Con una recente sentenza, il TAR Lazio (Sez. IV Ter) è intervenuto su un nodo gordiano del settore radiofonico: il rapporto tra autorizzazioni sperimentali ed assegnazioni definitive delle frequenze.
E lo ha fatto chiarendo che la transizione radiofonica al digitale non può essere governata attraverso letture restrittive non previste dal quadro regolamentare.
Sintesi
La sentenza dei giudici amministrativi di cui ci occupiamo, affronta il nodo tra autorizzazioni sperimentali DAB+ e assegnazioni definitive delle frequenze, escludendo letture restrittive (non tollerate dalla normativa).
La decisione de qua assume un valore sistemico, ridefinendo i limiti della discrezionalità amministrativa nella transizione al digitale.
I giudici, nel provvedimento in esame, affermano con chiarezza l’autonomia della sperimentazione rispetto alla pianificazione, rigettando la tesi ministeriale dell’incompatibilità per imminenza delle assegnazioni.
Viene ribadita la centralità dell’art. 21 della delibera AGCom 664/09/CONS, che disciplina la sperimentazione come istituto autonomo e distinto.
Il TAR chiarisce che conta l’assegnazione effettiva delle frequenze, non la sua semplice prospettazione, evitando estensioni indebite del potere amministrativo.
La sperimentazione è definita dai giudici come attività tecnica, limitata e non competitiva, priva di effetti premiali nelle future assegnazioni.
Nella decisione si afferma inoltre che il ritardo dell’amministrazione non può giustificare dinieghi né pregiudicare chi abbia agito correttamente.
Richiamati i principi di buona amministrazione e tutela dell’affidamento, particolarmente rilevanti in un settore ad alto investimento, i giudici sottolineano come, in assenza di conflitti frequenziali, l’amministrazione sia tenuta ad una valutazione concreta, non potendo ricorrere a motivazioni astratte.
La pronuncia in esame diventa così una lezione di metodo, ribadendo che la transizione DAB+ deve svolgersi nel rispetto di legalità, coerenza e certezza delle regole.
Una decisione che va oltre il caso concreto
La pronuncia del TAR Lazio, relativa ad un contenzioso insorto nel nord Italia, non si esaurisce nella risoluzione della controversia tra il consorzio ricorrente (Go DAB, assistito dall’avv. Marianna Depasquale), un consorzio controinteressato e l’amministrazione centrale.
Al contrario, assume un valore sistemico perché affronta uno dei punti più delicati della disciplina DAB+: il perimetro entro cui la pubblica amministrazione può esercitare la propria discrezionalità nella fase di passaggio tra sperimentazione e assegnazione definitiva delle frequenze digitali per la radiofonia.
Sperimentazione DAB+ e pianificazione: il TAR Lazio sceglie l’autonomia dell’istituto
Nel caso di specie, i giudici amministrativi si sono trovati di fronte a una scelta interpretativa netta: da un lato, la posizione ministeriale, secondo cui l’imminenza (al tempo del ricorso, il 2024) della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti d’uso renderebbe incompatibile il rilascio di autorizzazioni sperimentali; dall’altro, la lettura aderente al dettato regolamentare, che considera la sperimentazione come istituto autonomo, disciplinato da norme proprie e non subordinato alla fase pianificatoria. La sentenza prende posizione senza ambiguità, rigettando la prima impostazione e riaffermando la seconda.
La centralità dell’art. 21: una disciplina autonoma
Il cuore della decisione è costituito dall’interpretazione dell’art. 21 dell’allegato A alla delibera Agcom 664/09/CONS. Il TAR Lazio evidenzia come tale disposizione configuri la sperimentazione come un’attività distinta, dotata di una propria funzione e di un proprio regime giuridico, che non può essere compressa attraverso riferimenti indiretti ad altre fasi del procedimento, come quella dell’assegnazione definitiva delle frequenze.
Pianificazione e sperimentazione: ambiti distinti senza gerarchie implicite
In questo passaggio della decisione si coglie una linea di demarcazione netta: la pianificazione e la gara per i diritti d’uso costituiscono un ambito, la sperimentazione un altro. Il fatto che i due momenti possano temporalmente sovrapporsi non legittima una fusione delle rispettive discipline né, tantomeno, una gerarchizzazione implicita.
Cessazione delle autorizzazioni: conta l’assegnazione effettiva, non la sua imminenza
Il TAR osserva, in particolare, che la normativa individua espressamente il momento in cui le autorizzazioni provvisorie cessano di avere efficacia, coincidente con l’assegnazione dei diritti d’uso, e non con la sua mera prospettazione o imminenza. Questa distinzione, apparentemente tecnica, assume invece un valore decisivo perché impedisce che la discrezionalità amministrativa si estenda fino a creare limiti non previsti dalla legge.
La funzione della sperimentazione: tecnica, non competitiva
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la funzione stessa della sperimentazione. La sentenza chiarisce che essa non può essere letta come un passaggio propedeutico alla competizione per le frequenze né come uno strumento idoneo a generare vantaggi in sede di assegnazione definitiva.
Sperimentazione tecnica e non competitiva: irrilevante l’interesse soggettivo del richiedente
Al contrario, la sperimentazione resta confinata nella sua dimensione originaria, che è quella di attività tecnica, limitata nel tempo, priva di carattere commerciale e finalizzata alla verifica di soluzioni operative o alla raccolta di elementi conoscitivi. In questa prospettiva, perde rilevanza anche la motivazione soggettiva del richiedente: ciò che conta è la conformità dell’istanza ai presupposti normativi, non l’eventuale utilità futura che il soggetto potrebbe trarne. Si tratta di un chiarimento che evita una distorsione del sistema, perché impedisce che l’accesso alla sperimentazione venga condizionato da logiche di mercato o da valutazioni anticipatorie rispetto alle future assegnazioni.
Il tempo dell’amministrazione e la tutela dell’affidamento
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda la dimensione temporale del procedimento. Il TAR Lazio rileva che le istanze erano state presentate in una fase utile e che la successiva sovrapposizione con la fase finale della pianificazione non poteva essere imputata al richiedente.
Tempistiche amministrative e tutela dell’affidamento: il ritardo non può giustificare il diniego
Da ciò deriva un principio di portata generale: il comportamento dell’amministrazione, in termini di tempistiche e gestione del procedimento, non può tradursi in un pregiudizio per il privato che abbia agito nel rispetto delle regole. La lentezza o la sequenza delle decisioni pubbliche non può essere utilizzata per giustificare un diniego che, al momento della presentazione dell’istanza, non trovava fondamento nel quadro normativo.
Buona amministrazione e affidamento: principi rafforzati nel settore ad alta intensità di investimento
È un richiamo implicito, ma evidente, ai principi di buona amministrazione e di tutela dell’affidamento, che nel settore delle comunicazioni elettroniche assumono una rilevanza ancora maggiore in ragione dell’elevato tasso di investimento richiesto agli operatori.
La rilevanza del contesto: frequenze non richieste e obbligo di valutazione
Nel caso esaminato, un ulteriore elemento rafforzava la posizione del consorzio ricorrente: la frequenza oggetto di richiesta non risultava interessata da manifestazioni di interesse nell’ambito della procedura di assegnazione. Questo dato, valorizzato dal TAR, contribuisce a evidenziare l’incongruenza di un diniego fondato su una presunta incompatibilità sistemica.
Obbligo di valutazione concreta: no a dinieghi astratti in assenza di conflitti frequenziali
In assenza di conflitti tra operatori o di esigenze di coordinamento con assegnazioni già definite, l’amministrazione non può sottrarsi a una valutazione concreta dell’istanza, limitandosi a richiamare principi generali o fasi procedimentali non ancora concluse. La decisione richiama così l’obbligo di un esercizio effettivo del potere amministrativo, che non può essere sostituito da formule standard o da motivazioni meramente astratte.
Una sentenza che ridisegna i confini della discrezionalità
La portata della sentenza va dunque letta in una chiave più ampia. Il TAR Lazio non si limita a censurare un singolo provvedimento, ma interviene sul modo in cui l’amministrazione interpreta e applica le norme in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnica e rapida evoluzione.
Discrezionalità amministrativa entro i limiti normativi: no a vincoli creativi nella transizione DAB+
Il messaggio è chiaro: la discrezionalità non può trasformarsi in un potere creativo, capace di introdurre limiti non previsti dal legislatore o dal regolatore. La transizione al DAB+, per quanto articolata e delicata, deve svolgersi entro confini giuridici certi, che garantiscano parità di trattamento, prevedibilità e coerenza.
Governance del sistema e diritti degli operatori: il limite alla compressione non prevista
In questo senso, il caso in questione diventa emblematico di una tensione più ampia tra esigenze di governo del sistema e diritti degli operatori. La sentenza interviene proprio su questo equilibrio, riaffermando che il primo non può comprimere i secondi al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
Una lezione di metodo per la transizione digitale
La decisione del TAR Lazio rappresenta, in definitiva, una lezione di metodo. In un contesto in cui la trasformazione tecnologica tende spesso a precedere l’adeguamento normativo, la tentazione di colmare i vuoti attraverso interpretazioni estensive è forte. Tuttavia, proprio in queste fasi, il rispetto rigoroso delle regole esistenti diventa essenziale per evitare squilibri e contenziosi.
DAB+ tra innovazione e legalità: la credibilità della transizione passa dal rispetto delle regole
Il DAB+ non è solo una questione tecnica o industriale, ma anche giuridica. E la sentenza disaminata lo dimostra chiaramente: la modernizzazione del settore radiofonico passa anche, e soprattutto, attraverso la capacità delle istituzioni di applicare le norme con coerenza, evitando scorciatoie interpretative.
Credibilità dell’intero processo di digitalizzazione della radio
È in questo equilibrio tra innovazione e legalità che si gioca, oggi, la credibilità dell’intero processo di digitalizzazione della radio. (E.G. per NL)































