Radio. DAB+: manifestazione interesse per attribuzione reti nazionali n. 1 e n. 3. Rimessa in discussione da TAR assegnazione a Eurodab e RAI

eurodab e rai

Eurodab e RAI in lizza per il diritto d’uso DAB relativo alla rete nazionale n. 3.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy – DGSCERP, in attuazione alla sentenza TAR Lazio n. 12281/2023, ha avviato la procedura per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa manifestazione di interesse per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali n. 1 e n. 3 per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB, ai sensi della delibera Agcom 286/22/CONS “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”.

DAB senza pace

Per comprendere la ratio della nuova richiesta di manifestazione di interesse facciamo un passo indietro, fino alla procedura di attribuzione dei diritti d’uso nazionali che aveva condotto all’attribuzione dei diritti d’uso ai consorzi DAB Italia (rete 2), Eurodab Italia (rete 3) e RAI (rete 1).

Eurodab e RAI 

Procedura finita sotto i riflettori del TAR Lazio a seguito del ricorso introdotto dalla concessionaria pubblica.

Attribuzioni dirette…

Si ricorderà, infatti, che la procedura di assegnazione dei diritti d’uso ai consorzi nazionali si era conclusa con attribuzioni dirette, senza beauty contest, in quanto tre erano i titoli e tre i richiedenti.
Alla società consortile Eurodab Italia era quindi stato attribuito il diritto d’uso della rete 3, mentre alla RAI la rete 1 e a DAB Italia la rete 2.

… ma non condivise

RAI, tuttavia, aveva contestato l’intero procedimento amministrativo, lamentando il fatto che la sua preferenza era per la rete 3, che quindi avrebbe dovuto essere assegnata dopo una procedura competitiva con Eurodab Italia, che pure l’aveva domandata per prima.

Eurodab e RAI: la decisione sulla rete 3

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di RAI, limitatamente ai provvedimenti di attribuzione della rete 1 e della rete 3 (attuata attraverso il parametro cronologico della presentazione della domanda), mentre non aveva ritenuto ammissibile la richiesta di annullare l’assegnazione della rete 2 (DAB Italia), in quanto non controversa.

Le motivazioni

Interessanti le motivazioni dei giudici amministrativi di primo grado con la sentenza pubblicata il 20/07/2023, che formano un precedente importante anche per le procedure relative alle attribuzioni dei diritti d’uso ai consorzi locali, che commentiamo insieme all’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, partner esclusivo per l’Area Affari Legali di Consultmedia.

Riassunto della vicenda

Nel merito, il TAR nella sentenza 12281/2023 ha ritenuto che l’argomento di doglianza con il quale era dedotta la violazione dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208 – che, con specifico riferimento alla assegnazione delle frequenze radiofoniche, prevede che ‘l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati’ – fosse fondato”, spiega l’avvocato.

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MCL Avvocati Associati

I criteri pubblici

Secondo il TAR, infatti, “il menzionato art. 50, comma 2, nel prevedere, in ossequio alle esigenze di trasparenza e imparzialità, la previa pubblicità dei criteri di assegnazione (“criteri pubblici”), fissa il principio secondo il quale l’attribuzione delle frequenze è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicità, da parte dell’amministrazione procedente, dei criteri (obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati) cui la medesima intenda attenersi ai fini dell’attribuzione delle “radiofrequenze” – e, quindi, delle reti trasmissive – a favore degli operatori del settore.

Prima, non dopo

Ne derivava quindi “che, nel caso di specie, a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione avrebbe dovuto fissare e rendere noti – in un momento antecedente all’adozione dei provvedimenti di assegnazione – i criteri in base ai quali sarebbe stata effettuata l’associazione delle tre reti pianificate dall’Autorità”.

Il difetto del Ministero

“Viceversa – spiega il TAR nella sentenza esaminata –  il Ministero resistente è venuto meno a tale obbligo, posto che il criterio seguito ai fini dell’assegnazione delle reti in questione è stato esplicitato solo in occasione dell’emanazione del secondo provvedimento di assegnazione, nella cui parte motiva il Ministero ha chiarito, per la prima volta, di avere utilizzato il “criterio oggettivo della priorità temporale della domanda presentata dall’operatore di rete”.

Eurodab e RAI: l’attribuzione della rete 3

Né poteva “ritenersi che il menzionato art. 50, comma 2, si limiti a prevedere l’indicazione ex post del criterio seguito, come sostenuto dalla controinteressata Eurodab (“l’art.50, comma 2, del D.Lgs.n.208/2021, a ben vedere, non prescrive un obbligo di predeterminazione dei criteri, bensì stabilisce unicamente l’obbligo per l’amministrazione di disporre l’assegnazione delle reti evidenziando i criteri utilizzati nella scelta e questi devono risultare come obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Ebbene, questa individuazione di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori emerge chiaramente dalla motivazione del provvedimento impugnato”).

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