Dal Ministro Nicolais linee di indirizzo sui contratti di lavoro a tempo determinato nella Pa (e anche sui collaboratori)

Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo è subordinato ad esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria» e non solo «di provata competenza» come era in precedenza


dalla newsletter di Franco Abruzzo.it

Non esistono deroghe per gli Uffici stampa pubblici

Il problema è l’articolo 9 della legge 150/2000 che ha un suo regolamento (dpr 422/2001), che prevede la laurea soltanto per i capi degli Uffici stampa pubblici. Trattandosi di una legge speciale dovrebbe prevalere sul dlgs 165/2001 e sui vincoli del comma 6 dell’articolo 7. Vedremo. Dobbiamo aspettare le sentenze dei Tar, del Consiglio di Stato nonché della Corte dei conti (sezioni regionali e sezioni centrali).

ROMA. Il Ministro per le riforme e l’innovazione, Luigi Nicolais, ha firmato il 19 marzo 2008 la Circolare (n. 3/2008) contenente “Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni”. La disciplina limita l’uso del lavoro flessibile di tipo subordinato a circoscritti casi specificatamente individuati. Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo è subordinato infatti ad esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria» e non solo «di provata competenza» come era in precedenza. Questo riduce i casi in cui sì può fare ricorso a questa tipologia di incarichi, rispondendo al contempo alla finalità:
– di rendere detti incarichi più rispondenti alle esigenze di alta professionalità;
– di evitare l’uso distorto fatto dalle amministrazioni negli ultimi anni, le quali vi hanno fatto ricorso anche per esigenze connesse con compiti di basso profilo, favorendo pure su questo fronte il formarsi di precariato;
– di garantire che il regime restrittivo posto con le rigide disposizioni sul lavoro flessibile di tipo subordinato non spinga nella direzione della compensazione attraverso un più diffuso ricorso alle tipologie di lavoro autonomo.
Il comma 6 dell’articolo 7 del dlgs 165/2001 dice: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
La norma non nasce dall’esigenza di attualizzare la disciplina del lavoro flessibile in ragione delle evoluzioni economico – sociali dell’apparato amministrativo. Piuttosto, come reazione al contesto storico caratterizzato dall’emergenza del fenomeno del precariato causato, come più volte ripetuto, dal degenerato uso del lavoro flessibile, utilizzato anche come strumento per eludere il princìpio costituzionale della concorsualità, che rappresenta la regola primaria in materia di accesso nella pubblica amministrazione, ricorrendo quindi a forme di reclutamento semplificate che non hanno dato sufficiente garanzia del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
La circolare è attuativa delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2008 (articolo 3, comma 79). La legge finanziaria 2008, infatti, nell’ottica di un superamento radicale e definitivo del “lavoro precario” nel settore pubblico, interviene con misure volte ad evitare il rischio di un suo rigenerarsi a causa di un utilizzo improprio ed ingiustificato delle forme contrattuali flessibili, con i noti risvolti di ordine sociale. Il “nuovo” articolo 36 del dlgs 165/2001 illustra la filosofia della PA: il lavoro flessibile non può andare al di là dei 3 mesi. Recita l’articolo 36: “1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva”.
L’articolo 14 (comma 2) del dlgs 165/2001 pone delle deroghe e afferma che “per l’esercizio delle sue funzioni, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione..A tali uffici sono assegnati..collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.. All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro”. Tra i collaboratori a termine possono figurare anche i giornalisti degli uffici stampa pubblici muniti di laurea specialistica o quadriennale. Il comma 6 dell’articolo 7 non è stato mai messo in discussione dal Ministro Nicolais. Anche i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori e le Giunte possono assumere giornalisti negli Uffici stampa per la durata del loro mandato (art. 90 del TU-Dlgs 267/2000). Si tratta di contratti di lavoro che nascono “intuitu personae” (in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente in rapporto alla durata del mandato politico). I poteri dei presidenti delle province e dei sindaci “sono riferibili anche ai corrispondenti organi politici delle Regioni (presidenti, Giunte ed assessori)”.
Il problema è l’articolo 9 della legge 150/2000 che ha un suo regolamento (dpr 422/2001), che prevede la laurea soltanto per i capi degli Uffici stampa pubblici. Trattandosi di una legge speciale dovrebbe prevalere sul dlgs 165/2001 e sui vincoli del comma 6 dell’articolo 7. Vedremo. Dobbiamo aspettare le sentenze dei Tar, del Consiglio di Stato nonché della Corte dei conti (sezioni regionali e sezioni centrali).
(fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_tempo_determinato/index.html)

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