Nuovo sviluppo nella lunga vicenda degli indennizzi riconosciuti agli operatori di rete televisivi locali per il rilascio delle frequenze DTT nell’ambito del refarming della banda 700 MHz.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un operatore locale censurando il decreto direttoriale con cui il MIMIT aveva rideterminato gli importi dopo le sentenze del Consiglio di Stato.
Giudici: serve un decreto interministeriale.
Sintesi
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un operatore di rete televisivo locale, annullando il decreto direttoriale con cui il MIMIT aveva rideterminato gli indennizzi per il rilascio delle frequenze DTT nell’ambito del refarming della banda 700 MHz.
Secondo i giudici, il nuovo esercizio del potere amministrativo avrebbe dovuto avvenire mediante un decreto interministeriale MIMIT-MEF, dello stesso rango dell’atto originariamente censurato dal Consiglio di Stato, e non attraverso un provvedimento dirigenziale.
La sentenza assume particolare rilievo perché conferma che l’annullamento di una disposizione contenuta in un atto regolamentare produce effetti erga omnes, incidendo sull’intera categoria dei soggetti interessati e non soltanto sul ricorrente.
Pur decidendo la controversia sul profilo assorbente dell’incompetenza, il TAR ha inoltre ribadito che gli indennizzi relativi ai diritti d’uso limitati devono essere correlati alla reale copertura territoriale effettivamente assicurata dalla rete interessata, richiamando i principi già affermati dal Consiglio di Stato e smentendo l’interpretazione sostenuta dall’Avvocatura dello Stato per conto del MIMIT.
La decisione impone ora all’Amministrazione un nuovo esercizio del potere nel rispetto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa, con possibili riflessi sull’intero sistema degli indennizzi riconosciuti agli operatori locali coinvolti nel processo di riorganizzazione dello spettro televisivo.
Nuovo capitolo nella vicenda degli indennizzi DTT
Prosegue il contenzioso giudiziario relativo agli indennizzi riconosciuti agli operatori di rete televisivi locali coinvolti nel processo di liberazione della banda 700 MHz, operazione che ha consentito il trasferimento di una parte rilevante dello spettro radioelettrico televisivo ai servizi di comunicazione mobile di nuova generazione.
La controversia trae origine dalle modalità con cui l’Amministrazione aveva proceduto alla determinazione degli importi spettanti agli operatori titolari di diritti d’uso oggetto di rilascio nell’ambito del processo di refarming.
Le sentenze del Consiglio di Stato che hanno cambiato il quadro
Come già illustrato da Newslinet, la materia era già stata profondamente incisa da una serie di decisioni del Consiglio di Stato, che avevano censurato i criteri contenuti nel decreto interministeriale del 27 novembre 2020 utilizzato per la liquidazione degli indennizzi.
Palazzo Spada aveva, infatti, evidenziato l’irragionevolezza di criteri che assumevano a riferimento parametri non coerenti con la reale estensione dei diritti d’uso interessati, imponendo all’Amministrazione un nuovo esercizio del potere.
Il nuovo intervento del MIMIT
A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) aveva provveduto a rideterminare gli importi mediante un decreto direttoriale. Il provvedimento introduceva un nuovo criterio di calcolo riferito – tra l’altro – agli operatori di rete titolari di diritti d’uso limitati eserciti mediante un solo impianto in una sola provincia, individuando come parametro di riferimento il 25% della popolazione provinciale interessata.
Secondo il Ministero, tale criterio avrebbe consentito di dare attuazione alle indicazioni provenienti dal giudice amministrativo.
La tesi del ricorrente
L’operatore di rete locale, assistito da MCL Avvocati Associati nelle persone dei partner avv. Mario Mossali, avv. Stefano Cionini e avv. Massimo Luladi, aveva contestato anzitutto la legittimità dello strumento utilizzato dall’Amministrazione. Secondo la tesi difensiva, una volta annullata una disposizione contenuta in un decreto interministeriale, il nuovo esercizio del potere amministrativo non avrebbe potuto essere realizzato attraverso un atto di rango inferiore, quale un decreto dirigenziale, ma avrebbe richiesto necessariamente l’adozione di un nuovo decreto interministeriale emanato congiuntamente dal MIMIT e dal MEF. Una censura formulata in via preliminare e destinata a diventare il fulcro della decisione.
Il TAR accoglie la censura sull’incompetenza
“La sentenza del TAR Lazio ha ritenuto fondata proprio tale doglianza”, spiega l’avvocato Stefano Cionini. “Secondo il Collegio, l’annullamento della disposizione regolamentare aveva determinato la necessità di un nuovo esercizio del potere amministrativo attribuito fin dalla Legge di Bilancio 2018 ai due Ministeri dalla stessa appositamente individuati, cioè – oggi – il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Decreto interministeriale
Questa attività non poteva e non può essere quindi demandata ad un provvedimento dirigenziale. Il decreto impugnato non si limitava, infatti, a svolgere un’attività meramente esecutiva o applicativa, ma introduceva un nuovo criterio generale di determinazione degli indennizzi, esercitando una facoltà che, per espressa previsione legislativa, appartiene alla sede interministeriale. Ne consegue che il nuovo intervento avrebbe dovuto assumere la medesima forma dell’atto originario, ossia quella del decreto interministeriale”.
Non semplice esecuzione del giudicato, ma nuovo esercizio del potere
Particolarmente significativa appare la motivazione con cui il TAR respinge la prospettazione sostenuta dall’Avvocatura dello Stato per conto del MIMIT. Secondo il Collegio, l’individuazione del criterio del 25% della popolazione provinciale non costituiva una mera attività di applicazione automatica delle precedenti sentenze, bensì una vera e propria scelta regolatoria. “In altri termini, l’Amministrazione non stava semplicemente eseguendo il giudicato, ma stava nuovamente disciplinando la materia, esercitando una facoltà che avrebbe richiesto l’intervento dei plessi individuati a monte dal Legislatore e l’adozione dello strumento di produzione normativa appositamente previsto“, puntualizza sul punto l’avvocato.
Effetti erga omnes e non soltanto inter partes
La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto un diverso profilo: il TAR ha infatti chiarito che l’intervento del giudice amministrativo non può essere letto come una decisione limitata ai soli soggetti che hanno promosso il ricorso. “Poiché le precedenti sentenze avevano inciso su una disposizione contenuta in un atto regolamentare, gli effetti dell’annullamento non possono che estendersi all’intera categoria dei soggetti destinatari della disciplina. Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché conferma che la modifica del quadro regolatorio non riguarda esclusivamente il singolo operatore ricorrente, ma tutti gli operatori interessati dalla medesima fattispecie“, osserva il legale di MCL Avvocati Associati.
Ribaditi i principi affermati dal CdS
Pur avendo definito il giudizio attraverso il profilo assorbente dell’incompetenza dell’organo emanante, il TAR ha ritenuto opportuno richiamare espressamente i principi già affermati dal Consiglio di Stato. In particolare, il Collegio ha ribadito che la determinazione degli indennizzi spettanti agli operatori titolari di diritti d’uso limitati non può rimanere estranea alla concreta estensione territoriale del servizio effettivamente esercitato attraverso il diritto d’uso oggetto di indennizzo.
La copertura effettiva dei diritti d’uso limitati resta centrale
“Si tratta di un’affermazione di particolare rilievo perché conferma che la liquidazione non può essere costruita sulla base di parametri astratti o forfetari completamente avulsi dalla reale copertura radioelettrica espressa dal singolo diritto d’uso limitato.
Smentita la tesi dell’Avvocatura dello Stato
In questo senso, il TAR ha sostanzialmente ripreso l’impostazione già delineata dal Consiglio di Stato a che noi legali avevamo fin dal principio opposto, escludendo indirettamente la lettura proposta dall’Avvocatura dello Stato secondo cui le precedenti decisioni avrebbero consentito l’applicazione, anche nella fattispecie in esame, di criteri standardizzati indipendentemente dalla concreta area di servizio effettivamente illuminata.
La partita torna ora all’Amministrazione
L’effetto immediato della decisione è l’annullamento del decreto direttoriale impugnato e la conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere a un nuovo esercizio del potere nel rispetto delle indicazioni fornite dal giudice amministrativo. Una vicenda che continua a rappresentare uno dei passaggi più significativi nel complesso processo di riorganizzazione dello spettro televisivo nazionale e che potrebbe produrre ulteriori effetti sull’intero sistema degli indennizzi riconosciuti agli operatori locali coinvolti nel refarming della banda 700 MHz. (E.G. per NL)
































