Giustizia – Giudizio civile: legittimo far decorrere il termine annuale per la proposizione dell’appello dalla data di deposito della sentenza

Con la sentenza n. 297/2008 la Corte Costituzionale decide sulla questione di legittimità dell’art. 327, 1^ comma, c.p.c.


NORMA – QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE GIURIDICA – Newsletter n. 34 del 04/08/2008

La decorrenza del termine previsto dall’art. 327, primo comma, Cod. Proc. Civ., dalla data di pubblicazione della sentenza è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza (a istanza di parte) e non viola l’art. 24, Cost. dal momento che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta.

Con la sentenza n. 297/2008 la Corte Costituzionale decide sulla questione di legittimità dell’art. 327, 1^ comma, c.p.c., il quale fa decorrere il termine annuale per la proposizione dell’appello dalla data di deposito della sentenza piuttosto che da quella della comunicazione del deposito mediante biglietto di cancelleria.
La questione è promossa dalla Corte d’Appello di Venezia per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto non sarebbe assicurato alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare.
La Consulta era già stata precedentemente chiamata a pronunciarsi in merito sentenze n. 584/1990 e ordinanza n. 129/1991), ed in quelle circostanze aveva chiarito che una pronuncia di incostituzionalità sconvolgerebbe la coerenza del sistema delle impugnazioni, in quanto la decorrenza del termine previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza è un corollario del principio (confermato dall’art. 391-bis, introdotto nel codice di procedura civile dalla Legge 26 novembre 1990 n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile) secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza (a istanza di parte).
Tale principio costituisce espressione della fondamentale esigenza di certezza del diritto che ispira l’ordinamento giuridico ed impronta l’intera architettura del sistema giurisdizionale.
Rispetto ad una tale fondamentale esigenza lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata d’ufficio, comportando l’insorgere di evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione innanzi tutto all’art. 3, Cost. e allo stesso art. 24 con riferimento al diritto di difesa del contumace.
Per evitare simili effetti sarebbero necessarie modifiche del sistema normativo dirette a tutelare adeguatamente le prerogative del contumace da realizzarsi innanzi tutto attraverso la sostituzione dell’art. 327, c.p.c. con una norma la quale disponga che per la parte contumace il termine di cui al primo comma decorre dalla notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 292, ultimo comma. Oltre a ciò sarebbe altresì necessario introdurre la precisazione che la sentenza è (immediatamente) notificata d’ufficio alla parte contumace, in contrasto con l’interpretazione oggi prevalente che la intende come precetto sul modo della notificazione, da farsi pur sempre a istanza di parte ai fini della decorrenza dei termini brevi previsti dall’art. 325.
Una modificazione del sistema normativo di portata tale da eccedere l’ambito del potere di “creazione” del diritto riconosciuto alla Corte.
Nella fattispecie in esame il Giudice delle leggi, oltre a ribadire queste ragioni attraverso il richiamo della propria precedente giurisprudenza, rileva che l’art. 327, primo comma, Cod. Proc. Civ., “opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa”. Ciò in quanto la disciplina impugnata non realizza una indebita e irrimediabile compressione delle prerogative di difesa, dal momento che “l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis”.
La Corte precisa infine che l’illegittimità costituzionale di norme che fanno decorrere termini processuali per l’impugnazione di un atto da un determinato evento o dall’affissione anziché dalla comunicazione dello stesso può dipendere unicamente dalla previsione di termini eccessivamente esigui o incerti o difficilmente conoscibili, ipotesi tutte contrassegnate da una effettiva compressione del diritto di difesa.

Dario Immordino

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