
formata mediante un sistema di miglioramenti competitivi, anche
eventualmente con offerta singola in busta chiusa, secondo le
modalita’ stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo
indicato nello stesso bando di gara. Fatto salvo il valore di riserva
di cui al comma successivo, tale importo e’ non superiore a quello
previsto nella tornata aggiudicataria per la procedura di cui
all’art. 9, a parita’ di quantita’ di banda e durata del diritto
d’uso.
4. Con riferimento alla procedura di cui al comma 3 e’ stabilito
anche un valore di riserva, al di sotto del quale non e’ prevista
l’aggiudicazione, pari al valore attualmente fissato dal Codice
all’allegato 10, art. 2, comma 14, e vigente per i sistemi
radiomobili GSM, modificato mediante l’eliminazione del fattore
riduttivo di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), della delibera n.
286/02/CONS, rapportato alla quantita’ di banda ed alla durata del
diritto d’uso. Sono in ogni caso esclusi gli sconti di cui allo
stesso comma derivanti dall’art. 5, comma 3, della delibera n.
286/02/CONS. Per la banda a 900 MHz il Ministero puo’ prevedere
inoltre un fattore di incremento fino al 30% che tiene conto delle
migliori caratteristiche propagative della banda rispetto quelle a
2.1 GHz. L’aggiudicazione puo’ avvenire anche in presenza di un unico
richiedente al prezzo di riserva.
5. Il diritto d’uso del blocco di cui al comma 1 ha la medesima
scadenza degli esistenti diritti d’uso delle frequenze UMTS. In caso
di rinnovo o proroga di questi ultimi l’Autorita’ si riserva di
fissare i criteri per la determinazione dei contributi.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA BANDA A 900 MHZ

Art. 5.
Contributi
1. L’aggiudicatario del blocco di cui all’art. 4 e’ obbligato al
versamento dell’offerta aggiudicataria. Tale versamento assolve il
contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio
secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, per la
durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d’uso. Il
versamento dell’offerta puo’ essere rateizzato.
2. I contributi per l’utilizzo ottimale dello spettro, ai sensi
dell’art. 35 del Codice, per tutte le frequenze assegnate in banda
900 MHz per l’utilizzo con tecnologie di tipo 3G, inclusi i blocchi
che potranno essere autorizzati al refarming, sono fissati in maniera
uguale, pari al contributo di cui al precedente comma 1, per tutti
gli assegnatari, a parita’ di quantita’ di banda e durata del diritto
d’uso. Per le frequenze che permangono all’utilizzo GSM, fino al loro
eventuale refarming, la misura dei contributi rimane quella vigente.
Le frequenze assegnate temporaneamente di cui all’art. 3, comma 4,
sono soggette ai contributi previsti dal Codice.
3. Sono fatti salvi gli altri contributi ed oneri previsti dalle
norme vigenti.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA BANDA A 900 MHZ

Art. 6.
Principi per l’autorizzabilita’ all’effettuazione del refarming e
norme di compatibilita’
1. L’autorizzazione al cambio di tecnologia (refarming), in
coerenza con la normativa vigente all’atto della richiesta, puo’
essere concessa dal Ministero, sentita l’Autorita’, ai gestori
richiedenti, ferme le altre condizioni previste dal presente
provvedimento, a partire dal momento in cui tutti i gestori esistenti
a 900 MHz siano nelle condizioni di poter attivare contemporaneamente
almeno una portante con tecnologie di tipo 3G su una porzione di
territorio nazionale che comprenda almeno il 20% della popolazione
residente.
2. I gestori GSM esistenti si impegnano nella domanda di cui
all’art. 3, comma 1, a pena di invalidita’ della domanda, a fornire
successivamente il roaming nazionale 3G, sulle reti a 900 MHz ove
tecnicamente fattibile, all’operatore cui viene assegnata banda a 900
MHz ai sensi dell’art. 3, comma 2, su richiesta di quest’ultimo ed
entro la fine del periodo transitorio, a condizioni da loro
specificate ai sensi dell’art. 11. Il Ministero valuta i contenuti
delle domande ed esclude dal seguito della procedura i gestori privi
dei requisiti o non in regola con le suddette condizioni.
3. Il refarming e’ attuato a carico dei gestori interessati. Non e’
prevista alcuna forma di ristoro da parte dell’Amministrazione.
4. Al momento in cui una portante viene autorizzata all’uso con
tecnologie di tipo 3G, la durata dei relativi diritti d’uso delle
frequenze a 900 MHz puo’ essere prorogata, su domanda da presentare
al momento della richiesta di cambio di tecnologia, alla stessa data
di scadenza delle attuali licenze per servizi mobili di terza
generazione UMTS. I gestori GSM autorizzati al refarming sono tenuti
al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze GSM,
potendo utilizzare le diverse tecnologie autorizzate. Il Ministero
definisce, nell’ambito del processo di autorizzazione al refarming,
la transizione e l’integrazione degli obblighi delle licenze GSM in
quelle UMTS.
5. Ai fini dell’utilizzo ordinato dello spettro nell’effettuazione
del refarming e nell’ingresso del nuovo operatore in banda 900 MHz, i
titolari dei diritti d’uso delle frequenze radiomobili sono tenuti ad
adottare le norme di compatibilita’ fissate nella normativa rilevante
della CEPT citata in premessa e ad adottare le best practices
suggerite dagli standard e dalle altre raccomandazioni
internazionali. I titolari dei diritti d’uso devono negoziare in
buona fede il coordinamento ai fini della coesistenza di tecnologie
diverse, privilegiando il coordinamento interno. Ove necessario
l’onere del coordinamento deve essere mediamente ripartito sul
territorio tra gli operatori interessati, se del caso mediando la
necessita’ per l’operatore GSM di sottoutilizzare un canale GSM e
quella dell’operatore 3G di adoperare filtraggi selettivi o altre
tecniche di mitigazione.
6. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale,
qualora l’applicazione delle norme tecniche prima richiamate non
garantisse la totale assenza di interferenze nocive, gli operatori
devono assicurare il coordinamento e/o l’adozione di specifiche
ulteriori tecniche di mitigazione con l’operatore o gli operatori che
utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande
contigue nelle medesime aree.
7. I titolari dei diritti d’uso delle frequenze radiomobili devono
porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con
altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per
l’effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle
vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica,
paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonche’ al rispetto
dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della
salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per
ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da
parte delle autorita’ competenti.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHZ

Art. 7.
Disposizioni per l’assegnazione dei blocchi di frequenza a 2100 MHz
1. In relazione alla disponibilita’ di frequenze nella banda a 2100
MHz sono rilasciabili diritti d’uso per 3 blocchi di frequenze,
ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato, su base
nazionale.
2. Ciascun partecipante alla procedura di selezione puo’
aggiudicarsi al massimo due dei tre blocchi in gara, ad eccezione dei
nuovi entranti che possono aggiudicarsi tutti i blocchi.
3. I blocchi di frequenza a 2100 MHz assegnabili si intendono
lordi, cioe’ comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie
per l’utilizzo ordinato dello spettro. Il posizionamento delle
portanti per tali blocchi e’ lo stesso di quello relativo al
precedente assegnatario degli stessi.
4. La scadenza dei diritti d’uso di cui al presente articolo e’ la
stessa prevista per le esistenti licenze per i sistemi mobili di
terza generazione.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHZ

Art. 8.
Presentazione della domanda
1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla
procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al
presente capo e’ aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti nel successivo bando di gara pubblicato dal Ministero dello
sviluppo economico, tra cui rientrano anche i soggetti gia’ in
possesso di diritti d’uso per l’offerta di servizi mobili di terza
generazione nella stessa banda a 2100 MHz.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere
l’idoneita’ tecnica e commerciale dei soggetti all’utilizzo delle
frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi,
eventualmente definita nel successivo bando di gara.
3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente
comma 1, devono fornire l’indicazione della tecnologia compatibile
che intendono utilizzare per i blocchi eventualmente aggiudicati, e
sono tenuti alla dimostrazione della compatibilita’.
4. La partecipazione di societa’ consortili di cui all’art. 2602
del codice civile e’ ammessa, a condizione che queste assumano, anche
successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei
diritti d’uso, la forma di societa’ di capitali secondo quanto
stabilito dall’art. 2615-ter del codice civile, rispettando i
seguenti ulteriori requisiti:
a) l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di
versare contributi in denaro;
b) per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale
deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel
bando di gara;
c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti
d’uso;
d) l’oggetto sociale prevede il complesso delle attivita’
connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;
e) le eventuali societa’ estere partecipanti al consorzio
rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le societa’ estere al
comma 1.
5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista
dal presente capo soggetti che, singolarmente o in quanto componenti
di consorzio:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o
in quanto componente di consorzio;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta
singolarmente o in quanto componente di consorzio;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua
volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti
dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo
prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del
decreto legislativo n. 177/05.
7. La partecipazione e’ garantita da un apposito deposito
cauzionale fissato nel bando di gara.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHZ

Art. 9.
Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze a 2100
MHz
1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso dei blocchi di
frequenze a 2100 MHz assegnabili sono individuati sulla base di una
graduatoria basata sull’importo offerto anche attraverso un sistema
di miglioramenti competitivi, secondo le modalita’ stabilite nel
bando di gara, a partire da un importo minimo. Sono ammesse le
offerte combinatorie su piu’ blocchi, che vanno accolte o meno nella
loro interezza. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 2, la
scelta dello specifico blocco viene effettuata sulla base dell’ordine
della graduatoria. In caso di parita’ ai fini della scelta si
provvedera’ al sorteggio. L’aggiudicazione dei blocchi puo’ avvenire
anche in presenza di un unico offerente.
2. Il valore minimo di cui al comma 1 e’ pari al valore
dell’offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al bando
di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 31 luglio 2000, n. 177, rapportato alla quantita’ di banda ed
alla durata del diritto d’uso.
3. In caso la procedura di cui al comma 1 andasse deserta, il
Ministero prevede una o piu’ ripetizioni della procedura con un
valore minimo di offerta inferiore, fatto salvo quanto stabilito al
successivo comma 6.
4. Le graduatorie aggiudicatarie sono rese pubbliche.
5. L’amministrazione procedente, in esito alla eventuale
disponibilita’ di una parte della banda disponibile ancora non
assegnata al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 3, puo’
disporre una ulteriore fase di offerta, a partire dallo stesso valor
minimo della tornata aggiudicataria, riservata ai partecipanti che
hanno presentato una offerta valida nella precedente fase. In questa
ulteriore fase non si applicano i limiti di cui all’art. 7, comma 2,
e non sono ammesse offerte di tipo combinatorio.
6. Le offerte aggiudicatarie non possono essere in ogni caso
inferiori al valore di riserva, pari a quello individuato all’art. 4,
comma 4, escluso il fattore di incremento legato alle caratteristiche
propagative, rapportato alla quantita’ di banda ed alla durata del
titolo.
7. Nelle procedure di cui al presente articolo, gli aggiudicatari
sono obbligati al versamento delle offerte aggiudicatarie, secondo le
modalita’ specificate nel bando di gara, che puo’ prevedere
l’eventuale rateizzazione. Tale versamento assolve il contributo per
la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto
previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel
presente provvedimento per il diritto d’uso.
8. Gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al
presente articolo ed all’art. 4, compreso il compenso dovuto
all’eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all’attivita’
di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli
aggiudicatari.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHZ

Art. 10.
Ulteriori condizioni per il rilascio dei diritti d’uso a 2100 MHz
1. L’aggiudicatario dei diritti d’uso e’ tenuto a richiedere, ove
non ne sia gia’ in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla
normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione
elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per
l’utilizzo delle frequenze e’ tenuto al rispetto delle specifiche
disposizioni previste dal Codice a dalle altre leggi in materia.
2. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso dei blocchi di frequenza a
2100 MHz assegnabili sono tenuti all’obbligo di copertura di una
porzione di territorio nazionale in cui risiede almeno il 15% della
popolazione, purche’ distribuita su tutte le regioni italiane, entro
30 mesi a partire dal rilascio dei diritti d’uso ed una porzione in
cui risiede almeno il 30% della popolazione, purche’ distribuita in
tutte le regioni italiane, entro ulteriori 30 mesi. Gli aggiudicatari
comunicano al Ministero il proprio piano di copertura entro 60 giorni
dal rilascio dei diritti d’uso. Il detto piano, modificabile con
l’assenso del Ministero, viene reso pubblico.
3. Le condizioni per la verifica della copertura di cui al
comma precedente ove applicabile sono le medesime stabilite nella
selezione per i sistemi radiomobili di terza generazione di cui al
bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 31 luglio 2000, n. 177.
4. Il gestore mobile nuovo entrato, salva disponibilita’ e secondo
quanto previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, ha l’opzione per l’assegnazione in via prioritaria di
frequenze fino ad un massimo di 10 MHz in banda 1800 MHz. Tali
frequenze sono soggette al pagamento di contributi non superiori a
quelli imposti agli altri assegnatari di frequenze nella stessa banda
per il medesimo uso. Tale opzione va esercitata entro 15 mesi dal
rilascio delle frequenze a 2100 MHz. La stessa opzione e’ offerta
agli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz.
5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in
caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle
frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di
copertura di cui al presente articolo per piu’ del 40% di quanto
previsto e’ disposta la revoca del diritto d’uso. In caso di revoca
nessun rimborso e’ dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e
le relative frequenze potranno essere riassegnate.
6. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso sono tenuti al pagamento dei
diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai
necessari titoli autorizzatori per l’offerta dei servizi, nonche’
degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d’uso
dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art.
35 del Codice.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHZ

Art. 11.
Roaming
1. I gestori mobili esistenti che acquisiscono nuovi diritti d’uso
o modificano quelli esistenti nella banda a 900 MHz, o che
acquisiscono banda addizionale a 2100 MHz ai sensi dell’art. 9,
concedono al gestore mobile nuovo entrato il roaming nazionale sulle
proprie reti del servizio radiomobile pubblico di seconda
generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e,
salvo diverso accordo fra le parti:
a) per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
b) fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo
operatore;
c) in ogni caso fino alla cessazione del servizio radiomobile
pubblico di seconda generazione.
2. I gestori GSM esistenti che acquisiscono nuovi diritti d’uso o
modificano quelli esistenti nella banda a 900 MHz ai sensi dell’art.
3, comma 1, una volta autorizzati al refarming, concedono
all’operatore assegnatario di diritti d’uso in banda 900 MHz ai sensi
delle procedure di cui all’art. 4, il roaming nazionale sulle proprie
reti del servizio radiomobile pubblico di terza generazione, a
condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso
accordo fra le parti, limitato:
a) al termine del periodo transitorio di cui all’art. 3, comma 5;
b) alle aree ove non sono assegnate direttamente frequenze a 900
MHz all’operatore beneficiario;
c) alla sola banda a 900 MHz nei limiti della fattibilita’
tecnica.
3. Gli accordi di roaming di cui ai commi 1 e 2 riguardano tutti i
servizi offerti commercialmente dal gestore concedente il roaming,
ivi compresi quelli relativi a modalita’ di pagamento, i servizi a
valore aggiunto, ed i servizi dati, ivi inclusi quelli con tecnologie
GPRS, HSPA ed assimilate.
4. Il gestore mobile nuovo entrato ha diritto al roaming secondo le
modalita’ di cui ai commi 1 e 3 a condizione che abbia avviato il
servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze
proprie, di aree territoriali tale da assicurare la copertura di
almeno il 10% della popolazione nazionale. Il diritto al roaming da
parte del gestore mobile nuovo entrato, secondo le modalita’ di cui
ai commi 1 e 3, non e’ esercitabile oltre 30 mesi dal rilascio dei
diritti d’uso iniziali, per ciascuna tecnologia.
5. I gestori soggetti all’obbligo di cui ai commi 1 e 2, entro 30
giorni dalla richiesta del nuovo entrato o del gestore mobile solo
UMTS avente diritto al roaming, presentano all’Autorita’ una bozza di
contratto tipo di roaming contenente tutte le condizioni
tecnico-economiche nonche’ le modalita’ e il calendario per la
sperimentazione ed attivazione del servizio, allegando al contratto
tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica del rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo.
6. Se il gestore mobile nuovo entrato o il gestore mobile solo UMTS
ritiene che le condizioni offertegli siano difformi da quanto
previsto dal presente articolo, il roaming e’ comunque fornito alle
condizioni stabilite dal gestore obbligato, salva la facolta’ per il
beneficiario di adire l’Autorita’, che interviene secondo le
disposizioni del Codice.
7. In caso di contestazione da parte del gestore mobile nuovo
entrato o del gestore mobile solo UMTS delle condizioni economiche e
tecniche praticate per il roaming nazionale da un gestore obbligato,
quest’ultimo ha l’onere di provare all’Autorita’ che i prezzi
richiesti sono orientati ai principi di equita’, trasparenza e non
discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente
restrittive, nonche’ di fornire all’Autorita’ tutte le informazioni
necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo. Nell’effettuare le proprie verifiche l’Autorita’
puo’ utilizzare il confronto con le migliori tariffe retail per i
servizi on-net.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHZ

Art. 12.
Condivisione delle frequenze
1. Il gestore mobile nuovo entrato puo’ stipulare con gli altri
gestori di reti 3G accordi di roaming con condivisione delle
frequenze 3G, anche in presenza di accordi di condivisione di
impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Le aree che il nuovo
entrante copre mediante accordi di roaming con condivisione di
frequenze non sono computabili ai fini degli impegni eventualmente
assunti in sede di gara e degli obblighi di copertura di cui all’art.
10, comma 2.
2. Tutti gli accordi di roaming di cui al comma 1 devono essere
comunicati all’Autorita’ entro trenta giorni dalla conclusione degli
stessi.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.
Disposizioni finali
1. Fatta salva l’opzione di cui all’art. 10, comma 4, l’Autorita’
si riserva di disciplinare con successivo provvedimento i piani di
assegnazione delle frequenze in banda 1800 MHz, alla luce degli esiti
delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in relazione
allo sviluppo delle tecnologie e dei mercati delle comunicazioni
elettroniche.
2. Gli impegni assunti dai gestori GSM esistenti, dai gestori
mobili solo UMTS e dai gestori mobili nuovi entrati nell’ambito delle
procedure stabilite dal presente provvedimento, ivi inclusi gli
impegni relativi al mantenimento degli stessi ed al pagamento dei
contributi, inclusa l’offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi
associati ai pertinenti diritti d’uso delle frequenze e la loro
mancata osservanza e’ soggetta alle sanzioni previste dalle norme
vigenti.
3. Il Ministero dello sviluppo economico dispone la sostituzione
del blocco da 5 MHz TDD assegnato a Wind ai sensi della delibera n.
01/01/CONS con quello gia’ assegnato a IPSE 2000 nella stessa
delibera e rientrato nella disponibilita’ dello Stato.
La presente delibera e’ trasmessa al Ministero dello sviluppo
economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorita’, ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2008

Il presidente
Calabro’

I commissari relatori
Innocenzi Botti – Sortino

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