Gazzetta Ufficiale N. 280 del 1 Dicembre 2006 – Agcom Deliberazione 22/11/2006

Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignita’ personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento. (Deliberazione n. 165/06/CSP)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del
22 novembre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l’art. 1, comma 6,
lettera b), n. 6;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del
7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori», approvato
dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il
5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante
«Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi
dell’art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art.
45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione», e la delibera
n. 540/06/CONS, recante «Emanazione delle linee-guida di cui alla
delibera n. 481/06/CONS», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;
Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla
comunicazione radiotelevisiva, e in particolare la «Carta di Treviso
sul rapporto Informazione-Minori» del 5 ottobre 1990 e il suo
addendum del 25 novembre 1995, e la «Carta dell’informazione e della
programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio
pubblico – RAI» del dicembre 1995;
Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo rappresentati dalla liberta’ di espressione, di
opinione e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche
dei diritti di cronaca, di critica e di satira – devono conciliarsi
con il rispetto delle liberta’ e dei diritti, in particolare della
dignita’ della persona, dell’armonico sviluppo fisico, psichico e
morale del minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione),
nonche’ con i diritti fondamentali della persona, tra i quali e’
ricompreso il rispetto dei sentimenti religiosi, essendo
esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i
diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale
nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera b),
testo unico della radiotelevisione);
Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati
referenti normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul
contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, di cui alla citata delibera n. 481/06/CONS, in
particolare agli articoli 2, comma 1, lettere b) («rispettare i
principi di obiettivita’, completezza, imparzialita’, lealta’
dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze
sociali e religiose, di salvaguardia delle diversita’ etniche») ed e)
(«assicurare un’offerta di qualita’, improntando la propria
complessiva programmazione ai seguenti criteri: e) rispettare la
dignita’ della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e
morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo
gusto») e 4, comma 2 («nelle fasce orarie destinate ad una visione
familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, […] deve essere
trasmessa una programmazione che rispetti la dignita’ dei minori
evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro
turbamento»), devono ritenersi interpretativamente applicabili
altresi’ alla programmazione delle emittenti e dei fornitori di
contenuti radiotelevisivi privati;
Considerato che in base all’art. 34 del testo unico della
radiotelevisione le previsioni del Codice di autoregolamentazione «Tv
e minori» costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di
presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto
riguarda la fascia oraria cosiddetta di «televisione per tutti»
compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente
informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di
idoneita’ alla fruizione familiare o da parte di telespettatori
minori, e prevedono con specifico riferimento ai programmi di
intrattenimento l’impegno delle emittenti a evitare la messa in onda
di spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere
allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso gratuito al
turpiloquio e alla scurrilita’;
Ritenuto che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli
di relazione interpersonale improntati all’aggressivita’ verbale e
alla scorrettezza comportamentale, pur se non necessariamente
rilevanti sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non
conformi al ruolo ed alla responsabilita’ sociale del mezzo
radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d’Europa nella
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera la’ dove
riconosce «l’importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della
cultura» e le «aspettative del pubblico nel settore della politica
dell’istruzione e della cultura»;
Rilevato che il Comitato per l’applicazione del Codice di
autoregolamentazione «Tv e minori», nelle deliberazioni del
2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e3 ottobre 2006, ha evidenziato i
rischi – contrastanti con lo spirito e le finalita’ del Codice –
connessi alla programmazione di formati televisivi quali i «reality
show», caratterizzati da «aggressivita’ interpersonale, […]
turpiloquio, rissosita’, accoglienze trionfalistiche ai reduci da un
soggiorno parodisticamente periglioso, inserimento di ragazzi in un
cast di studio»: «confusione sistematica tra realta’ e finzione, tra
cronaca vissuta e recitata, tra realta’ (plastificata) e artificio
(travestito di naturalezza), incoraggiamento all’esibizione e al
voyeurismo a danno dell’intimita’; assillo dell’eccentricita’ e della
trasgressione; competitivita’ strisciante o aggressiva», «il miraggio
del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e
luoghi comuni talvolta di scadente livello, l’accreditamento di
personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e
adolescenti, l’incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo
protette da una sorta di zona franca che ammette comportamenti
normalmente inibiti e prove spericolate o disgustose, con punte di
volgarita’, aggressivita’ o non meno insidiosa banalizzazione», «in
conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla dignita’ della
persona», invitando le emittenti «a prevenire, particolarmente in
diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico
e morale ai minori» e «ad impegnare i partecipanti a comportamenti
non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando
tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e dunque
dissuasive»;
Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti
non sia limitato all’orario di programmazione dei singoli spettacoli,
ma si caratterizzi per una «disseminazione» – rilevata dallo stesso
Comitato – conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte
di altre trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti o
anche nella «fascia protetta» della televisione per i minori,
compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
Rilevato, altresi’, che la conciliazione del diritto di satira con
i diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato dalla
giurisprudenza di merito – l’uso appropriato della forma e del
linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando
essa abbia a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori
etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera
religiosa;
Ritenuta, in linea generale, l’esigenza di garantire effettivita’
alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare
della dignita’ personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e
morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di
intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilita’
sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della
diversita’ di eta’, sesso, cultura, credo religioso e condizioni
sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di
informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e
comportamentali caratterizzati da volgarita’, cattivo gusto,
trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di
audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo
radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;
Ritenuta, pertanto, l’opportunita’ di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche o private nonche’ i fornitori di contenuti
radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento
l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli
utenti, sub specie di dignita’ della persona, armonico sviluppo
fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti
religiosi come articolazione del diritto della personalita’
individuale;
Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai
sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell’ambito
dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico
riguardo alla dignita’ della persona, all’armonico sviluppo fisico,
psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona
ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare
criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei
partecipanti, evitando il ricorso a volgarita’ gratuite, turpiloquio,
rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o
rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignita’
umana o la sensibilita’ dei minori.
3. Nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi
radiotelevisivi dovra’ essere garantito il rispetto dei diritti degli
utenti come sopra individuati sub 1 mediante l’uso appropriato della
forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad
adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta,
e a valutare in ogni caso nella predisposizione della «scaletta» dei
programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi
potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i
responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente
intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di
degenerazione.
5. L’Autorita’ uniforma le propria attivita’ di monitoraggio e di
vigilanza sul rispetto della dignita’ personale e del corretto
sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore
di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute
negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della
radiotelevisione.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’ ed e’ trasmessa alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
Calabrò
Il commissario relatore
Lauria

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