Radio. Perché le emittenti radiofoniche sono così interessate all’art. 110 della L. 126/2020?

legge 126/2020

La legge n. 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020, all’art. 110 prevede che, previo versamento del 3% sul maggior valore attribuito, si possa procedere alla rivalutazione di beni materiali e immateriali, nonché di partecipazioni in società controllate e collegate (tra le immobilizzazioni) al 31/12/2019.

La legge 126/2020 e il bilancio 2020

La norma introdotta dall’art. 110, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2020 opera sul bilancio 2020, quindi a partire dal 2021.
In definitiva, quindi, gli enti che producono reddito d’impresa possono rivalutare i beni risultanti nel bilancio 2019.

Perché interessa alle Radio?

Tale norma è stata oggetto di intensa evocazione soprattutto da parte di emittenti radiofoniche. Perché?

Singolarità di beni, tra cui i diritti d’uso per diffusori FM

“La novità è che la rivalutazione può essere effettuata sulla singolarità dei beni e non necessariamente per categorie omogenee e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa”. Lo spiega a NL l’avv. Stefano Cionini, cofounder di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia. Che dal mese di settembre 2020 ha ricevuto diverse decine di richieste di preventivi per la rivalutazione di beni di imprese radiotelevisive.

La favorevole imposta sostitutiva del 3% fino a 3 rate annuali

“Il maggiore valore attribuito ai beni in occasione del processo di rivalutazione può determinare un riconoscimento fiscale, oppure avere una mera rivalutazione civilistica, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% da corrispondere fino a 3 rate annuali (30/06/2021; 30/06/2022; 30/06/2023)”, osserva Cionini.

“L’opportunità offerta dalla legge n. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020 è particolarmente allettante per le imprese, posta la limitata imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (3%, rispetto alle pregresse tipiche aliquote del 12% e 14%) ma anche la sola valenza civilistica, può riguardare anche singoli beni e non necessariamente tutti i beni di una categoria omogenea e, soprattutto, dà riconoscimento immediato ai plusvalori rivalutati“, sottolinea il legale.

La rivalutazione degli impianti FM

“Poniamo il caso di infrastrutture tecnologiche strumentali all’uso d’impresa (pensiamo a impianti di radiodiffusione): se si rivalutasse un singolo bene per 2.000 euro, l’ente, a fronte di un costo di 60 euro da pagare fino a tre rate da 20 euro l’una nel giugno 2021, 2022, 2023, otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) con un risparmio netto effettivo di 558 euro“.

agenzia delle entrate accertamento consultmedia perizia rivalutazione - Radio. Perché le emittenti radiofoniche sono così interessate all'art. 110 della L. 126/2020?Le minori imposte nei versamenti dal 2022 al 2026

“A riguardo degli effetti che la rivalutazione determinerebbe ai fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento (in ipotesi di un piano di ammortamento quinquennale del maggior valore attribuito al bene rivalutato) avremmo minori imposte per 111,6 euro (558/5) nei versamenti del 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026“, rimarca l’avvocato di MCL.

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

L’art. 110 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020, rubricato “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020” prevede che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

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Le modalità della rivalutazione

“La L. 126/2020 prevede che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31/12/2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell’esercizio precedente“, rimarca il consulente legale.

L’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione

“Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare con le modalità indicate al comma 6 dell’art. 110 L. n. 126/2020“, annota l’avv. Cionini.

Riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive

“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”, continua il senior partner di MCL Avvocati Associati.

Casi specifici

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le rate

“Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo n. 241/1997″, marca sul punto il legale.

Le fonti correlate (1)

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 162/2001, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 86/2002, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.

Le fonti correlate (2)

Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge n. 342/2000, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/07/2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986. “Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3“, conclude Cionini.

Copertura

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l’anno 2022, 254,3 milioni di euro per l’anno 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell’articolo
114. (E.L. per NL)

foto antenne di Floriano Fornasiero

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