Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 Febbraio 2010 – Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Provvedimento 9 febbraio 2010

Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche’ tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010. (10A01865)

 
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Approvato nella seduta del 9 febbraio 2010)
 
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,
a) visti, quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla
RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ la tutela delle
pari opportunita’ tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con
modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma
2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30
luglio 1997;
c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ alla tutela
delle pari opportunita’ tra uomini e donne, l’articolo 3 del Testo
Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, nonche’ gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997,
nonche’ 1’11 marzo 2003;
d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in periodo elettorale e le relative potesta’ della Commissione, la
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;
nonche’, per l’illustrazione delle fasi del procedimento elettorale,
l’articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la
potesta’ attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla societa’
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni,
regole e criteri specifici finalizzati a garantire l’osservanza della
predetta legge e dei principi in essa indicati;
f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme
per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e
successive modificazioni;
g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante:
"Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni";
h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50,
recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante:
"Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della
Giunta regionale";
i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2,
recante: "Disposizioni in materia di elezione del presidente della
regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita’ e
di incompatibilita’ dei componenti della Giunta e del Consiglio
regionale";
I) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2,
recante "Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale";
m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5,
recante "Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005 –
Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per
l’elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".";
n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4,
"Legge elettorale";
o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2,
recante "Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale";
p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali
comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive
modificazioni;
q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedi’ 29 marzo 2010 e’
previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli
regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto,
nonche’ per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni
comunali e provinciali;
r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sara’ affisso il
manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;
s) rilevato altresi’, con riferimento a quanto disposto
dall’articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica
ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne
elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni
interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
t) consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa’
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
 
Art. 1
 
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le
trasmissioni)
 
1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle
campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate
per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di
ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.
2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio
relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente
regolamento siano ritrasmesse per l’estero da RAI Internazionale,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti
i soggetti politici aventi diritto.
 
Art. 2
 
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)
 
1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la
programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita’ indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’ effettuarsi mediante forme di
contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il
raffronto in condizioni di parita’ tra i soggetti politici aventi
diritto ai sensi dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le
Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui
all’articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali
ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;
b) ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le
modalita’ di cui all’articolo 5.
c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di
contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica,
caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della
cronaca, purche’ la loro responsabilita’ sia ricondotta a quella di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo
10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu’
specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
della RAI, nonche’ della programmazione regionale nelle regioni
interessate dalla consultazione elettorale, e’ vietata, a qualsiasi
titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non
possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed
elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di
personaggi politici.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma
precedente si applicano altresi’ alla programmazione regionale della
RAI nelle Regioni in cui si voti per l’elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per l’elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano
capoluogo di provincia.
 
Art. 3
 
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI)
 
1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma
trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per
comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente
regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi
radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni
politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano
le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde,
nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei
confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale
assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni
politiche e’ assicurata parita’ di condizioni nell’esposizione di
opinioni e posizioni politiche.
3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,
nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e’
garantito l’accesso:
a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare,
anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari
composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle
diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentativita’ con quelle di
pariteticita’, le forze politiche che di volta in volta
rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del
Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti
individuano, d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le
esigenze di rappresentativita’ con quelle di
pariteticita’, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle
lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due
Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e
b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a),
b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un
rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare
complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla
consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a),
b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente
delibera e quella del termine di presentazione delle candidature
nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile e’
ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei
soggetti di cui alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per
cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di
comunicazione politica di cui al presente articolo e’ garantito
l’accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il
rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in
collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da
liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in
collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del
confronto;
6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per
una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per
una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita’ tra gli aventi
diritto puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni,
purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. E’
altresi’ possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti,
assicurando imparzialita’ e pari opportunita’ nel confronto tra i
soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la
parita’ di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due
settimane di programmazione.
9. Successivamente al decorrere dell’ultimo termine per la
presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate
negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di
approfondimento informativo piu’ seguite, anche in sostituzione delle
stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilita’ delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 4
 
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI)
 
1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma
nelle regioni di cui all’articolo 2, comma 2, trasmissioni di
comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,
nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e’
garantito l’accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno
un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei
Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il
tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla
consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei
Consigli provinciali o nei Consigli comunali.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di
comunicazione politica di cui al presente articolo e’ garantito
l’accesso:
a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni
di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale,
nonche’ alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica
di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di
provincia;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per
l’elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei
Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve
essere ripartito per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera a) e per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera b).
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione
e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di
Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera a)
, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in
maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente
articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di
Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco nei comuni
capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che
le compongono, ai quali e’ affidato il compito di tenere i rapporti
con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali
rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro
maggioranza.
8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita’ tra gli aventi
diritto puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni,
purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. E’
altresi’ possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti,
assicurando imparzialita’ e pari opportunita’ nel confronto tra i
soggetti politici.
9. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non
dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle
differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilita’
sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo
da assicurare l’effettivita’ del contraddittorio nella trasmissione e
il pluralismo nell’ambito del ciclo. La partecipazione e’ da
intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la
parita’ di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due
settimane di programmazione.
11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
12. La responsabilita’ delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 5
 
(Messaggi autogestiti)
 
1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette,
sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla
consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti
nazionali, e di cui all’articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi
sulle reti regionali.
3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente
delibera, la RAI comunica all’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche’ la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita’ di
coprire piu’ di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all’articolo
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite
all’insieme della programmazione nazionale e regionale. La
comunicazione della RAI e’ valutata dalla Commissione con le
modalita’ di cui all’articolo 12 del presente regolamento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e’ presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi
regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione
elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell’ultimo
termine per la presentazione delle candidature;
b) e’ sottoscritta, se il messaggio cui e’ riferita e’ richiesto da
una coalizione, dal candidato all’elezione a Presidente della Regione
o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi
delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e
registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il
contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente
negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI
nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a
diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori.
6. Per quanto non e’ espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 6
 
(Informazione)
 
1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari
diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), si conformano con particolare
rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, della obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche, nonche’, al fine di garantire l’osservanza dei
predetti principi, allo specifico criterio della parita’ di
trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate,
nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione
delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la
data delle elezioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del presente
regolamento.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, devono assicurare in
maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parita’ di
trattamento tra tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 5, del
presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del
pluralismo, al fine di consentire l’esposizione di opinioni e
posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare
che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze
politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i
direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad
acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata
diretta ed a correggere eventuali disparita’ di trattamento
verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti
politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di
esponenti politici.
3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la
completezza dell’informazione, la pluralita’ dei punti di vista. I
direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell’azienda
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare
la loro attivita’ al rispetto dell’imparzialita’, avendo come unico
criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di
informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A
tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i
dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate
giornalistiche.
4. Le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari,
a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle
candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della
comunicazione politica.
5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle
condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il
ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle
rilevazioni dell’Auditel, sono assicurati d’ufficio dall’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
6. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.
 
Art. 7
 
(Programmi dell’Accesso)
 
1. I programmi nazionali dell’Accesso, nonche’ quelli regionali
nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono
sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al
giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione
elettorale.
2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione
elettorale e fino alla data di cessazione dell’efficacia del presente
regolamento, i programmi nazionali dell’Accesso sono soggetti alla
disciplina prevista per le trasmissioni di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d).
3. Nelle regioni nelle quali si vota per l’elezione del Presidente
della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del
Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la
programmazione dell’Accesso regionale e’ sospesa fino al giorno di
cessazione dell’efficacia del presente regolamento. Su richiesta del
competente Corecom la Commissione, con le modalita’ previste
dall’articolo 12, puo’ autorizzare la ripresa delle trasmissioni a
partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso
in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente
significativi.
 
Art. 8
 
(Illustrazione delle modalita’ di voto e presentazione delle liste)
 
1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla
convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia
con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni
interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e
una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la
presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti
Internet della RAI.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e
trasmette altresi’ una scheda televisiva e una radiofonica che
illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni
regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle
consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al
sistema elettorale ed alle modalita’ di espressione del voto, ivi
comprese le speciali modalita’ di voto previste per gli elettori
diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella
lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 9
 
(Tribune elettorali)
 
1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali
del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti
nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all’articolo 2,
comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando
la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di
assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse
coalizioni e le forze politiche e raccomandando l’attenzione
all’equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine
per la presentazione delle candidature, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all’articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione
regionale, all’articolo 4, comma 2.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine
per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante
per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma
5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all’articolo
4, comma 4.
4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando
le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.
5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il
primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di
ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al
ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di
Sindaco nei comuni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a) .
6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3.
7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso
accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse
dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione
regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione e’ in
ogni caso effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in
onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha
luogo mediante sorteggio.
9. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, tenendo conto della specificita’ del mezzo, deve
tuttavia conformarsi quanto piu’ possibile alle trasmissioni
televisive. L’orario delle trasmissioni e’ determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
10. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente
diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta’ degli
altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette
assenze o rinunce.
11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente regolamento e’ possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.
12. Le ulteriori modalita’ di svolgimento delle Tribune sono
delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le
trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale
regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo
ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in
proposito le disposizioni dell’articolo 12.
13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonche’ le trasmissioni
di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni
in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a
cui si riferiscono, nonche’ nel giorno immediatamente precedente.
 
Art. 10
 
(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)
 
1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto la RAI predispone
e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 9, una
serie di conferenze stampa riservate ai rappresentanti nazionali di
lista dei soggetti politici di cui all’articolo 3, comma 5, lettere
a) e b).
2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante
nazionale di lista, il quale puo’ delegare altre persone anche non
candidate.
3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed e’
trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata
sia trasmessa piu’ di una conferenza stampa, le trasmissioni devono
essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale
di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla societa’
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente
anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle
Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, entro dieci giorni dalla data della prima
conferenza stampa, l’elenco dei giornalisti in rappresentanza di
differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilita’
sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare
l’effettivita’ del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo
nell’ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana
dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti
invitati. Il Presidente, su parere unanime dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, puo’ disporre la
sostituzione di uno o piu’ giornalisti. La partecipazione e’ da
intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
4. La conferenza stampa e’ moderata da un giornalista o da una
giornalista della RAI: essa e’ organizzata e si svolge in modo tale
da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e
parita’ di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I
giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
5. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l’intervistato; se sono
registrate, la registrazione e’ effettuata entro le ventiquattr’ore
precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i
soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non
siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio
della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 
Art. 11
 
(Trasmissione per i non udenti)
 
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI
cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l’illustrazione
dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel
corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 5 possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita’ che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
3. Le conferenze stampa di cui all’articolo 10 sono trasmesse
sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.
 
Art. 12
 
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)
 
1. I calendari delle Tribune e le loro modalita’ di svolgimento,
incluso l’esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di
massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi’
precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi’, sino al termine della
competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto
informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i
temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei
tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli
ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di
monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche
regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali
regionali.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio
di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando
gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente regolamento, nonche’ le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 13
 
(Responsabilita’ del Consiglio d’amministrazione e del Direttore
generale)
 
1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della
RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l’osservanza del presente regolamento e ad impedire la
violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone
tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere
sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le
trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione
regionale.
2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni
quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei
programmi di informazione emergessero costanti disequilibri nella
informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle
elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la
correzione della linea editoriale.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2010
 
Il Presidente: Zavoli
 
 

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