La vicenda dei contributi pubblici ex DPR 146/2017 alle radio commerciali locali per l’annualità 2023, già al centro di una pronuncia del TAR Lazio che aveva consolidato un orientamento coerente, registra un ulteriore e decisivo sviluppo.
Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta cautelare avanzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, confermando l’efficacia della sentenza di primo grado ed imponendo all’Amministrazione di darvi esecuzione.
Esecuzione che è puntualmente intervenuta, con la riammissione dell’emittente esclusa nella graduatoria definitiva.
Sintesi
La vicenda dei contributi ex DPR 146/2017 alle radio locali per il 2023 registra un nuovo sviluppo dopo la sentenza del TAR Lazio.
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Resta così pienamente efficace la decisione di primo grado che aveva annullato l’esclusione dell’emittente.
L’esclusione era fondata su un’irregolarità ritenuta meramente formale.
Il TAR aveva affermato la prevalenza della sostanza sulla forma nei procedimenti contributivi.
Secondo il Consiglio di Stato, il danno prospettato dal Ministero è solo economico e risarcibile.
L’Amministrazione è stata quindi obbligata a dare esecuzione alla sentenza.
Il MIMIT ha ammesso l’emittente nella graduatoria definitiva dei contributi 2023, pubblicandone l’aggiornamento.
L’origine del contenzioso: esclusione dai contributi ex DPR 146/2017 per vizio formale
Il contenzioso nasce dall’esclusione di una radio locale dalla graduatoria dei contributi ex DPR 146/2017 per l’anno 2023. L’Amministrazione aveva ritenuto la domanda inammissibile per una presunta irregolarità formale, nonostante – secondo la prospettazione della ricorrente – fossero pienamente integrati i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di settore.
Il ricorso al TAR
Una decisione che ha spinto l’emittente a ricorrere al giudice amministrativo, denunciando un eccesso di formalismo incompatibile con la natura sostanzialmente perequativa e non concorsuale del procedimento di attribuzione dei contributi.
La sentenza di primo grado: prevale la sostanza sulla forma
Con la sentenza n. 18741/2025, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, censurando l’operato del Ministero per violazione dei principi di proporzionalità , ragionevolezza e buon andamento. Secondo il tribunale amministrativo, l’esclusione automatica per irregolarità meramente formali, non incidenti sulla verifica dei requisiti sostanziali, non può trovare giustificazione in un sistema di contribuzione pubblica volto a sostenere il pluralismo informativo locale.
Orientamento giurisprudenziale
Con la propria decisione, il TAR ha così riaffermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, volto a evitare che la rigidità procedurale si traduca in un ingiustificato sacrificio degli interessi legittimi degli operatori.
L’appello del Ministero e la richiesta di sospensiva
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha tuttavia impugnato la decisione di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. L’argomentazione centrale dell’Amministrazione si è concentrata sul presunto pregiudizio economico derivante dall’immediata esecuzione della pronuncia del TAR, in attesa della definizione del giudizio di merito. Una linea difensiva che mirava, in sostanza, a congelare gli effetti della riammissione dell’emittente nella graduatoria contributiva.
L’ordinanza del Consiglio di Stato: cautelare respinta
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 22/01/2026, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Ministero. Il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio prospettato dall’Amministrazione fosse di natura meramente economica e, come tale, suscettibile di ristoro in caso di eventuale accoglimento dell’appello nel merito. “Una valutazione che, pur senza anticipare il giudizio definitivo, ha lasciato intatta l’efficacia della sentenza del TAR Lazio, confermandone la immediata esecutività ”, commenta Stefano Cionini, cofounder di MCL Avvocati Associati, law firm che ha assistito nei due gradi di giudizio la società ricorrente, membro del collegio difensivo.
L’obbligo di esecuzione e la mossa del MIMIT
“A seguito del rigetto dell’istanza cautelare, il Ministero non ha potuto che prendere atto della decisione del giudice d’appello e procedere all’esecuzione della sentenza di primo grado. Con nota ufficiale del 6 febbraio 2026, la Direzione generale competente del MIMIT ha quindi comunicato di aver dato esecuzione alla pronuncia del TAR, ammettendo la società nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2023”, continua l’avvocato di MCL (che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia). L’ammissione è avvenuta mediante la pubblicazione del decreto direttoriale aggiornato e dei relativi allegati sul sito istituzionale del Ministero (cfr. in calce).
Pagamento rinviato, ma posizione riaperta
Il Ministero ha precisato che il pagamento del contributo sarà disposto con un successivo provvedimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente sulla base della documentazione già in possesso dell’ufficio. “Una precisazione che rientra nella prassi amministrativa, ma che non incide sulla riammissione dell’emittente nella graduatoria, ormai consolidata sul piano giuridico”, sottolinea l’avvocato Cionini.
Un precedente che pesa sul sistema dei contributi
“La vicenda assume un rilievo che va oltre il singolo caso. Essa si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale verso l’uso proporzionato delle regole formali nei procedimenti di attribuzione dei contributi pubblici al comparto radiotelevisivo locale, settore strutturalmente fragile e fortemente dipendente dai meccanismi di sostegno statale.
Il monito
Il messaggio che emerge è chiaro: l’Amministrazione non può trasformare requisiti formali in strumenti espulsivi automatici, quando la sostanza dei presupposti richiesti risulta comprovata e l’irregolarità non incide né sulla parità di trattamento né sull’interesse pubblico perseguito”, chiosa il partner di MCL Avvocati Associati.
Verso il giudizio di merito
In attesa della decisione di merito sull’appello del Ministero, la partita si gioca ora sul terreno dell’attuazione concreta dei principi affermati dal TAR e, indirettamente, avallati dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Un passaggio che potrebbe incidere in modo significativo sull’approccio futuro della P.A. nella gestione delle graduatorie contributive.
Equilibrio sostanziale
Ancora una volta, la giustizia amministrativa infatti richiama il decisore pubblico a un equilibrio sostanziale tra rigore procedurale e tutela effettiva del pluralismo informativo, ricordando che la forma non può mai diventare un fine, quando rischia di svuotare di contenuto gli obiettivi prefissati dalla legge.
La nuova graduatoria
Di seguito la documentazione pubblicata dal MIMIT. (E.G. per NL)































