IA. Greene (NPR, USA) cita Google: clonata voce senza autorizzazione e compenso. Australia: pubblico radiofonico informato su sintesi vocale

Davide Greene (NPR)

Due fatti di questi giorni sono destinati ad infiammare il mondo radiotelevisivo nelle complesse relazioni con la nuova rivoluzione industriale indotta dalle applicazioni di intelligenza artificiale in ambito mediatico.
Il primo è il contenzioso avviato negli Stati Uniti da David Greene (storico conduttore della trasmissione Morning Edition dell’emittente radiofonica statunitense NPR, National Public Radio) contro Alphabet Inc. (cui fa riferimento Google) per presunta clonazione non autorizzata della sua voce in un podcast generato con la piattaforma NotebookLM.
Il secondo riguarda l’intervento regolatorio dell’Australian Communications and Media Authority (ACMA), che ha integrato il Commercial Radio Code of Practice sollecitando le emittenti radiofoniche australiane ad informare il pubblico quando un programma è condotto o realizzato con voce sintetica, seguendo un protocollo introdotto in Italia a gennaio 2026 proprio dalla Società Italiana per la Tutela della Voce.

Sintesi

Due recenti eventi internazionali riaccendono il dibattito sulla tutela della voce nell’era dell’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, David Greene, storico conduttore di NPR, ha citato in giudizio Google per presunta clonazione non autorizzata della sua voce tramite la piattaforma NotebookLM.
Il caso ruota attorno al principio di riconoscibilità e alla possibile associazione indebita tra voce sintetica e professionista reale, con implicazioni su diritti della personalità, copyright, dati biometrici e concorrenza sleale.
Parallelamente, l’autorità australiana ACMA ha aggiornato il codice di condotta radiofonico imponendo la disclosure quando vengono utilizzate voci sintetiche, seguendo un protocollo già adottato in Italia dalla SITV.
Le due vicende pongono la questione centrale di chi controlli giuridicamente ed economicamente la riproduzione digitale della voce.
La tecnologia di voice cloning, basata su modelli di deep learning, rende oggi possibile una simulazione identitaria altamente verosimile.
Per il settore broadcast emergono esigenze di tracciabilità dei dataset, watermarking e audit sulle piattaforme I.A.
La SITV si propone come presidio sia legale sia negoziale, promuovendo accordi trasparenti e modelli di utilizzo controllato delle voci.
Il mercato italiano, specie quello delle radio locali, deve bilanciare efficienza produttiva e tutela della fiducia del pubblico. La sfida è costruire un equilibrio sostenibile tra innovazione tecnologica e protezione dell’identità professionale.

Il dibattito sulla tutela della voce

Il nostro articolo di ieri circa il portale della Società Italiana per la Tutela della Voce (SITV) – presidio dedicato alla protezione dei professionisti che utilizzano la propria voce come asset identitario e patrimoniale – ha prevedibilmente acceso un dibattito sui social.
Non tanto per l’opportunità, quanto per il contesto: la voce è ormai tecnicamente replicabile con livelli di verosimiglianza tali da rendere labile il confine tra sintesi, imitazione ed appropriazione.

Il caso David Greene (NPR) vs Google

Tema attualissimo, che proprio in questi giorni ha conosciuto due sviluppi internazionali di rilievo sistemico.
Il primo è il contenzioso avviato negli Stati Uniti da David Greene (storico conduttore della trasmissione Morning Edition dell’emittente radiofonica pubblica statunitense NPR, National Public Radio) contro Alphabet Inc. (la big tech cui fanno capo le attività di Google) per presunta clonazione non autorizzata della sua voce in un podcast generato con NotebookLM (una opzione di Google per creare dialoghi audio a partire da fonti di vario tipo).

L’iniziativa australiana della ACMA che segue la best practice italiana

Il secondo riguarda l’intervento regolatorio dell’Australian Communications and Media Authority (ACMA), che ha integrato il Commercial Radio Code of Practice sollecitando le emittenti radiofoniche ad informare il pubblico quando un programma è condotto o realizzato con voce sintetica, seguendo un protocollo introdotto in Italia a gennaio 2026 proprio dalla Società Italiana per la Tutela della Voce insieme alla struttura di competenze a più livelli Consultmedia (cfr. qui per audio).

Chi controlla, giuridicamente ed economicamente, la riproduzione digitale della voce umana?

Due episodi diversi per natura – uno giudiziario, l’altro regolatorio – ma accomunati da un medesimo interrogativo: chi controlla, giuridicamente ed economicamente, la riproduzione digitale della voce umana?

La questione della riconoscibilità

Il caso David Greene contro Google che il Tribunale di Santa Clara (California) è chiamato a valutare, non è l’uso generico di una voce “maschile, baritonale, giornalistica”, bensì la possibile percezione di corrispondenza da parte del pubblico tra la voce sintetica e quella reale del professionista. Sul piano giuridico, ciò apre un fronte complesso che incrocia diritto all’immagine e diritti della personalità (estesi alla voce quale elemento identificativo); copyright e diritti connessi (laddove la voce sia legata ad opere protette); tutela dei dati personali e biometrici; concorrenza sleale per agganciamento parassitario (free riding); eventuale inganno del pubblico.

Non solo una percentuale di somiglianza…

È significativo che la controversia non ruoti attorno ad una “percentuale di somiglianza”: il diritto, infatti, non si fonda su soglie numeriche predeterminate. La questione è, piuttosto, qualitativa: se la voce sintetica è idonea a evocare il professionista si entra in un’area di potenziale lesione.

… quanto, piuttosto, una questione di riconoscibilità

Un tema invero già trattato su queste pagine, allorquando l’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, la tech law firm che assiste i professionisti della voce iscritti alla Società Italiana per la Tutela della Voce, ci ha dichiarato: “Sul piano giuridico, ad oggi non esiste – né in Italia né nell’Unione Europea – alcuna percentuale di modifica che renda lecita la clonazione o l’imitazione della voce in assenza di autorizzazione. Il diritto non si fonda su soglie numeriche, bensì su criteri quali la riconoscibilità del soggetto, l’eventuale inganno o agganciamento parassitario e la tutela dei diritti coinvolti: copyright e diritti connessi, dati personali e biometrici, concorrenza sleale, obblighi di trasparenza in materia di intelligenza artificiale”.

Voice misappropriation: causa Greene vs Google destinato a fare scuola

Per l’industria radiofonica ed audiovisiva il caso Greene vs Google è destinato a creare un precedente. Infatti, se il giudice americano dovesse riconoscere una responsabilità per voice misappropriation, le piattaforme IA saranno spinte verso modelli di “licensing strutturato” delle voci professionali, con effetti a cascata sui mercati mondiali.

L’intervento dell’ACMA: trasparenza come prima linea regolatoria

Sul versante opposto – ma complementare – si colloca l’iniziativa australiana. L’agenzia governativa indipendente ACMA (Australian Communications and Media Authority) – equivalente alla nostra Agcom – ha modificato il Commercial Radio Code of Practice introducendo un obbligo di informazione al pubblico quando una voce sintetica conduce un programma o un notiziario. Si tratta – come detto – dell’applicazione dell’avviso già adottato da diverse emittenti italiane assistite da Consultmedia a seguito del protocollo condiviso con la Società Italiana per la Tutela della Voce.

Primo codice di condotta radiofonica sull’I.A.

“È la prima volta che l’intelligenza artificiale viene esplicitamente disciplinata in un codice di condotta radiofonico: non si vieta l’uso dell’I.A., ma s’impone la trasparenza. La ratio è duplice: tutela dell’affidamento dell’ascoltatore; prevenzione di pratiche potenzialmente ingannevoli”, commenta Alessio Negretti, ceo della Società Italiana per la Tutela della Voce.Per i broadcaster si tratta di un precedente rilevante: l’uso di conduttori sintetici non è più solo una scelta editoriale o produttiva, ma un atto che incide sul rapporto fiduciario con il pubblico”.

La credibilità

“In un ecosistema in cui la radio compete con piattaforme OTT su contenuti lineari ed on demand (podcast, catch up), la credibilità rimane un asset centrale. La disclosure obbligatoria diventa dunque uno strumento di equilibrio tra innovazione e responsabilità”, osserva Negretti.

Il nodo tecnico: come funziona la clonazione vocale

Per comprendere la portata del fenomeno occorre entrare nel merito tecnico.
“Le moderne tecnologie di voice cloning si basano su modelli di deep learning (in particolare reti neurali transformer e modelli di diffusione) addestrati su dataset vocali estesi. Attraverso tecniche di few-shot learning è possibile generare una voce sintetica verosimile partendo da campioni audio limitati”, spiega Massimo Rinaldi, ingegnere di Com-Nect, tech-farm di ibridazione radiotelevisiva che segue i progetti della Società Italiana per la Tutela della Voce.

Elementi di riconoscibilità

“Gli elementi che rendono riconoscibile una voce – timbro, prosodia, accento, ritmo, microvariazioni – vengono modellizzati come parametri statistici. Il risultato può superare il semplice text-to-speech generico, arrivando ad una simulazione identitaria (e questo potrebbe essere il caso della vicenda Greene vs Google, ndr)- continua l’ingegnere.

La (controversa) fase di training

È qui che si colloca il problema: se il training del modello include campioni riconducibili ad un professionista senza consenso, o se la voce generata risulta confondibile con quella reale, il confine tra ispirazione ed appropriazione diventa sottile. Per il settore broadcast ciò implica una riflessione tecnica e contrattuale: tracciabilità dei dataset; certificazione dell’origine umana o sintetica dei contenuti; sistemi di watermarking vocale; protocolli di audit sulle piattaforme I.A.”.

Il ruolo della SITV: tutela ex post e governance ex ante

Ed è proprio in questo scenario che si inserisce la Società Italiana per la Tutela della Voce (SITV), che – come illustrato nel nostro precedente approfondimento – si propone come mandataria esclusiva degli iscritti per attivare contestazioni legali in caso di clonazioni illecite. “Un progetto che però non si limita alla difesa reattiva, prevedendo negoziazione con tech-farm e piattaforme di sintesi vocale; definizione di accordi di sfruttamento trasparenti e remunerativi; rappresentanza istituzionale per l’aggiornamento normativo; percorsi volontari di clonazione controllata per la creazione di avatar vocali sotto il governo esclusivo del titolare”, sottolinea ancora il presidente della SITV, Alessio Negretti.

Non demonizzare l’I.A., ma strutturarne l’uso entro cornici contrattuali.

Insomma, l’iniziativa italiana e quella australiana convergono su un punto: per l’industria radiofonica significa poter integrare soluzioni sintetiche – ad esempio per notiziari, meteo, servizi di viabilità o comunque eventi periodici automatizzati, geolocalizzazione linguistica – senza compromettere l’identità professionale dei conduttori.

Impatti per il mercato radiofonico italiano

Il mercato italiano, caratterizzato da una forte componente di radio locali e tematiche, si trova in una posizione peculiare. “Da un lato, le strutture medio-piccole potrebbero vedere nell’I.A. una leva di efficienza produttiva; dall’altro, il valore distintivo della radio – la relazione fiduciaria con la comunità – si fonda proprio sulla riconoscibilità della voce (come il caso Greene vs Google insegna)”, annota Giovanni Madaro, ceo della società di analisi strategica in ambito mediatico Media Progress. “Se l’ascoltatore percepisce un’alterazione non dichiarata, il danno reputazionale può superare il beneficio economico”.

Convergenza normativa

Inoltre, l’evoluzione regolatoria europea – anche alla luce del Regolamento UE 2024/900 sulla pubblicità politica e delle disposizioni sull’AI Act – tende verso obblighi di trasparenza, tracciabilità e responsabilità. È plausibile quindi che la disclosure australiana e la best practice italiana del protocollo SITV-Consultmedia trovi presto eco anche nel contesto UE.

Verso un nuovo equilibrio tra identità e tecnologia

I due casi citati – Greene vs Google e l’intervento ACMA – segnano l’ingresso della clonazione vocale in una fase matura: non più sperimentazione, ma conflitto regolato. Per gli operatori radiofonici, gli editori e le concessionarie pubblicitarie il tema non è marginale. La voce è un asset economico, brand identity, capitale reputazionale.

Domanda chiave

“La domanda non è se l’I.A. verrà utilizzata nella produzione radiofonica: ciò è già accaduto”, richiama l’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati. “La vera questione è: chi autorizza l’uso della voce? A quali condizioni economiche? Con quali obblighi di informazione verso il pubblico? Con quali strumenti di controllo tecnico? La radio, mezzo tradizionalmente fondato sull’immediatezza e sulla fiducia, si trova oggi al crocevia tra replicabilità digitale e tutela della personalità.

La sfida

La sfida è costruire un quadro in cui innovazione e diritti non siano antagonisti, ma parti di un equilibrio sostenibile. Perché, nell’era dell’intelligenza artificiale, la voce non è solo suono. È identità giuridica. È valore industriale. È – sempre più – terreno di regolazione”. (E.G. per NL)

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