Con l’applicazione dal 10/10/2025 del Regolamento UE 2024/900, l’Unione Europea introduce un quadro normativo armonizzato che impone obblighi stringenti a editori, piattaforme e sponsor nella pubblicità politica, rendendo esplicito l’obiettivo di proteggere l’integrità del dibattito democratico, in primis anche nei media radiofonici e televisivi.
Sintesi
Il Regolamento UE 2024/900 interviene in un contesto in cui la pubblicità politica sta assumendo caratteri sempre più sofisticati, digitali e transfrontalieri, con rischi accresciuti di micro-targeting, manipolazione e interferenze estere. Il testo normativo stabilisce obblighi armonizzati di trasparenza, etichettatura, dovere di diligenza per i committenti, registri pubblici, segnalazioni e tracciabilità dei messaggi. Per gli operatori radiotelevisivi e digitali italiani, la norma rappresenta un cambiamento operativo rilevante, con impatti su processi di vendita, compliance e sorveglianza.
Il contesto: pubblicità politica in evoluzione e nuovi rischi
Il Regolamento UE 2024/900 (qui il testo integrale) – applicabile dal 10/10/2025 – parte da una constatazione già indicata nella sua premessa: l’offerta e la domanda di pubblicità politica sono in forte crescita e assumono dimensioni sempre più transnazionali. In particolare la pubblicità politica può essere veicolata non solo via media tradizionali (giornali, radio, televisione) ma anche via piattaforme online, app, giochi, servizi connessi.
Le premesse dell’intervento regolamentare europeo
La profilazione, il micro-targeting e l’uso di algoritmi basati su dati personali osservati o dedotti sono entrati nel cuore delle strategie di campagne politiche con la conseguenza che la regolamentazione nazionale dei singoli Stati membri è apparsa eterogenea e frammentata, generando difficoltà di certezza giuridica e rischi di arbitraggio regolatorio.
In questo scenario, il legislatore europeo ha ritenuto necessario intervenire su due direttrici: – armonizzare gli obblighi di trasparenza – disciplinare in modo coerente il targeting e la consegna dei messaggi pubblicitari di matrice politica.
Cosa prevede il Regolamento UE 2024/900
Ma quali sono i punti salienti per i media radiofonici, televisivi e online? Il primo riguarda l’ambito di applicazione: il provvedimento interviene sui «servizi di pubblicità politica», ossia quei servizi prestati dietro remunerazione (anche sotto forma di prestazioni in natura) per la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione di messaggi di pubblicità politica.
Definizione di pubblicità politica
Il Regolamento UE 2024/900 amplia il concetto ricomprendendo anche messaggi veicolati via influencer o testimonial retribuiti.
Targeting e consegna
Con la novella UE si introducono limiti e obblighi specifici per l’uso di tecniche di targeting basate su dati personali o segmentazioni comportamentali nel contesto della pubblicità politica.
Obblighi di trasparenza e avviso
Il Regolamento prevede inoltre che ogni messaggio di pubblicità politica debba essere accompagnato da un avviso di trasparenza che indichi committenti/promotori, entità controllanti, periodo di diffusione, importi spesi o valori in natura, tecniche di targeting usate.
Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online
In applicazione del Regolamento UE 2024/900, la Commissione dovrà istituire un registro accessibile dove siano raccolti i messaggi e le relative informazioni per almeno 7 anni.
Ruolo delle piattaforme online di grandi dimensioni
La norma introduce inoltre responsabilità specifiche per «piattaforme online di dimensioni molto grandi» (Very Large Online Platforms) che distribuiscono messaggi di pubblicità politica, con un obbligo di diligenza rafforzato.
Libertà di espressione e media tradizionali
Il regolamento ribadisce che non pregiudica la libertà dei media, il pluralismo e non cambia le norme nazionali su finanziamento campagne, periodi di silenzio o donazioni, prevendendo in applicazione al principio di “non discriminazione e mercato interno” che i servizi di pubblicità politica transfrontalieri non possano subire discriminazioni basate sulla residenza dello sponsor o del prestatore di servizi.
Impatti per la radio e i media lineari in Italia
Per il settore radiofonico – spesso meno citato nei media digitali ma comunque parte integrante dell’ecosistema della comunicazione – il Regolamento UE 2024/900 comporta alcune implicazioni concrete.
Necessità di adeguare processi commerciali
Le emittenti dovranno rivedere i contratti di vendita di “spazi politici”, inserendo clausole di dichiarazione che il messaggio è pubblicità politica, che il committente è identificato, che non siano usate pratiche di micro-targeting non dichiarate. Anche le concessionarie radio e le piattaforme audio-digitali dovranno predisporre avvisi di trasparenza visibili e conservare dati per 7 anni.
Maggiore trasparenza nei messaggi e tracciabilità
Inoltre, gli spot politici (anche radiofonici) dovranno chiaramente essere identificati come tali. Fino ad oggi, in molti casi la distinzione fra messaggio commerciale e messaggio politico era grigia; il nuovo testo chiarisce che la promozione “politica” può assumere forme camuffate e va segnalata. Per le radio locali che operano in campagne elettorali o referendum, questo significa un onere aggiuntivo di compliance, ma anche un’opportunità per rinforzare la credibilità e il ruolo pubblico.
Coordinamento nazionale e regolamentazione complementare
Il regolamento impone inoltre una “norma minima” armonizzata; gli Stati membri possono però adottare disposizioni più rigorose. In Italia – dove già vigono norme sulla raccolta pubblicitaria politica nelle radio e televisioni – sarà necessario verificare l’adeguamento del quadro nazionale (TUSMAR e regolamenti Agcom). Le emittenti dovranno dialogare con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ma probabilmente anche con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per la determinazione delle modalità operative.
Questioni aperte e scenari per il futuro
“Il regolamento crea una pietra miliare, ma lascia aperti alcuni nodi tecnici e operativi”, commenta Alessio Negretti, giurista di Consultmedia. “Per esempio, quanto alla definizione di targeting ‘politico’ vs. ‘commerciale’, la linea fra messaggio politico e commerciale è spesso sottile (ad esempio, influencer, branded content, promozioni). Le emittenti devono quindi interpretare il confine operativo e definire quando uno spot è ‘politico’ e deve rientrare nel nuovo regime.
Applicazione ai mezzi analogici e territorio radiofonico
Inoltre, seppur menzionati esplicitamente (radio, tv, stampa) nel regolamento, la maggior parte del focus del regolamento appare sull’online. Le emittenti OTA (other the air: FM/DAB/DTT/sat) di linee guida specifiche per l’etichettatura e registrazione degli avvisi di trasparenza.
Tempistica operativa e registri
E ancora: il Regolamento UE 2024/900 richiede la predisposizione del registro europeo; spetterà alla Commissione definire i formati tecnici. Gli operatori radio-tv dovranno monitorare i provvedimenti attuativi per verificare impatti sull’infrastruttura audiovisiva locale o sulle grandi piattaforme radio online.
Costi e sostenibilità per PMI locali
Pur essendo previsto un principio di proporzionalità per micro, piccole e medie imprese, le emittenti radio locali potrebbero dover affrontare oneri per etichettatura, archiviazione, reportistica o adeguamento dei flussi commerciali”, osserva il giurista.
Ruolo della radio nel pluralismo e nell’informazione politica
Nondimeno, il Regolamento UE 2024/900 richiama espressamente il ruolo essenziale dei media, inclusa la radio, nei processi democratici, generando occasioni per le emittenti di rafforzare la loro funzione di “terzo pilastro” dell’informazione, specialmente in fase elettorale.
Una tappa chiave per il sistema media & pubblicità politica
Il Regolamento UE 2024/900 rappresenta un passaggio normativo fondamentale che avrà riverberi anche sul mercato radiotelevisivo italiano. L’obbligo di trasparenza, etichettatura e tracciabilità della pubblicità politica – insieme alla disciplina del targeting – pone la radiotelevisione davanti a un bivio: quella del mero esecutore di spazi pubblicitari tradizionali o quella del media proattivo, che innova i processi commerciali e rafforza il proprio ruolo civico e informativo.
Per le emittenti radio-tv italiane, la parola d’ordine è adeguamento, non resistenza
“Integrare tempestivamente i nuovi obblighi garantisce una compliance anticipata e può diventare elemento di competitività e reputazione, non solo un costo. Per gli organi regolamentari e le associazioni del settore, invece, si apre la stagione della guida operativa, affinché i media locali – radio e tv comprese – non restino ai margini del nuovo quadro europeo.
Fattore di differenziazione e sviluppo
In un’epoca in cui gli ascolti radio e gli investimenti pubblicitari cercano modelli sostenibili, la capacità di navigare efficacemente nel nuovo paradigma della pubblicità politica potrà diventare fattore di differenziazione e sviluppo.
La sfida è dunque aperta: più trasparenza, più responsabilità, ma anche più opportunità per la radio che saprà trasformare questi obblighi in un vantaggio competitivo”, conclude Negretti. (E.G. per NL)









































