Diritto d’autore: difese e sanzioni penali

(segue da articolo precedente) Sempre con riferimento alla Sezione seconda del Capo terzo del Titolo terzo, al complesso articolo 171, in tutte le sue declinazioni per ricomprendere reati più o meno attuali e le conseguenti pene, segue un articolo che si occupa del caso in cui i fatti previsti dall’articolo 171 in senso stretto (e non declinato dai vari Bis/ter/etc.) siano commessi per colpa e non per dolo.

Come già notato l’articolo 171 elenca i reati, diciamo così classici contro i diritti di autore e diritti connessi mediante duplicazioni non autorizzate messe a disposizione del pubblico. In sintesi in quei casi la presenza della colpa, secondo il primo comma dell’articolo 172, attenua la sanzione che diventa solo amministrativa e per un importo fino a euro 1.032,00. Uguale pena e prevista dal secondo comma per chiunque esercita una attività di intermediario in violazione agli articoli 180 (Attività di intermediario riservata in via esclusiva alla SIAE) e 183 (Preventiva autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali). Nel terzo comma, oggetto di attenzione sono le violazioni di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 152 (versamenti alla SIAE degli importi dei compensi) e dell’articolo 153 (dichiarazione alla SIAE delle vendite e obbligo di fornire alla SIAE informazioni per assicurare il pagamento dei compensi spettanti agli autori). In tali casi dette violazioni comportano la sospensione per un periodo da sei mesi ad un anno dell’attività professionale o commerciale esercitata nonché la sanzione amministrativa da € 1.034.00 a € 5.165,00. L’articolo 173 precisa infine che le sanzioni prescritte negli articoli precedenti vengono applicate nel caso in cui il fatto commesso non configuri un reato di maggiore gravità previsto dal codice penale o da altre leggi. Con l’articolo 174 declinato poi fino all’art.174 quinquies la legge si occupa delle sanzioni amministrative. In particolare con l’articolo 174 viene stabilito che nei giudizi penali di questa sezione seconda la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui agli articoli 159 (Dove si tratta della rimozione o della distruzione) e 160 (caso di distruzione o rimozione non applicabili nell’ultimo anno di durata del diritto e conseguente sequestro dell’opera). L’articolo 174-bis prevede che, ferme le sanzioni penali previste, le violazioni delle disposizioni di questa sezione seconda, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria uguale al doppio del prezzo di mercato dell’opera o supporto oggetto della violazione, e comunque non inferiore a € 103,00. In caso di prezzo non facilmente determinabile la sanzione amministrativa per la punizione della violazione può variare da € 103,00 a € 1.032,00. Per quanto riguarda poi la applicazione della sanzione amministrativa, la stessa si applica, per l’importo definito, per ogni violazione e per ogni esemplare duplicato o riprodotto abusivamente. Il successivo articolo 174-ter si compone di due commi dei quali il primo è dedicato a chiunque in modo abusivo utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto od in parte, con qualsiasi procedimento, anche per mezzo di strumenti utili ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di questa legge, come pure nel caso in cui acquista o noleggia attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche. La punizione conseguente per tali reati è, purchè il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli dal 171 al 171 octies inclusi, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 154,00 oltre alle sanzioni accessorie della confisca dei materiali e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. In caso poi di recidiva o di fatto grave per quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, nel comma 2 è prevista una sanzione amministrativa fino a € 1.032,00; inoltre vi è la punizione della confisca degli strumenti e del materiale e alla pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo. Se vi è inoltre un collegamento con una attività imprenditoriale è pure prevista la revoca della concessione o della autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva, come pure, se del caso, la revoca dell’autorizzazione produttiva o commerciale. Sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ex art.174-bis e 174-ter, le stesse entrano nel bilancio dello Stato per poi essere assegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze: a) per il cinquanta per cento ad apposito fondo del Ministero della giustizia destinato al potenziamento di strutture e strumenti per la prevenzione e l’accertamento dei reati previsti da questa legge; b) per il resto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la promozione di campagne informative ex art.26 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria) della legge 23 agosto 1988 n. 400. L’articolo 174-quinquies al primo comma prevede che il pubblico ministero quando esercita l’azione penale per qualcuno dei reati non colposi, previsti da questa sezione, in ambito di esercizio commerciale o di attività soggetta ad autorizzazione, lo comunica al Questore che secondo il comma due, valutato il contenuto della comunicazione del pubblico ministero , può, con provvedimento motivato , disporre la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo compreso tra non meno di quindici giorni e non più di tre mesi, fermo restando l’eventuale sequestro penale adottato. Nel caso di condanna per quanto riguarda taluno dei reati previsti dal comma 1 viene sempre disposta, secondo il terzo comma di questo articolo 174-quinquies, la cessazione temporanea dell’esercizio come sanzione amministrativa accessoria, per un periodo di tre mesi fino ad un anno, computata la durata della sospensione di cui al secondo comma. Viene poi applicato l’art.24 della legge 24 novembre 1982 n.689 (Modifiche al sistema penale – Connessione obiettiva con un reato). Nel caso poi di recidiva specifica si procede alla revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività. Chiude infine il quarto comma di questo articolo 174-quinquies con la precisazione che le disposizioni dell’articolo del quale si tratta vengono applicate anche verso gli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e postproduzione, di masterizzazione, di tipografia e che esercitano attività industriali connesse come la realizzazione di supporti contraffatti, come pure nei confronti di centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Inoltre le agevolazione ex art.45 della legge 4 novembre 1965, n 1213 e successive modifiche (Fondo per sviluppo e potenziamento attività cinematografiche) vengono sospese in presenza di azione penale. Nel caso poi di condanna vengono revocate le agevolazioni e non possono più essere nuovamente concesse per almeno un biennio. Si conclude con questo articolo la sezione II del Capo terzo come pure il Titolo III. (G.T. per NL)

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