Agcom – Delibera n. 506/08/CONS

Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off


Allegato 1: Elenco frequenze

L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 150;

VISTO l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;

VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;

VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo- Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;

VISTA la delibera n. 322/06/CONS, recante approvazione dei programmi tecnici di “Rai” e di “Rti” ai sensi della delibera n. 136/05/CONS; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;

VISTE la delibera n. 109/07/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 645/07/CONS, recante “Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”;

VISTO il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile 2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009”;

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

VISTO l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, che prevede l’accelerazione della completa conversione al digitale in aree definite “all digital” ed il protocollo d’intesa sottoscritto a tal fine tra il Ministero delle comunicazioni, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Associazione per la Televisione Digitale Terrestre (DGTVi), il quale prevede l’impegno a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 1° ottobre 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nonché i soggetti abilitati alla diffusione televisiva su frequenze terrestri che hanno richiesto di essere convocati in audizione, in ordine al processo di revisione del Piano di cui alla delibera n. 414/07/CONS;

VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008”;

VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1, della citata delibera n. 200/08/CONS, ai fini dell’individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella Regione Autonoma Valle d’Aosta e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, prevede l’avvio di un procedimento, nell’ambito del quale è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 200/08/CONS si è riunito nei giorni 20 giugno 2008, 16 e 23 luglio 2008 ed è pervenuto ad un accordo in merito al numero e alla configurazione delle reti televisive digitali terrestri utilizzabili nella Regione Autonoma Valle d’Aosta nonché alla loro suddivisione tra emittenti nazionali ed emittenti locali, sulla base dei criteri previsti dalla delibera n. 200/08/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della delibera n. 200/08/CONS, i contributi partecipativi acquisiti nell’ambito del tavolo tecnico sono considerati dall’Autorità, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera medesima, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri e che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11, comma1, della legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare nella Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo per la Regione Autonoma Valle d’Aosta;

VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 3;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;

CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della canalizzazione per la banda VHF-III adottata negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella Regione Autonoma Valle d’Aosta;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ‘06 ad uso dell’Italia, sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni dell’utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime, che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;

CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui di cui al presente provvedimento sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalla Regione Valle d’Aosta, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;

RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, si provveda ad avviare le negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;

CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e della pianificazione delle aree confinanti e che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza. L’attribuzione dei diritti d’uso è comunque subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati;

VISTI, in particolare, il complesso dei criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze di cui all’articolo 2 della delibera n. 603/07/CONS, elevati a norma primaria dall’art. 8-novies comma 3, della legge 6 giugno 2008, n. 101;

CONSIDERATO inoltre che dovrà essere garantito il soddisfacimento delle esigenze delle minoranze linguistiche, ivi inclusa la continuità degli attuali programmi, secondo le relative tutele di legge;

CONSIDERATO che la situazione orografica della Regione Autonoma Valle d’Aosta rende disponibili, sulla base delle analisi di pianificazione svolte, una quantità di risorse sufficiente a consentire, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste dalla delibera n. 603/07/CONS, anche la continuità delle attuali reti digitali e la trasformazione di una rete analogica nell’equivalente capacità trasmissiva in tecnica digitale, utilizzando a tal fine il vantaggio offerto dall’introduzione della tecnica digitale medesima. Ciò pur mantenendo un significativo margine per la necessità garantire una disponibilità di risorse da utilizzare, nella fase di negoziazione degli accordi internazionali con i Paesi limitrofi, nonché per assicurare le riserve per il coordinamento con le regioni italiane limitrofe e per le assegnazioni future;

CONSIDERATO che il soddisfacimento delle esigenze di cui sopra sono state identificate come pianificabili nella Regione Autonoma Valle d’Aosta le frequenze in banda VHF ed in banda UHF, per un totale di 36, riportate in allegato 1 al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, vista la situazione della Valle d’Aosta, con particolare riferimento alla pianificazione delle aree limitrofe, l’elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione dell’area piemontese;

RITENUTO di condividere gli indirizzi di massima per l’assegnazione delle frequenze, di seguito indicati non in ordine di priorità, espressi dal tavolo tecnico per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 200/08/CONS, che costituiscono specificazione dei criteri elencati nell’articolo 2, comma 3, della delibera n. 603/07/CONS:

a) assegnazione alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze necessarie all’assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione dell’offerta digitale, assicurando tendenziale copertura di servizio universale, anche tenendo conto delle peculiarità tecniche della rete a diffusione regionale, nonché delle risorse aggiuntive necessarie ad attuare l’art. 28 del contratto di servizio 2007-2009, con particolare riguardo alle finalità di servizio pubblico;

b) assegnazione a tutte le emittenti nazionali, pubbliche e private, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente ed agli operatori di rete televisiva legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente delle frequenze il cui uso è pianificato nella Regione, ai fini della salvaguardia del servizio delle reti esistenti in tecnica analogica e digitale (verso terminali fissi o terminali mobili);

c) garanzia al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni della disponibilità di 2 risorse frequenziali scelte tra quelle il cui uso è pianificato nella Regione, per l’ingresso nel settore di nuovi operatori di rete;

d) assegnazione alle emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, delle frequenze il cui uso è pianificato nella Regione, con salvaguardia dell’attuale copertura e migliorando ove possibile le attuali utilizzazioni.

CONSIDERATO che gli indirizzi di massima sopra indicati non sono elencati in ordine di priorità ma costituiscono, nel loro complesso, a definire le attribuzioni dei diritti d’uso delle frequenze;

CONSIDERATO che la pianificazione di 36 frequenze assegnabili nella Regione Autonoma Valle d’Aosta consente di mantenere a disposizione, oltre alle frequenze di cui al punto c) precedente, un numero adeguato di frequenze per esigenze future;

PRESO ATTO dei criteri che, in ragione della specifica situazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta i soggetti operanti nel mercato partecipanti al Tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 200/08/CONS hanno tra loro condiviso ai fini dell’individuazione della frequenza spettante a ciascun soggetto avente titolo all’assegnazione del relativo diritto di uso;

CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS;

CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello swicht-off nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, anche secondo quanto stabilito nel relativo protocollo d’intesa con l’allora Ministero delle comunicazioni; che, a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo swicht-off;

CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di adottare le eventuali modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell’esito delle predette negoziazioni internazionali nonché dell’attività di compatibilizzazione con la prossima pianificazione dell’area piemontese;

CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera
Art. 1
(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nella Regione Autonoma Valle d’Aosta )
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nella Regione Autonoma Valle d’Aosta al fine di consentire l’attuazione dello switch-off nella medesima Regione e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.

2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nella Regione Autonoma Valle d’Aosta è costituito dall’elenco delle frequenze utilizzabili nella regione medesima riportato in allegato 1 al presente provvedimento;

3. Il piano consente la realizzazione di reti per la diffusione di programmi regionali e sub-regionali.

4. Nell’allegato 1 al presente provvedimento è riportato l’elenco delle 36 frequenze in banda VHF ed in banda UHF utilizzabili. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura regionale in tecnica k-SFN o MFN.

5. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni mediante un’opportuna progettazione di impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP, purché i medesimi operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata.

6. Le frequenze individuate per la Regione Autonoma Valle d’Aosta sono utilizzabili nei siti assentiti dalla Regione. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalla Regione, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.

7. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite.

8. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, nel rispetto dei criteri di protezione adottati per la pianificazione sul territorio italiano.

Art. 2
(Suddivisione delle frequenze tra emittenti nazionali e locali)
1. Al fine di garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, le frequenze individuate nell’elenco in allegato 1 sono così suddivise:

a) le 36 frequenze in banda VHF ed in banda UHF sono assegnabili per due terzi alle emittenti nazionali e per un terzo alle emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali, in base a criteri equi, trasparenti e non discriminatori;

b) due frequenze di cui al punto a) sono riservate al Ministero dello sviluppo economico- Comunicazioni per l’ingresso nel settore di nuovi operatori di rete

c) il numero delle frequenze per l’emittenza locale non potrà essere inferiore ad 1/3 del totale;

d) per l’utilizzo limitato ad impianti destinati ad estendere il servizio delle reti di cui al punto a) in valli secondarie della Regione possono essere assegnate anche frequenze della banda attribuita alla radiodiffusione televisiva diverse da quelle della tabella annessa alla presente delibera, su base di non interferenza tra di loro e con gli impianti nazionali ed esteri. Nel caso che l’impiego di tali frequenze sia incompatibile con altre utilizzazioni, le emittenti si impegnano a realizzare, anche nelle valli secondarie, reti SFN con le frequenze di cui al punto a) loro assegnate;

e) alcune frequenze tra quelle in VHF della banda attribuita alla radiodiffusione televisiva diverse da quelle della tabella annessa, fatte salve diverse esigenze, sono assegnabili, in aggiunta, alla rete di servizio pubblico a diffusione regionale in modalità MFN, su base di non interferenza tra di loro e con gli impianti nazionali, anche attivati in futuro, ed esteri. In relazione all’attuale indisponibilità presso l’utenza di impianti di ricezione in banda VHF in limitate aree del territorio della Valle d’Aosta, è localmente assegnabile anche una frequenza UHF, ove la disponibilità della risorsa lo consenta.

Articolo 3
(Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze)
1. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni tiene conto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 3, della delibera n. 200/08/CONS, della suddivisione delle frequenze tra emittenti nazionali e locali di cui al precedente articolo 2, nonché degli indirizzi di massima di cui alle premesse del presente provvedimento.

2. Ai fini del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso temporaneo delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad acquisire i contributi dei partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 200/08/CONS.

3. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni in via temporanea, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualità, tenendo conto, a tal fine, della necessità di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l’attribuzione dei diritti d’uso è subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e s.m.i.

5. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, e della pianificazione delle aree confinanti, all’esito delle quali sarà adottato il piano definitivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

6. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni ed alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

Allegato 1 alla delibera n. 506/08/CONS

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