Le novita’ di Diritto & Diritti del 31/01/2008
Storicamente il riconoscimento della figura dellâinteresse legittimo ha avuto luogo esplicitamente solo con lâentrata in vigore della Costituzione Repubblicana (cfr. artt. 24, 103 e 113).
Precedentemente, la legge 2248/1865, all. E (c.d. legge abolitrice del contenzioso amministrativo) non parlava di interessi legittimi, riferendosi solo ad âaffariâ. Mancava, peraltro, nei confronti di questi una forma di tutela giurisdizionale, prevedendosi solo la possibilitĂ di ricorrere ai c.d. rimedi giustiziali presso la stessa amministrazione.
Lâiniziale irrilevanza giuridica degli interessi legittimi, probabilmente da attribuire al persistere della concezione autoritativa della pubblica amministrazione, superata sul piano sostanziale dal testo costituzionale del 1948, per lungo tempo è rimasta sul piano della tutela giurisdizionale: è, cioè, restata aperta la controversia tra dottrina e giurisprudenza sullâammissibilitĂ del ricorso, da parte del privato leso da provvedimenti amministrativi illegittimi, allâautoritĂ giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha negato la risarcibilitĂ dellâinteresse legittimo, riconoscendo solo al privato leso la possibilitĂ di esercitare la c.d. âazione demolitoriaâ, tesa ad ottenere lâannullamento dellâatto amministrativo illegittimo.
Tale orientamento finiva per lasciare gli amministrati privi di qualsivoglia tutela ove volessero far valere interessi legittimi c.d. âpretesiviâ, finalizzati ad ottenere dalla pubblica amministrazione un provvedimento che ampliasse la loro sfera di utilitĂ .
Del resto, anche nel caso di interessi legittimi c.d. âoppositiviâ (volti alla rimozione dellâatto pubblico in quanto incidente negativamente sulla sfera di utilitĂ del privato) allâente che aveva emesso il provvedimento, poi annullato dal giudice amministrativo, restava salva la possibilitĂ di emettere, sia pure con nuove motivazioni, un nuovo atto di analogo contenuto.
Il mito della irrisarcibilitĂ del danno prodotto dalla pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, che si era consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (in dottrina etichettata come âforesta pietrificataâ) è venuto meno solo con la famosa sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite Civili.
La giurisprudenza nel corso del â900 ha distinto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, individuando il giudice preposto alla tutela dei primi nel giudice ordinario e preponendo alla tutela dei secondi il giudice amministrativo, fondamentalmente a mezzo dellâazione demolitoria dellâatto illegittimo.
Tale assetto del riparto di competenze giurisdizionali ha subito unâeccezione con lâindividuazione â ad opera del d.lgs. 80/â98 â di unâarea di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si è trattato dellâintroduzione del c.d. âriparto per blocchi di competenzaâ, sostanziatosi nellâattribuzione al giudice amministrativo della competenza in una serie di materie (edilizia, urbanistica e servizi pubblici) nelle quali coesistevano ed erano fortemente intrecciati diritti soggettivi ed interessi legittimi, circostanza che avrebbe reso estremamente arduo individuare il giudice competente sulla base della tradizionale dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo (il primo azionabile dinanzi a giudice ordinario, il secondo dinanzi al giudice amministrativo).
Ma lâaspetto che piĂš interessa dellâinnovazione introdotta dal sopra citato decreto del â98 è la previsione che âil giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34 dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiustoâ.
Si è trattato di un primo passo verso lâattribuzione al giudice amministrativo di competenze che tradizionalmente erano state tipiche del giudice ordinario: quelle risarcitorie.
Restava lâassenza nellâordinamento di unâespressa previsione in capo al giudice amministrativo del potere di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento danni per lesione di interessi legittimi anche al di fuori delle materie di competenza esclusiva.
Come sopra accennato, tale lacuna è stata colmata a partire dalla sentenza Cass. S.U. Civ. 500 del 1999.
Prima di addentrarsi nellâillustrazione dellâiter logico seguito nella suddetta sentenza, occorre precisare che si è molto dibattuto sul fondamento della responsabilitĂ della pubblica amministrazione, che la dottrina prevalente ha rinvenuto nellâart. 2043 c.c. (responsabilitĂ da atto illecito), specificando che si tratta di responsabilitĂ diretta della pubblica amministrazione, che si è aggiunta â con lâavvento dellâart. 28 della Costituzione â a quella, parimenti diretta, del pubblico funzionario che ha materialmente posto in essere lâillecito. Eâ esclusa la responsabilitĂ dellâente solo nei casi di attivitĂ meramente personale del dipendente, o di attivitĂ viziata da incompetenza assoluta o svolta dolosamente in violazione di norma proibitiva.
Il riconoscimento della tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione ai titolari di interessi legittimi ha avuto luogo con la sentenza 500/â99 suddetta, che ha individuato gli errori di fondo del previgente contrario orientamento giurisprudenziale nellâerroneo convincimento che il danno ingiusto di cui si occupa lâart. 2043 c.c. sussista solo in caso di lesione di un diritto soggettivo e nellâappiattimento sul tradizionale binomio diritto soggettivo-interesse legittimo.
La S.C. del â99 ha evidenziato che lâart. 2043 c.c. non fa alcun esplicito riferimento (riserva) al solo diritto soggettivo. DovrĂ quindi essere il giudice a valutare se lâinteresse dellâamministrato debba essere sacrificato allâinteresse di cui è portatrice la pubblica amministrazione, ciò che avrĂ luogo se lâazione amministrativa ha rispettato i canoni della legittimitĂ .
Occorre, però, osservare che la Cassazione ha finito per identificare nel giudice ordinario lâorgano competente a conoscere dellâazione risarcitoria avverso la pubblica amministrazione, salve le ipotesi sopra menzionate di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Questa soluzione ha prestato il fianco alle critiche dottrinali, poichĂŠ costringeva il soggetto leso , nelle materie di giurisdizione ordinaria di legittimitĂ , ad esperire lâazione di annullamento dellâatto dinanzi al giudice amministrativo e lâazione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario.
Tale soluzione di doppio binario â particolarmente gravosa per il privato, costretto a rivolgersi a due giudici differenti â era il risultato della tesi sostenuta dalla S.C. del â99 per cui (al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva) con lâazione di risarcimento si tutelava una posizione soggettiva autonoma, qualificabile come diritto soggettivo, determinata dallâingiusta lesione dellâinteresse legittimo.
Lâorientamento ora esposto, evidentemente in attrito con il principio di effettivitĂ e pienezza della tutela, ha indotto il legislatore ad operare un intervento chiarificatore.
Ciò si è verificato con la legge 205/â00, di riforma del processo amministrativo, il cui art. 7 ha novellato lâart. 7 della legge istitutiva dei T.A.R. (l. 1034/â71), riformulandolo come segue: âIl T.A.R., nellâambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative allâeventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e gli altri diritti patrimoniali consequenziali.â
Lâimportante innovazione normativa ha concentrato in capo al giudice amministrativo la cognizione su azioni risarcitorie per lesione di interessi legittimi.
Una questione che si innesta nella problematica in discorso è quella nota come âpregiudiziale amministrativaâ. Si è discusso â e si rileva nella piĂš recente giurisprudenza una disparitĂ di vedute tra giudici ordinari e giudici amministrativi â se lâazione di risarcimento dei danni sia esperibile autonomamente o previo esercizio del rimedio caducatorio dellâazione di annullamento dellâatto.
Ad avviso della piĂš volte citata Cass. S.U. Civ. 500/â99, non esiste la pregiudiziale amministrativa, ovvero ben potrĂ il soggetto leso dallâazione della pubblica amministrazione rivolgersi direttamente al giudice ordinario per ottenere la tutela risarcitoria e tale autoritĂ potrĂ , incidentalmente, conoscere dellâillegittimitĂ dellâazione amministrativa (uno dei presupposti della fattispecie di cui allâart. 2043 c.c.).
La dottrina tradizionale e la giurisprudenza amministrativa sono favorevoli alla pregiudiziale amministrativa: il preliminare accertamento dellâillegittimitĂ dellâatto è indispensabile anche per accertare lâesistenza dellâelemento soggettivo dellâillecito.
Si è sostenuta la tesi della pregiudizialitĂ basandola su due argomentazioni principali: 1) il pericolo, in difetto, di eludere il termine di decadenza (60 giorni) dellâazione di annullamento, avvalendosi del piĂš ampio termine (quinquennale) di prescrizione dellâazione risarcitoria, con pregiudizio del principio di certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico; 2) lâinesistenza in capo al giudice amministrativo di un potere di disapplicazione dellâatto.
Inoltre alcuni autori hanno interpretato lâespressione contenuta nella l. 205/â00 âdiritti patrimoniali consequenzialiâ come consequenziali alla pronuncia di annullamento dellâatto amministrativo, ciò che attribuirebbe carattere accessorio allâazione risarcitoria rispetto a quella demolitoria. UnâaccessorietĂ che, evidentemente, porta ad escludere la possibilitĂ di unâazione di risarcimento danni in assenza dellâazione di annullamento dellâatto illegittimo. Del resto, è stato pure argomentato, lâottenimento del risarcimento del danno senza il previo annullamento dellâatto amministrativo che lo ha prodotto potrebbe comportare la sopravvivenza dellâatto con la possibilitĂ di esporre la pubblica amministrazione ad ulteriori richieste risarcitorie.
Lâorientamento favorevole alla pregiudizialitĂ amministrativa è stato sintetizzato dallâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 4/â03, come segue: âuna volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dellâatto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile lâaccertamento incidentale da parte del giudice amministrativo dellâillegittimitĂ dellâatto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio e che lâazione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente allâazione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentariâ.
Sulla stessa strada si sono mosse le successive pronunce dei giudici amministrativi, configurando la domanda di annullamento come condizione di ammissibilitĂ dellâazione risarcitoria.
Di differente orientamento si sono mostrati i giudici civili, negando lâesistenza della pregiudiziale amministrativa.. Valga per tutti la sentenza delle S.U. Cass. Civ. 10180/â04 che è pervenuta alla suddetta conclusione operando un distinguo tra lâillegittimitĂ e lâilliceitĂ ed osservando che il giudizio risarcitorio attiene al fatto dannoso e, ai fini della condanna al risarcimento dei danni, non occorre necessariamente che lâatto illegittimo sia annullato o disapplivcato.
Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 204/â04 che, negando che la l. 205/â00 abbia dato luogo ad una nuova materia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha identificato nellâazione risarcitoria âuno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazioneâ.
Come strumento ulteriore, lâazione risarcitoria avrebbe carattere sussidiario rispetto a quella di annullamento e dovrebbe esplicarsi successivamente alla stessa, che si presume non sia stata sufficiente a soddisfare in pieno lâinteresse del ricorrente.
Lâorientamento espresso dalla Consulta ha finito per confutare la tesi secondo la quale lâazione di risarcimento del danno ha carattere di autonomia, a salvaguardia di una posizione giuridica autonoma di diritto soggettivo (al risarcimento del danno).
In tali termini, quindi, la Corte Costituzionale si è mostrata favorevole al riconoscimento della pregiudiziale amministrativa. Logica conseguenza è che lâazione di risarcimento non può aver luogo se lâatto amministrativo illegittimo non è stato impugnato (nel termine decadenziale di 60 giorni).
La sentenza 204/â04 è stata oggetto di critica in dottrina, finendo la pregiudiziale amministrativa per vulnerare la tutela giudiziaria del privato ed imponendo che il diritto al risarcimento (prescrivibile in 5 anni) venisse azionato solo entro 60 giorni.
Altra obiezione è stata sollevata rispetto al c.d. âdanno da ritardoâ, collegato alla mancata osservanza da parte dellâente dei tempi del procedimento amministrativo. In particolare, nellâipotesi di ritardo nellâemissione da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento ampliativo della sfera del privato, non ha senso parlare di pregiudiziale amministrativa.
Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze 13.6.â06 nn. 1365 e 1366) hanno cercato di risolvere il lungo dibattito in materia, partendo dallâesame dei due principali orientamenti della giurisprudenza: la ricostruzione âtutta civilisticaâ (Cass. S.U. Civ. 500/â99 e successive analoghe pronunce) e quella âtutta amministrativaâ (espressa dallâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/â06).
Nel primo orientamento si riconosce al cittadino leso da atto della pubblica amministrazione il diritto di chiedere il risarcimento del danno, ai sensi dellâart. 2043 c.c., senza alcun onere di preventiva impugnazione dellâatto lesivo: il giudice si limiterĂ a disapplicare lâatto e condannerĂ lâamministrazione al risarcimento.
Il secondo orientamento, invece, nega che lâazione risarcitoria possa essere esperita dinanzi al giudice amministrativo senza previo esercizio dellâazione di annullamento dellâatto lesivo.
La Cassazione del 2006 sottolinea che lâazione di risarcimento mira non allâannullamento dellâatto, ma allâaccertamento della illiceitĂ della situazione creatasi a seguito dellâadozione e dellâesecuzione dellâatto. Pertanto, ritiene la S.C., la parte lesa potrĂ chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria.
Tutto risolto? Purtroppo no: il dibattito resta aperto, come evidenziato dal Presidente del Consiglio di Stato nella relazione sullo stato della giustizia amministrativa, illustrata a Roma il 15 febbraio 2007, di cui si ritiene opportuno riportare alcuni passi:
âLâauspicio è che il giudice amministrativo, aiutato in questo dagli apporti della dottrina, sappia coniugare le esigenze espresse dalla Cassazione con le altrettanto importanti esigenze di certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, cui il termine breve di decadenza per impugnare gli atti amministrativi è funzionaleâŚLa giustizia è un servizio pubblico; un servizio per il cittadino.
Il concorso di due giurisdizioni deve costituire un arricchimento delle tutele in modo che attraverso due ordini di giurisdizioni ci sia un solo, ed efficiente, servizio al cittadino.
In questa logica, il giudice amministrativo deve acquisire maggiore consapevolezza del fatto che la tutela risarcitoria è oggi una componente essenziale della tutela che a lui viene richiesta.
Consiglio di Stato e T.A.R. dovranno dimostrare di non avere alcuna remora nel condannare lâamministrazione al risarcimento dei danni, causati colposamente nellâesercizio illegittimo dellâattivitĂ amministrativa.
Solo in questo modo, il giudice amministrativo confermerĂ di avere quella piena dignitĂ di giudice ordinario per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, delle situazioni soggettive di interesse legittimo.
PiĂš in generale il giudice amministrativo, che non è piĂš il giudice del solo annullamento, non mancherĂ di utilizzare a pieno tutte le tecniche di tutela che gli sono state messe a disposizione dal legislatore (dalla tutela risarcitoria a quella di accertamento) per somministrare un servizio coerente con gli standard comunitari e con gli imperativi costituzionali.â
A conclusione del presente lavoro è necessario soffermarsi sulla questione delle modalità di prova del danno.
Si osserva che, al riguardo, è di primaria importanza identificare il tipo di responsabilità in cui incorre la pubblica amministrazione.
Nellâanalisi svolta dalla giurisprudenza sopra esaminata si è individuata in capo alla pubblica amministrazione una responsabilitĂ extracontrattuale, in applicazione dellâart. 2043 c.c..
Si deve però ricordare che altra giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 3169/â01; C.d.S., Sez. V, 3796/â02) ha formulato la diversa teoria della responsabilitĂ da ÂŤ contatto sociale Âť : in sostanza tra il privato e lâamministrazione si instaurerebbe, attraverso e nel procedimento amministrativo, un rapporto caratterizzato da obblighi reciproci delle parti. Di conseguenza la responsabilitĂ della pubblica amministrazione per risarcimento dei danni non avrebbe natura extracontrattuale, ma sarebbe assimilabile a quella di tipo contrattuale, derivando dallâinadempimento delle suddette obbligazioni, oppure alla responsabilitĂ precontrattuale. Tale orientamento conduce conseguenzialmente ad una diversa soluzione del problema dellâidentificazione della parte tenuta ad assolvere lâonere probatorio del danno.
Giungiamo cosĂŹ alla questione della modalitĂ di prova del danno.
In tale ambito emergono le differenze tra il giudizio di legittimitĂ e quello risarcitorio.
Il giudizio di legittimitĂ per lâannullamento dellâatto da parte del giudice amministrativo è stato tradizionalmente imperniato sul c.d. âonere del principio di prova del ricorrenteâ, tenuto ad indicare gli strumenti di prova di cui intende avvalersi. Tale principio è stato però attenuato dal c.d. âmetodo acquisitivoâ, cioè dalla possibilitĂ del giudice (definito dal Nigro âsignore della provaâ) di avvalersi di ulteriori mezzi istruttori.
Su ben altra base ha poggiato tradizionalmente il giudizio di risarcimento dei danni dinanzi al giudice civile, fondato sulla regola di cui allâart. 2697 c.c.: âchi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamentoâ (c.d. âprincipio dellâonere della provaâ).
Quale regola è applicabile nel caso di giudizio risarcitorio dinanzi al giudice amministrativo per danni prodotti dalla pubblica amministrazione?
Originariamente è prevalso, da parte dei giudici amministrativi, un orientamento incline allâapplicazione rigorosa del principio codicistico, ponendo integralmente a carico del danneggiato lâonere di provare lâesistenza del danno e la precisa entitĂ dello stesso. Ciò ha condotto ad escludere la possibilitĂ del giudice amministrativo adito di ricorrere alla consulenza tecnica o ad altri mezzi istruttori quali lâispezione o la prova testimoniale.
Un analogo orientamento è prevalso in sede dottrinale, ove si è dato per postulato che lâattore ben conosce i danni subiti e dispone dei mezzi probatori a tal fine utilizzabili.
Le esigenze di tutela dei privati di fronte alla pubblica amministrazione non sono però soddisfatte dal pieno accoglimento del principio dispositivo. Ciò, in particolare, riguardo alla questione della determinazione dellâentitĂ del danno.
Spesso tale prova da parte del privato incontra enormi difficoltĂ e, talora, diviene praticamente impossibile, ad esempio perchĂŠ può aver luogo solo attraverso documenti in possesso solo dellâente pubblico.
Ebbene, ricorrendo tali circostanze, appare eccessivo invocare unâapplicazione rigorosa del principio di cui allâart. 2697 c.c.. Se a ciò si aggiunge la riflessione che il giudice amministrativo è chiamato, in sede risarcitoria, ad operare in un ambito (la quantificazione del danno) tradizionalmente a lui poco familiare, non sembra opportuno privarlo di strumenti, quali la c.t.u., che possono aiutarlo nel suo compito.
Appare ragionevole, quindi, sostenere la possibilità di operare un temperamento del principio dispositivo con il metodo acquisitivo, purchè correttamente inteso, cioè non come mezzo di esonero delle parti dagli oneri probatori, ma come mezzo utilizzabile dal giudice in riferimento ai soli fatti prospettati dalle stesse.
Condivisibile è, perciò, la pronuncia della VI Sezione del C.d.S. (n. 1261/â04), laddove sostiene che ânei giudizi aventi per oggetto la condanna dellâamministrazione al risarcimento del danno, può ritenersi assolto il relativo onere probatorio allorchĂŠ il ricorrente, a fronte di un danno certo nella sua verificazione, indichi taluni criteri di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la condivisibilitĂ attraverso lâapporto tecnico del consulente, non essendo condivisibili nĂŠ lâindirizzo secondo il quale la domanda risarcitoria può essere accolta solo se sorretta da una congrua dimostrazione del danno conseguente agli effetti propri dellâatto annullato e da una sua puntuale quantificazione nĂŠ lâopposto orientamento secondo il quale lâonere della prova sarebbe circoscritto alla sola sussistenza del pregiudizio subito.â
Conclusivamente, se il danneggiato dimostra di essere impossibilitato direttamente a fornire in giudizio la prova dellâentitĂ del pregiudizio subito, non si vedono motivi ostativi allâacquisizione di tale prova ad opera del giudice amministrativo.
Dott. Giuliano Lentini
Funzionario amministrativo presso la Provincia di Taranto.
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