Radio-Tv. Agcom, Del. n. 165/23/CONS: consultazione pubblica disciplina FSMAR sat e altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta

delibera 163/23/CONS

Oggetto di regolamentazione del provvedimento sottoposto a consultazione pubblica ex Delibera Agcom n. 165/23/CONS sono i servizi media audiovisivi (SMA) o radiofonici lineari via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica (streaming, compresa HBBTV), a circuito chiuso (cd. radio-tv in store) e a richiesta (on demand).

Il tema

Attraverso la Delibera n. 165/23/CONS, pubblicata oggi, Agcom ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di Regolamento che disciplina il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui agli articoli 18, commi 1 e 3, e 19 del Testo unico (D. Lgs. n. 208/2021), svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico.

Entro 15 settembre 2023

Il termine per far pervenire i propri contributi alla consultazione è il 15 settembre 2023.

Delibera n. 165/23/CONS: lo schema di Regolamento

Il Regolamento allegato alla Delibera n. 165/23/CONS si applica ai fornitori di SMA e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana ed ai servizi provenienti da Stati che siano parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera. Non si applica invece ai servizi di media audiovisivi che non sono ricevibili dal pubblico italiano o in uno degli altri Stati membri per mezzo delle apparecchiature di uso comune.

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento sottoposto a consultazione pubblica ex Delibera n. 165/23/CONS:
a) i servizi che non consistono nell’esercizio dell’attività radiotelevisiva, editoriale o comunque, attinente all’informazione e allo spettacolo, e i servizi che, pur rientrando in tale categoria, sono prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche;
b) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
– siti web gestiti da utenti commerciali che non offrono servizi di media;
– giochi online;
– programmi-dati;
c) servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Chi non può essere destinatario di titoli FSMA

Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di fornitore di servizi di media.

Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite

Vediamo nello specifico le categorie di fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici assoggettati alla nuova regolamentazione.
La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite è assoggettata ad autorizzazione, che può essere rilasciata a società di capitali o di persone:
a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento, incluse le società che si avvalgono di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondono programmi destinati a Stati che non siano parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera;
b) che hanno per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione e allo spettacolo;
c) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica

La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica è assoggettata ad autorizzazione che può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:
a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall’articolo 2;
b) che hanno per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione e allo spettacolo;
c) che offrono un servizio consistente nella fornitura di programmi organizzati in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a 24 ore settimanali o, in alternativa, diffondono almeno 2 edizioni giornaliere di notiziari sotto la responsabilità di un direttore di testata;
d) che si avvalgono di un’organizzazione aziendale con un numero minimo di 3 addetti con contratto a tempo indeterminato o determinato, incluse le collaborazioni coordinate e continuative;
e) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

Servizi di media audiovisivi o radiofonici a circuito chiuso

La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a circuito chiuso è assoggettata ad autorizzazione che può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:
a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 della delibera;
b) che hanno per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione o allo spettacolo;
c) che offrono un servizio consistente nella fornitura di programmi organizzati in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a ventiquattro ore settimanali e che includa notiziari, sotto la responsabilità di un direttore di testata, e comunicazioni commerciali;
d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, per ciascuna delle fattispecie sopra elencate, deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito web dell’Autorità e prevede l’espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento sottoposto a consultazione pubblica ex Del. 165/23/CONS e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I termini per il rilascio dell’autorizzazione

I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione sono fissati in 30 giorni prorogabili d’ufficio una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l’Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l’Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Durata autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui alla Del. 165/23/CONS in parola sono rilasciate per un periodo di 12 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione, con le stesse modalità previste per il rilascio della medesima.

Servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta

La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad autorizzazione generale. I fornitori di SMA o radiofonici a richiesta inviano all’Autorità una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Aventi titolo

L’autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:
a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 della Delibera;
b) che hanno per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione o allo spettacolo;
c) che offrono un catalogo di programmi identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio;
d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

Inizio attività

La segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante del soggetto interessato tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito web dell’Autorità e prevede l’espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento ex Del. 165/23/CONS e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima.

Carenza requisiti e presupposti

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, l’Autorità, in applicazione dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Autorità, con atto motivato, invita a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’Autorità dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto comunica l’adozione delle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Cataloghi

La fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell’ambito di un servizio già autorizzato non è assoggettata al regime giuridico dell’autorizzazione generale di cui al articolo ed è notificata all’Autorità attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito web istituzionale.

Trasmissioni transfrontaliere

La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, è subordinata alla notifica all’Autorità dell’esercizio della propria attività sul territorio nazionale attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito web dell’Autorità.

FSMA europei

La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all’Unione europea, è subordinata alla notifica all’Autorità dell’esercizio della propria attività sul territorio nazionale attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito web dell’Autorità. L’attività oggetto di notifica di cui ai commi 1 e 2 della Delibera in questione, è assoggettata alle disposizioni recate dall’articolo 7 del Testo unico. (G.S. per NL)

Documentazione Del. 165/23/CONS

Allegato A:  Schema sottoposto a consultazione pubblica

Allegato B:  Modalità di consultazione

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