Gazzetta Ufficiale N. 151 del 1 Luglio 2007 – D.L. 2 Luglio 2007 , n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni per superare le difficolta’ finanziarie e operative
dell’Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la
partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali di pace e di
aiuto umanitario, nonche’ di intervenire rapidamente a sostegno di
alcuni specifici settori dell’economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le
autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della
difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell’universita’ e della ricerca;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali
pari a 7.403 milioni di euro per l’anno 2007, a 10.065 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009, incluse per l’anno 2007 nel provvedimento previsto
dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a
legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita’ sociale di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita’ interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita’ interno le
spese di investimento finanziate nell’anno 2007 mediante l’utilizzo
di una quota dell’avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l’esclusione delle spese di
investimento e’ commisurata all’avanzo di amministrazione accertato
al 31 dicembre 2005 e determinata:
a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita
dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e’ dell’1,4 per
cento;
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall’articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.
Per i restanti comuni la misura e’ dell’1,3 per cento.

Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI

1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e’ sostituito dal seguente: “39. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38,
sulla base di una certificazione le cui modalita’ sono definite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’interno.”;
b) il comma 46 e’ sostituito dal seguente: “46. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45,
sulla base di una certificazione le cui modalita’ sono definite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’interno.”.
2. Per l’anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell’imposta comunale sugli immobili in base alle
certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del
presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario
spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla
maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero
dell’interno dall’Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e
per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo
periodo, in deroga all’articolo 179 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed
accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell’imposta
comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata
per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale
effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all’articolo 186 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del
2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l’avanzo non sia
sufficiente, l’ente e’ tenuto ad applicare nella parte passiva del
bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita’ interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di
cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell’esercizio di competenza e conseguentemente i
trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di
cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il
maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a
decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilita’ derivanti dalla riduzione di cui al comma 2.
L’onere e’ posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel
limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in
misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

Art. 4.
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per
l’anno 2007.
2. Per l’anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, viene stanziata per l’anno 2007 la somma di euro 217 milioni
di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i
versamenti all’erario delle somme accantonate ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato a
compensazione delle minori entrate conseguenti all’attuazione del
comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per l’effettuazione dei rimborsi
di cui al comma 3, lettera a).

Art. 5.
Interventi in materia pensionistica

1. Per l’anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro,
all’incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano
titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza
obbligatoria, nonche’ delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo
complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi
quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione
dell’incremento di cui al comma 1 e le modalita’ ed i termini di
corresponsione.
3. A decorrere dall’anno 2008 e’ istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni
di euro annui, di:
a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1,
nonche’ miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni
di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente
nell’assicurazione generale obbligatoria;
b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini
pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei
periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in
particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via
esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine
di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Art. 6.
Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi
vari

1. All’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’unita’ previsionale di base “Fondo speciale” di
parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e’ apportata la seguente variazione in aumento:

|2007 – |2008 -|2009 –
———————————————————————
|(migliaia di euro)| |
———————————————————————
Ministero dell’economia e delle | | |
finanze…. |239.000 – |- |
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ integrata di 130 milioni di euro per l’anno 2007.
3. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, e’
autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l’anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell’Istituto nazionale per studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva
della riorganizzazione dell’Istituto stesso, sotto la vigilanza del
Ministero dei trasporti, prevista dall’articolo 1, comma 1043, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca
scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto
marittimo, e’ autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di
euro per l’anno finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di
interventi infrastrutturali in materia di viabilita’, i pagamenti per
spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, possono essere
effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l’anno 2007.
6. All’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: “5 milioni” sono sostituite dalle seguenti “8 milioni” e,
all’ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: “con priorita”
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “per le province
confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per
quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle
quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,
con priorita’ per le province in possesso di almeno 2 dei predetti
parametri.”.
7. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta’ socio
economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e
quelle a statuto speciale, cui e’ attribuita una dotazione di 10
milioni di euro per l’anno 2007. Le modalita’ di erogazione del
predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed
in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma
stipulati con le universita’ in attuazione dell’articolo 5, comma 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di
edilizia universitaria, e’ autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’universita’ e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e
2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l’anno 2007
delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono integrate, per l’anno 2007, degli importi
indicati nell’elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1,
comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita’
previsionali di base di cui all’elenco 2, allegato al presente
decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Art. 8.
Trasferimenti correnti per le imprese

1. Per l’anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti
correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell’unita’ previsionale
di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ incrementato di 250 milioni di
euro. Il predetto importo aggiuntivo e’ assegnato alle societa’
sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico
sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A….. |166.300.000
Poste Italiane S.p.A….. |41.700.000
ANAS S.p.A. |36.000.000
ENAV S.p.A. |6.000.000

2. Per l’anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano
le procedure di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e’ autorizzato
un contributo di 700 milioni di euro per l’anno 2007.
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio
per l’anno 2006, e’ concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro
426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l’anno 2007.

Art. 9.
Partecipazione italiana a missioni internazionali

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
L’indennita’ di missione e l’indennita’ di impiego operativo sono
corrisposte nella misura di cui all’articolo 4, commi 1, lettera a),
e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 2007.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all’azione
comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007.
L’indennita’ di missione e’ corrispostanella misura di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell’Unione africana in Somalia,
denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite 1744 (2007). L’indennita’ di missione e’
corrisposta nella misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d),
del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di
personale dell’Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell’Unione
europea in Afghanistan e in Kosovo. L’indennita’ di missione e’
corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e
alla lettera a) dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di
personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell’Unione
europea in Afghanistan. L’indennita’ di missione e’ corrisposta nella
misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di
personale della Guardia di finanza alla missione dell’Unione europea
di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata
European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).
L’indennita’ di missione e’ corrisposta nella misura di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, l’ulteriore spesa di euro 459.472 per la
partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial
Investigation Unit (FIU) nell’ambito della missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3, comma 14,
del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007. L’indennita’ di missione e’ corrisposta nella
misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, l’ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la
partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione
in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force
(ISAF), di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di
magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia
alla missione PESD dell’Unione europea in Kosovo. I magistrati
collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non
rientrano nel numero complessivo previsto dall’articolo 3 della legge
13 febbraio 2001, n. 48.
10. E’ autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000
per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato
all’attuazione dei programmi per l’eliminazione di munizioni obsolete
e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
11. Il Ministero della difesa e’ autorizzato, a decorrere dal
1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo
gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e
materiali, escluso il materiale d’armamento. Per le finalita’ di cui
al presente comma e’ autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
12. All’articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo
le parole: “(MSU),” sono inserite le seguenti: “Criminal Intelligence
Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),”.
13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli
articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.

Art. 10.
Disposizioni in materia di personale militare

1. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e’ aggiunto, in
fine, il seguente:
“1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a
quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle
promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell’Aeronautica militare e’ pari all’8 per cento dell’organico del
grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unita’.”.

Art. 11.
Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle
universita’

1. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di 180 milioni di euro per
l’anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa
universitaria, per l’anno accademico 2007-2008, si applica
l’articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci

1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con il regolamento previsto dall’articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, secondo le modalita’ da stabilire con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma del riconoscimento di un credito d’imposta per gli anni 1992,
1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione
delle Comunita’ europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita’ europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999, e’ effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell’anno 2007, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita’ da
definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, al Fondo di cui all’articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una
quota dell’importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo’ essere
destinata alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 920, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
e’ prorogato al 30 settembre 2007.

Art. 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto
dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono autorizzate per l’anno 2007, su richiesta delle amministrazioni
competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita’ di Stato,
anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo
pari al 30 per cento dell’importo totale indicato nell’elenco 1 di
cui all’articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare,
nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati
nel predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle
somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito
all’accertamento delle entrate con il procedimento di cui
all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14.
Variazioni compensative

1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la
necessaria efficienza e flessibilita’, garantendo comunque il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di
bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a
variazioni compensative tra le spese di cui all’articolo 1, commi 9,
10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, assicurando l’invarianza in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle
disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti
all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e
11 si provvede con delibera dell’organo competente, da sottoporre
all’approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

1. Allo scopo di consentire l’attuazione del fermo biologico nella
stagione estiva e di favorire l’ammodernamento ed il potenziamento
del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e’ autorizzata per l’anno 2007 l’ulteriore spesa di 7 milioni di euro
per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a
bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia
stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria dell’attivita’
di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria. Le disponibilita’ del piano triennale della
pesca per l’anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale
in connessione con le misure di cui al presente comma, sono
incrementate della somma di 5 milioni di euro.
2. Le persone fisiche e le societa’ semplici di cui all’articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di’ cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
effettuare la regolarizzazione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla
inosservanza, nell’anno 2006, delle disposizioni concernenti
l’aggiornamento dei redditi fondiari di cui all’articolo 2, commi 33,
34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che
venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo
o dell’acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le
sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997.
3. All’articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, le parole: “entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni
di aggiornamento catastale per gli immobili interessati” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2007”.
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli
oneri finanziari tra i soggetti interessati, all’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
“30 giugno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
5. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: “entro e non oltre il 13 agosto 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2007”.
6. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalita’ giuridica denominato:
“fondo rotativo”, per favorire l’accesso al credito dei giovani di
eta’ compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie,
agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo
onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi’ come integrato
dall’articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi

1. Il comma 989 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ sostituito dai seguenti:
“989. Il Governo e’ autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007 un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle
procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio,
con attribuzione alle Autorita’ portuali;
c) adeguamento graduale dell’ammontare delle tasse e dei diritti
sulla base del tasso d’inflazione a decorrere dalla data della loro
ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e’ autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i
criteri per l’istituzione delle autorita’ portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita’ di autofinanziamento.”.

Art. 17.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati
complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l’anno 2007, 1.504
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, ad esclusione di quelli
di cui all’articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Parisi, Ministro della difesa
D’Alema, Ministro degli affari esteri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Pecoraro Scanio, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Mussi, Ministro dell’universita’ e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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