DTT. Determina MSE per l’assegnazione alle tv locali di frequenze residue e disponibili. Esame di merito

Come reso noto nei giorni scorsi, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, con propria determina del 24/09/2013, pubblicata sul sito del dicastero in pari data, ha individuato dei "criteri trasparenti e non discriminatori per assegnare le frequenze residue e disponibili".

Nel merito, si premette anzitutto che per "frequenze residue" sono da intendersi quelle pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Agcom) per l’emittenza televisiva locale e non assegnate tramite diritto d’uso ad alcun soggetto in un determinato bacino e per "frequenze disponibili" quelle non pianificate dall’organo per le garanzie nelle comunicazioni ma temporaneamente libere ed utilizzabili su base non interferenziale, previo esclusivo consenso formale della stessa Autorità. I soggetti interessati, inclusi quelli che hanno presentato precedente istanza di estensione o variazione della frequenza oggetto del diritto d’uso senza conseguire, alla data della determina, il provvedimento finale da parte della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione (DGSCER) del MSE-Com, anche relativamente alle suddette istanze, potranno presentare domanda di assegnazione esclusivamente per una specifica frequenza residua (da indicare espressamente nella domanda unitamente alla casistica di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art. 3 della determina), entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero di una tabella contenente le frequenze residue, suddivise per regioni e province. Più a fondo, a riguardo dei criteri di utilizzo frequenze residue (trattati all’art. 3 della determina), si sottolinea che il MSE-Com analizzerà le richieste dei soggetti secondo l’ordine di priorità indicato nei seguenti punti e, nei casi di più richieste per la stessa priorità, secondo l’ordine di graduatoria regionale: 1) accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze legittimamente esercite dai paesi esteri radioelettricamente confinanti (in tale caso, l’assegnazione della frequenza residua comporta la contestuale restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso; 2) attuazione di provvedimenti della magistratura nei casi in cui viene disposta l’assegnazione di una frequenza libera (in tale caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la rinuncia all’eventuale contenzioso in essere. Nel caso in cui non venga richiesta tale rinuncia, l’assegnazione è provvisoria e subordinata all’esito del contenzioso); 3) accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze assegnate al Mux 1 della RAI (in tale caso, l’assegnazione della frequenza residua comporta la contestuale restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso; 4) accertate situazioni interferenziali derivanti dal legittimo esercizio degli stessi canali da parte delle amministrazioni estere (in tal caso, l’assegnazione della frequenza residua comporta la contestuale restituzione al Ministero della frequenza oggetto del diritto d’uso); 5) accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in aree oggetto di bandi regionali in cui l’area tecnica non coincide con la regione (in tale caso, l’assegnazione della frequenza residua per l’area interferita comporta la contestuale restituzione al Ministero della frequenza oggetto di diritto d’uso); 6) accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in sede di switch-off all’interno dello stesso bacino di utenza (in tale caso l’assegnazione della frequenza residua per l’area interferita comporta la restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso); 7) accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in sede di switch-off per aree adiacenti (in tale caso l’assegnazione della frequenza residua per l’area interferita comporta la restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso; 8) recupero dell’operatore di rete non utilmente collocato nella graduatoria regionale (in tale caso l’assegnazione della frequenza è subordinata all’assenza di situazione interferenziale. A tali soggetti verrà rilasciata apposita autorizzazione temporanea e la frequenza dovrà essere restituita su semplice richiesta del Ministero); 9) Richieste di estensione della rete da parte di soggetti utilmente collocati nella graduatoria regionale e titolari di diritto d’uso, esclusivamente per ampliare l’area di servizio della provincia assegnata (in tale caso l’assegnazione della frequenza per l’estensione della rete dovrà essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) Verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del presente articolo b) Violazione degli obblighi in capo all’operatore di rete. L’estensione della rete non potrà essere considerata ai fini di un eventuale futuro indennizzo o misura compensativa). Nel caso in cui non sussistessero frequenze residue per risolvere le problematiche di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 3, il Ministero potrà fare ricorso a frequenze disponibili su base temporanea, esclusivamente previo consenso formale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Data la delicatezza e complessità della questione, la struttura di competenze a più livelli Consultmedia ha predisposto sull’argomento il consueto puntuale service di assistenza tecnico-amministrativa per l’esame della specifica posizione dei soggetti interessati e per il supporto nella predisposizione dell’istanza. A riguardo, considerata la presumibile forte richiesta, per questioni organizzative, s’invitano i soggetti interessati a prenotare all’indirizzo [email protected] con la massima urgenza il supporto di specie. (M.L. per NL)
 
 

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