Agcom – Delibera N. 70/11/CONS

Ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112”

 
L’AUTORITÀ
 
NELLA sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 Luglio 1997, n. 177;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 9 Agosto 1990, n. 185;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 e, in particolare, l’art. 8-novies, come modificato dall’art. 45, comma 1, della legge 88/2009;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 004, n. 112”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 264/05/CONS recante “Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante “Atto di indirizzo . Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 29 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 322/06/CONS del 30 maggio 2006, recante “Approvazione dei programmi tecnici di "RAI" e "RTI" ai sensi della delibera 136/05/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
VISTA la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006 recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione”, sottoposta all’intesa del Ministro delle comunicazioni;
VISTA la delibera n. 540/06/CONS, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 14 ottobre 2006;
VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007;
VISTA la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007 recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007;
VISTA la delibera n. 645/07/CONS recante “Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 – Suppl. Ordinario n.212;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, ed in particolare , i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali , nonché le misure volte a facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti consistenti nell’obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi, di cui all’allegato A alla citata delibera ;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;
VISTA la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante “Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, e , in particolare, gli articoli 4 e 5 , concernenti le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;
VISTA la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, recante “Procedimento per l’individuazione dei mercati rilevanti nell’ambito del sistema integrato delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010;
VISTA la comunicazione del 29 ottobre 2010 (prot. n. 63120), con la quale la società R.T.I. S.p.a. ha prospettato all’Autorità l’intenzione di avvalersi della società Publitalia’80, concessionaria per la raccolta pubblicitaria dei propri canali analogici diffusi in simulcast, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta gratuita erogata su reti televisive digitali terrestri e della società Digitalia, costituita in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta a pagamento su reti digitali terrestri, illustrando le ragioni di tale nuova organizzazione;
VISTA la lettera dell’Autorità del 14 dicembre 2010 (prot. n. 71894) con la quale è stato comunicato alla società R.T.I. S.p.a. che la modalità organizzativa prospettata, alla luce dell’evoluzione dello scenario tecnologico e di mercato e delle risultanze dell’analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell’ambito del SIC, non appare in pregiudizio della ratio delle misure adottate dall’Autorità con la delibera n. 136/05, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione e non discriminazione previsti dalla citata delibera in capo alla concessionaria Publitalia;
CONSIDERATA la necessità di effettuare una ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalità di attuazione alla luce della clausola di rivedibilità di cui all’articolo 3 della medesima delibera e delle rilevanti novità del quadro normativo, regolamentare, tecnologico e di mercato relativo alla radiodiffusione televisiva intervenute dopo l’adozione della citata delibera, al fine di individuare quelle che risultano tuttora vigenti;
VISTA la relazione all’uopo predisposta dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1, relativa all’obbligo imposto a RAI ed RTI di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, è stata attuata nell’ambito delle prescrizioni stabilite dalla delibera n. 322/06/CONS del 30 maggio 2006 e che la materia è oggi regolamentata dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, in armonia con il nuovo quadro normativo e regolamentare dettato dalla legge 101/2008 e successive modificazioni, dalla delibera n. 181/09/CONS e dalla delibera n. 497/10/CONS, con le quali sono state introdotte ulteriori misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza che perdureranno per i cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale;
CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa all’obbligo imposto a RAI ed RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell’ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, è stata attuata conformemente alle prescrizioni stabilite dapprima dalla delibera n. 264/05/CONS e poi dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS e mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, cui si aggiunge l’ulteriore obbligo previsto dalle delibere n. 181/09/CONS e n. 497/10/CONS, in caso di aggiudicazione del 5° multiplex nazionale DVB-T che perdurerà per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale;
CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, alla luce di quanto stabilito dal paragrafo 138 della delibera in questione, secondo il quale “appare ragionevole e proporzionato rispetto allo scopo una misura asimmetrica che riduca temporaneamente
i limiti di affollamento pubblicitario per i programmi diversi dal simulcast, equiparandoli a quelli previsti per la concessionaria pubblica per un periodo limitatO nel tempo – fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – e rivedibile, ferma restando la riserva di legge per limitazioni strutturali e permanenti nella disciplina dei limiti di affollamento pubblicitario”, mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;
CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), n. 1, relativa all’obbligo imposto a RAI di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri, non ha acquistato efficacia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della delibera in questione, non essendo stata trasfusa nel Contratto di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazione e la RAI ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007, ma che la stessa è stata realizzata dalla RAI – in via di fatto – limitatamente all’obbligo di diffusione di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience, attraverso la diffusione del canale digitale terrestre “Rai 4”;
CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1, relativa all’obbligo imposto a RTI di avvalersi di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast, misura attuata dalla società obbligata attraverso la costituzione della società Digitalia secondo il calendario previsto dall’articolo 2, comma 3, è da intendersi abrogata – giusta lettera inviata dall’Autorità alla società RTI in data 14 dicembre 2010 – sulla base della clausola di rivedibilità stabilita dall’articolo 3, comma 1, della delibera stessa ed alla luce dell’evoluzione dello scenario tecnologico determinatosi nel periodo successivo all’adozione della delibera, che vede la diffusione della televisione analogica terrestre orami residuale rispetto alla diffusione della televisione digitale terrestre, e di quello di mercato nonché delle risultanze dell’analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell’ambito del SIC di cui alla delibera n. 555/10/CONS;
CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), relativa all’obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall’articolo 2, comma 6, della delibera stessa, alla luce di quanto stabilito dal paragrafo 141 della delibera in questione secondo il quale “una misura che può ritenersi proporzionata e adeguata allo scopo perseguito consiste nel monitorare le condotte commerciali della concessionaria di pubblicità notificata, con particolare riferimento all’eventuale esistenza di sconti personalizzati e modalità di vendita a pacchetto: in tal modo l’operatore può collocare congiuntamente a spazi televisivi di maggiore ascolto fasce di minore attrattiva per l’investitore, impedendogli, di fatto, di diversificare il proprio investimento su diversi editori o mezzi di trasmissione. Pertanto, si ritiene opportuno imporre alla concessionaria di pubblicità la trasmissione all’Autorità della documentazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari, onde verificare la trasparenza e non discriminazione delle condotte commerciali”, deve intendersi vigente a tutela degli operatori nuovi entranti del digitale terrestre fino alla cessazione delle trasmissioni televisive analogiche;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;
 
DELIBERA
 
Articolo 1
1. Sulla base della ricognizione delle misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 e delle sue modalità di attuazione, come illustrata nelle premesse, si intendono tuttora in vigore le seguenti misure:
a) la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa all’obbligo imposto a RAI e RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell’ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, conformemente alle prescrizioni stabilite dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS, la quale mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;
b) la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, la quale mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;
c) la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2) , relativa all’obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall’articolo 2, comma 6, della delibera stessa, la quale mantiene la sua vigenza fino alla cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.
2. Si intende abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS.
La presente delibera è notificata alle Società Rai SpA, R.T.I. SpA e Publitalia ‘80 SpA ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale dell’Autorità e sul sito web www.agcom.it.
 
Roma, 16 febbraio 2011
 
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

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