Radio. Contributi DPR 146/2017: per TAR “non veridicità” amministrativa non coincide col falso penale. Con effetti rilevanti per emittenti

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Una recentissima sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto rilevante per le emittenti locali: l’archiviazione penale per falso non neutralizza automaticamente gli effetti amministrativi di una dichiarazione non veritiera resa nella domanda per l’accesso ai contributi ex DPR 146/2017.

Sintesi

Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce che, nelle procedure per l’accesso ai contributi alle emittenti locali ex DPR 146/2017, la non veridicità amministrativa di una dichiarazione non coincide con il falso penalmente rilevante.
Il Collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato l’esclusione di un’emittente radiofonica dalla graduatoria, ritenendo che la complessità della piattaforma SICEM non esonerasse il dichiarante dall’obbligo di inserire dati corretti.
L’archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare gli effetti dell’art. 75 del DPR 445/2000, che collega la decadenza dai benefici alla mera non veridicità oggettiva della dichiarazione, indipendentemente dall’accertamento del dolo.
La decisione ribadisce il principio di autoresponsabilità del dichiarante e conferma che, una volta accertata la difformità rilevante dei dati, l’esclusione e gli ulteriori effetti previsti dalla legge costituiscono conseguenze vincolate.
Per radio e televisioni locali, la sentenza rafforza il principio secondo cui la correttezza delle autodichiarazioni rappresenta un requisito essenziale per l’accesso ai contributi pubblici.

Il caso: esclusione dai contributi radio commerciali

La vicenda nasce dall’esclusione di una emittente radiofonica locale dalla procedura per l’assegnazione dei contributi alle emittenti radiofoniche commerciali per l’annualità 2023, disciplinata dal DPR 146/2017. Il Ministero aveva motivato l’esclusione richiamando la non veridicità dei dati dichiarati nella domanda, con particolare riferimento al personale dipendente, alla reiterazione di irregolarità e all’omessa indicazione di dati relativi alla cassa integrazione.
La società aveva impugnato l’atto espulsivo, le graduatorie provvisorie e definitive e, successivamente, i provvedimenti collegati alle annualità 2024 e 2025, adottati in applicazione dell’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000.

La difesa dell’emittente: errore materiale, non mendacio

La tesi della ricorrente era lineare: le difformità non avrebbero integrato dichiarazioni mendaci, ma meri errori materiali derivanti dai limiti della piattaforma SICEM. Secondo tale prospettazione, il sistema non avrebbe consentito di rappresentare correttamente le variazioni di qualifica intervenute durante il rapporto di lavoro, né le modifiche dell’orario o della percentuale part-time.
L’emittente richiamava inoltre l’esito del procedimento penale per falso, concluso con archiviazione, sostenendo che tale esito avrebbe escluso non solo il dolo, ma anche la stessa non veridicità delle dichiarazioni.

TAR: SICEM è una procedura complessa…

Il TAR ha respinto questa impostazione: secondo il Collegio, la piattaforma SICEM consentiva l’inserimento corretto dei dati richiesti, comprese le variazioni intervenute nei rapporti di lavoro, attraverso la creazione di più segmenti contrattuali riferiti ai diversi periodi e alle relative qualifiche. La ricorrente, osserva il TAR, aveva progressivamente abbandonato la tesi dell’impossibilità tecnica, sostenendo piuttosto la complessità operativa e la scarsa intuitività del sistema.

… ma non impediva l’inserimento corretto

Ma, per il giudice amministrativo, una difficoltà di compilazione non equivale ad un impedimento tecnico insuperabile. E’ un passaggio importante per il settore: nelle procedure contributive digitalizzate, la piattaforma può essere complessa, tuttavia ciò non esonera l’operatore professionale dall’obbligo di rappresentare correttamente i dati rilevanti.

Il cuore della sentenza: falso penale e non veridicità amministrativa non sono la stessa cosa

Il punto più rilevante della decisione, tuttavia, riguarda la distinzione tra falso penale e non veridicità amministrativa. Il TAR afferma che l’art. 75 DPR 445/2000 ricollega la decadenza dai benefici alla mera non veridicità oggettiva della dichiarazione, senza richiedere necessariamente l’accertamento del dolo. È sufficiente anche una condotta connotata da colpa grave o comunque da violazione dei doveri di diligenza gravanti sul dichiarante.

Autoresponsabilità del dichiarante

La sentenza richiama il principio di autoresponsabilità del dichiarante: chi utilizza dichiarazioni sostitutive in procedure amministrative semplificate sopporta le conseguenze delle inesattezze dichiarative. In altri termini, nel procedimento amministrativo non è necessario dimostrare che l’emittente abbia agito con volontà fraudolenta. È sufficiente che il dato immesso nel sistema sia oggettivamente difforme dal reale e che tale difformità non sia scusabile secondo i parametri di diligenza richiesti ad un operatore professionale.

Perché l’archiviazione penale non salva la domanda amministrativa

La parte più interessante per gli operatori dell’orientamento è il rapporto tra procedimento penale per falso e procedimento amministrativo: i giudici amministrativi chiariscono che non può essere condivisa l’assimilazione tra la nozione amministrativa di non veridicità e quella penalistica di falsità. I reati contro la fede pubblica richiedono la compresenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del dolo; l’illecito amministrativo ex art. 75 DPR 445/2000, invece, prescinde dall’accertamento dell’elemento psicologico.
Di conseguenza, l’archiviazione penale non incide automaticamente sulla legittimità dell’esclusione amministrativa.

Le percezioni

“Nel caso esaminato, il TAR osserva che il provvedimento di archiviazione del G.I.P. andava letto anche alla luce della specifica fattispecie contestata, cioè l’indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., che presuppone l’effettiva percezione del contributo. Poiché l’effettiva percezione del contributo costituisce elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p., il reato non si era perfezionato. Ciò non elimina però la valutazione amministrativa sulla non veridicità dei dati dichiarati”, commenta l’avvocato Stefano Cionini, co-founder di MCL Avvocati Associati e partner di Consultmedia.

Il diritto penale è extrema ratio, l’amministrativo tutela l’affidabilità della procedura

“La distinzione ha un rilievo sistematico: nel penale il falso richiede un livello di offensività superiore, coerente con il principio di extrema ratio e con la frammentarietà dell’intervento penalistico. Serve il quid pluris rappresentato dal dolo. Nel diritto amministrativo contributivo, invece, la funzione è diversa: non punire penalmente una condotta, ma preservare l’affidabilità della procedura, la correttezza della graduatoria e la parità di trattamento tra operatori. Per questo la non veridicità amministrativa è una categoria autonoma: può produrre effetti espulsivi e decadenziali anche quando non sussistono gli estremi del reato“, osserva Cionini.

Recidiva dichiarativa e professionalità dell’operatore

Il TAR respinge anche la censura di disparità di trattamento: secondo il Collegio, le situazioni richiamate dall’emittente non erano sovrapponibili, perché nel caso esaminato vi era stata la reiterazione dell’inserimento di dati non veritieri in due annualità consecutive. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a differenziare la posizione dell’operatore rispetto ad altri casi di inesattezze isolate.

Imperizia particolarmente grave e non scusabile

Nel dettaglio, la reiterazione non viene letta come prova di un malfunzionamento sistemico della piattaforma, ma come indice di imperizia particolarmente grave e non scusabile, anche in considerazione della qualificazione professionale del soggetto e della sua esperienza nel settore. È un inciso di forte impatto per le emittenti: l’esperienza settoriale non attenua la responsabilità dichiarativa, ma può anzi rafforzare il livello di diligenza richiesto.

Nessuno spazio per una misura meno afflittiva

Altro punto decisivo: una volta accertata la non veridicità, l’Amministrazione non dispone di margini di discrezionalità. Il TAR afferma che l’effetto espulsivo previsto dall’art. 75 DPR 445/2000 è vincolato. Non è quindi possibile graduare la misura, sostituirla con una rettifica del punteggio o applicare una sanzione meno afflittiva. “Questo passaggio incide direttamente sulla gestione delle domande ex DPR 146/2017: se la difformità viene qualificata come non veridicità dichiarativa rilevante, la conseguenza non è la semplice rideterminazione del punteggio, ma la decadenza o esclusione dal beneficio, illustra il legale di MCL Avvocati Associati.

L’effetto biennale: il comma 1-bis dell’art. 75 DPR 445/2000

La decisione conferma anche la legittimità dei successivi provvedimenti di esclusione dalle procedure di attribuzione dei contributi relative alle annualità successive. Il TAR richiama l’art. 75, comma 1-bis, DPR 445/2000, secondo cui la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrente dall’atto di decadenza.

Effetto legale, tipico e vincolato

Una volta ritenuto legittimo il provvedimento presupposto, l’Amministrazione era quindi tenuta a dichiarare l’inammissibilità delle ulteriori domande per il periodo previsto dalla norma, con conseguente inammissibilità delle domande presentate per le annualità 2024 e 2025. Anche in questo caso il TAR qualifica l’effetto come legale, tipico e vincolato.

La lezione per le emittenti locali

La sentenza offre un’indicazione molto chiara agli operatori radiofonici e televisivi che partecipano alle procedure contributive: la domanda non è un adempimento meramente compilativo. È una dichiarazione amministrativa rilevante, resa in un procedimento che incide sulla distribuzione di risorse pubbliche e sulla posizione comparativa degli altri concorrenti”, puntualizza Stefano Cionini.

I dati dichiarati determinano il diritto al contributo

“Nel sistema del DPR 146/2017, i dati sul personale, sulle qualifiche, sui rapporti di lavoro, sulle ore e sulle eventuali sospensioni non sono elementi accessori, ma componenti essenziali della formazione del punteggio e quindi della graduatoria. L’errore può essere rettificabile quando resta nell’area dell’inesattezza isolata o dell’integrazione istruttoria. Ma quando assume la forma di dato oggettivamente difforme dal reale, reiterato e incidente sulla procedura, può diventare non veridicità amministrativa con effetto espulsivo”, conclude l’avvocato.

Una sentenza che irrigidisce il perimetro della diligenza

Per il comparto radiotelevisivo locale, la decisione non introduce un principio nuovo, ma ne ribadisce uno spesso sottovalutato: la semplificazione amministrativa non riduce la responsabilità del dichiarante. Al contrario, il sistema delle autodichiarazioni trasferisce sull’operatore un onere qualificato di correttezza, verifica e tracciabilità dei dati.

Logiche diverse

Il messaggio del TAR è netto: il procedimento penale per falso e quello amministrativo rispondono a logiche diverse. L’assenza di reato non implica automaticamente la correttezza amministrativa della dichiarazione. E la complessità della piattaforma non basta, da sola, a trasformare un dato inesatto in errore scusabile.
Per le emittenti, la conseguenza pratica è evidente: nelle domande contributive, soprattutto quando incidono sui punteggi comparativi, la compliance documentale non è più un presidio formale. È una condizione di accesso al beneficio.

Podcast

Qui per ascoltare il podcast dell’articolo. (E.L. per NL)

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