Pubblicata – come da noi anticipato 10 giorni fa – la delibera 110/25/CONS che riapre i giochi sulla prominence (Delibera 390/24/CONS), sottoponendo a consultazione pubblica le nuove Linee guida, più stringenti per i Servizi di Interesse Generale (visto che gli oltre 1100 che hanno presentato domanda sono considerati troppi) e più larghe per i produttori di dispositivi.
Sintesi
Con la Delibera 110/25/CONS Agcom ha avviato una nuova consultazione pubblica sulle Linee guida relative alla prominence dei Servizi di Interesse Generale (SIG) sui dispositivi connessi, in risposta ai ricorsi di produttori come Samsung e Google e all’elevato numero di domande ricevute (oltre 1100).
Il nuovo paniere SIG include cinque gruppi: FSMA RAI, FSMA nazionali DVB-T/S, FSMR radio nazionali e locali, e FSMA/FSMR locali IP, ciascuno con criteri specifici legati a gratuità, testata giornalistica registrata, assenza di televendite prevalenti e presenza di notiziari.
I fornitori potranno candidarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida definitive.
La lista dei SIG sarà pubblicata entro 90 giorni e aggiornata annualmente.
I dispositivi destinatari includono smart tv, decoder, dongle, infotainment automotive, ma sono esclusi smartphone, PC, radio tradizionali e device bundle.
I produttori saranno tenuti a riservare una porzione visibile della home page a una striscia di icone che dia accesso ai SIG, senza preinstallazione delle specifiche app e con piena libertà di personalizzazione da parte dell’utente.
Prevista anche la possibilità di accordi commerciali tra fornitori di contenuti e produttori per spazi aggiuntivi.
Per l’automotive, l’adeguamento scatterà dopo 12 mesi dalla pubblicazione della lista SIG.
Le Linee guida si applicheranno a tutti i nuovi device immessi sul mercato dopo 6 mesi dalla pubblicazione.
Le icone dei SIG seguiranno un ordine prestabilito e non modificabile automaticamente.
Le misure sono calibrate per garantire il pluralismo, la libertà di espressione e la diversità culturale.
L’Allegato B alla delibera 110/25/CONS definisce le modalità di rilievo per i servizi radiofonici nei veicoli.
L’anticipazione di NL
Come anticipato da Newslinet una decina di giorni fa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto opportuno rivedere l’architettura della cd. prominence (Delibera 390/24/CONS), quantomeno relativamente alla sue Linee guida, stante le rimostranze dei produttori di smart tv e dispositivi connessi (Samsung, Google e l’associazione di categoria Anitec-Assinform, che hanno impugnato al TAR la delibera), ma anche per via dell’elevato numero di soggetti (oltre 1100) che nel termine del 14/12/2024 si sono candidati come Servizi di Interesse Generale (SIG), per ottenere una posizione di rilevanza sui dispositivi connessi (smart tv, dashboard auto, tablet, smart speaker, ecc.)
Nuova consultazione pubblica al via
Così, con la Delibera 110/25/CONS pubblicata oggi, sono state sottoposte a consultazione pubblica le nuove Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale.
Come sempre, analizziamo il documento per identificare le variazioni più interessanti.
Il paniere SIG
Nella revisione ex Del. 110/25/CONS, il paniere di servizi di interesse generale include 5 comparti che vediamo singolarmente.
1) FSMA RAI
Il primo gruppo riguarda i servizi di media audiovisivi e radiofonici distribuiti gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su ogni piattaforma in modalità broadcasting e online (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico).
2) FSMA nazionali DVB-T e DVB-S
Il secondo attiene ai servizi commerciali di media audiovisivi nazionali, distribuiti gratuitamente in broadcasting (DVB-T, DVB-S) e online (ossia i canali lineari televisivi, la catch-up tv, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting) con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, e che dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura” (così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS).
3) FSMR radio nazionali
Il terzo collettore si riferisce ai servizi commerciali di media radiofonici nazionali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DVB-T, DVB-S) e online (ossia i canali lineari radiofonici, la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting) che:
a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa;
b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nelle fasce orarie tra le 7 e le 24 per più del 40% del tempo di programmazione;
c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari (le tre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere cumulativamente verificate).
4) FSMR radio locali
Il quarto raggruppamento attiene ai servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DAB+, AM, FM).
5) FSMA e FSMR locali IP
I servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici locali distribuiti gratuitamente online in presenza di un’autorizzazione per la trasmissione dello stesso servizio su piattaforma digitale terrestre (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting) che:
a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa;
b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nelle fasce orarie tra le 7 e le 24 per più del 40% del tempo di programmazione;
c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari con valenza locale (le tre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere cumulativamente verificate).
Nuova richiesta di inserimento nella lista SIG dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle nuove Linee guida (post consultazione)
Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle nuove Linee guida, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell’ambito del paniere dei servizi di interesse generale, dovranno inviare formale comunicazione all’Autorità tramite un modulo disponibile sul sito web istituzionale.
Entro 90 giorni dal termine per le domande, la lista del primo popolamento
Al termine della valutazione delle comunicazioni pervenute, e comunque non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida, l’Autorità pubblicherà sul proprio sito web la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.
Lista SIG dinamica
I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Autorità eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, affinché Agcom possa valutare nuovamente l’inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.
SIG nuovi entranti (dopo il primo popolamento)
I fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i nuovi criteri individuati, possono inviare formale richiesta all’Autorità, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando che è un servizio di nuova introduzione.
Frequenza di aggiornamento lista SIG
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, l’Autorità avvia una procedura finalizzata all’aggiornamento della stessa, al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ad esito di tale procedura, l’Autorità pubblica sul proprio sito web la lista aggiornata. Tale procedura si ripete annualmente a partire dalla data di pubblicazione del citato elenco.
Device destinatari del provvedimento
È fornito adeguato rilievo ai servizi di interesse generale su tutti i dispositivi che consentono l’accesso a tali servizi tra cui i televisori connettibili a Internet, i decoder televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali dongle e box set, i dispositivi installati nei veicoli, quali le autoradio e i sistemi di in-car infotainment. L’elenco delle tipologie di dispositivi sopra riportate, oggetto delle disposizioni previste nelle Linee guida, è pubblicato sul sito web dell’Autorità entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera 110/25/CONS.
Dispositivi esclusivi
Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle Linee guida:
1) i dispositivi che consentono l’accesso ai servizi di interesse generale solo a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente di un’offerta a pagamento caratterizzata da un bundle tra dispositivo e servizi di media;
2) i dispositivi non connettibili a Internet che non presentano una interfaccia con una home page di navigazione;
3) smartphone, tablet, personal computer e console di gioco;
4) radio domestiche e radio portatili.
Produttori vincolati
I destinatari delle disposizioni previste nelle Linee guida sono i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici (quali i televisori connettibili a Internet, i decoder televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, i dispositivi installati nei veicoli quali le autoradio e i sistemi di in-car infotainment), e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Modalità di implementazione delle misure
Ad esclusione dei dispositivi installati nei veicoli, al fine di assicurare adeguato rilievo ai servizi di interesse generale ex Del. 110/25/CONS, i soggetti destinatari delle disposizioni prevedono un’apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in home page), immediatamente visibile nella home page del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all’utente, organizzata come di seguito indicato.
La disposizione delle icone
Nelle prime posizioni della striscia, dopo eventualmente l’icona, di cui al Regolamento icona DTT, che consente di accedere ai canali – nazionali e locali – della televisione digitale terrestre e ai servizi distribuiti via satellite, sono riportate nell’ordine:
1) le icone dei fornitori dei servizi audiovisivi generalisti nazionali di interesse generale distribuiti online – che consentono di accedere ai servizi di interesse generale – posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre;
2) un’icona “Tv nazionali” che consente di accedere agli altri servizi audiovisivi nazionali di interesse generale distribuiti online, posizionati in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre e, a seguire, per gli eventuali servizi che non hanno LCN, in ordine alfabetico;
3) un’icona “Tv locali” che consente di accedere ai servizi audiovisivi locali di interesse generale distribuiti online, posizionati in modo da preservare le abitudini e le preferenze degli utenti;
4) un’icona “Radio” che consente di accedere ai servizi radiofonici di interesse generale distribuiti online, posizionati in ordine alfabetico in accordo alla denominazione del servizio così come registrata presso il Ministero competente.
App SIG visibili, ma non preinstallate
Le applicazioni dei SIG sono presentate all’utente, e quindi da quest’ultimo immediatamente visibili, secondo le modalità sopra previste, ma non sono necessariamente preinstallate sui dispositivi oggetto delle misure.
Personalizzazione libera
L’Allegato alla delibera 110/25/CONS salva la possibilità per l’utente di personalizzare la configurazione dell’interfaccia – come previsto dal Regolamento europeo sulla libertà dei media – e, quindi, di modificare la posizione delle icone in accordo alle proprie preferenze, tramite intervento autonomo ed esplicito dell’utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.
Accordi di natura privatistica
I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici hanno la facoltà di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e i produttori dei dispositivi al fine di riservarsi una posizione di rilievo nel restante spazio a disposizione.
Spazio riservato
In un’ottica di better regulation, per ridurre l’onere derivante dall’implementazione delle misure previste e per agevolarne il rispetto, con la riformulazione ex Del. 110/25/CONS, Agcom ritiene opportuno circoscrivere ad una porzione limitata delle home page dei dispositivi lo spazio in cui sono visualizzati i raggruppamenti dei servizi di interesse generale tramite delle icone ad hoc, evitando inoltre di modificare l’hardware dei dispositivi interessati.
Minimo necessario
Le misure previste risultano, quindi, le minime necessarie per ottenere l’obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile.
Radio
Circa i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli, le modalità con cui assicurare adeguato rilievo ai servizi radiofonici di interesse generale ivi fruibili sono riportate nell’Allegato B alla delibera.
L’Allegato B alla Delibera 110/25/CONS per la radiofonia
Il documento contraddistinto dalla lettera B nella delibera 110/25/CONS, definisce le modalità implementative volte a garantire adeguato rilievo (prominence) ai servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli.
One access point
I soggetti destinatari delle disposizioni prevedono un unico punto di accesso ai servizi di media radiofonici in broadcasting DAB+, AM e FM, immediatamente e chiaramente visibile (realizzabile con un’icona nella schermata principale della home page o della dashboard del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all’utente, unitamente, in via opzionale, a un apposito comando vocale).
Tasto meccanico eventuale
I soggetti destinatari delle disposizioni possono prevedere, in alternativa o in aggiunta a quanto sopra, la presenza di un tasto meccanico immediatamente e chiaramente visibile.
Tempi di adeguamento per l’automotive
Le misure riportate nella Del. 110/25/CONS si applicano a tutti i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori installati nei veicoli a partire da dodici mesi dopo la pubblicazione della lista SIG come novellata ex Del. 110/25/CONS
DVB-I e DRM
Al fine di individuare le eventuali misure volte ad adattare le Linee guida alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi di mercato, nonché di valutare l’impatto sulle stesse di standard quali il DVB-I e il DRM, Agcom prevede la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS.
Obbligo adeguamento nuovi device dopo 6 mesi dalla lista SIG
Le misure di cui alle Linee guida si applicano a tutti i dispositivi che sono messi in commercio a partire da sei mesi dopo la pubblicazione della lista SIG.
Aggiornamento (eventuale) dopo 3 anni dalla pubblicazione delle nuovo Linee guida
L’Autorità si riserva di rivedere le Linee guida, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse, al fine di tener conto della futura evoluzione tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell’esperienza derivante dall’attuazione della presente disciplina. (G.S. per NL)