Tv. Giunco (Ass. Tv Locali Confindustria): sentenza 7880 CdS su DPR 146/2017 valuta teoria non situazione reale. Ora però occorre ragionare

7880, Maurizio Giunco, DL Rilancio, scalino preferenziale

Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato N. 7880/2022 (avvenuta il 9/9/2022 e ripresa per primo da NL), che ha censurato alcuni aspetti applicativi del DPR 146/2017 (regolante “i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”), ospitiamo i pareri dei principali attori del settore televisivo locale.

Giunco (Ass. Tv Locali Confindustria) su sentenza 7880/2022

Partiamo da Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione Tv Locali di Confindustria.
Pur non condividendo molte motivazioni della sentenza 7880/2022, come Associazione Tv Locali di Confindustria, prendiamo atto della cristallizzazione dei più importanti elementi di valutazione del DPR 146/2017. Mi riferisco ai criteri dei dipendenti e degli ascolti ed in particolare di quest’ultimi. E’ infatti evidente che il dato d’ascolto Auditel è l’indicatore più oggettivo possibile, in quanto è un valore non alterabile artificiosamente. Il Consiglio di Stato, con la sua decisione, salva questi elementi di determinazione, ponendo l’accento sostanziale sul divisore tra le emittenti che beneficiano del 95% dello stanziamento e quelle che si spartiscono il residuo 5%”, esordisce l’esponente del principale sindacato di categoria.

Distorsione del quadro fattuale

A nostro avviso, con la sentenza 7880, i giudici amministrativi si sono limitati ad una lettura asettica del Regolamento; un’analisi che conduce, inevitabilmente, ad una distorsione del contesto reale. Il CdS sostiene che la “previsione di uno scalino preferenziale, senza accorgimenti idonei a garantire il finanziamento di una pluralità di operatori in ciascun ambito regionale, permette di riservare la contribuzione, nell’ambito del singolo mercato locale, in favore di una sola impresa (o di un numero di emittenti insufficiente per la tutela del pluralismo informativo), configurando, pertanto, aiuti illegittimi (anche) sul piano concorrenziale”.

L’informazione locale non è uguale dappertutto

La realtà – che non emerge dal ragionamento del collegio giudicante – è, però, un’altra. E’ notorio che, nei territori meno popolosi, l’informazione nazionale sia meno presente: lì esiste ancora un forte spirito di appartenenza (se sei interessato alle notizie della Lombardia, guardi un tg nazionale; se vuoi quelle della Basilicata, segui per forza il tg di una tv locale). E, soprattutto, la presenza di tv locali è notevolmente inferiore. Basta contare il numero di emittenti presenti in Sardegna o in Basilicata e raffrontarle con quelle presenti in Lombardia o in Veneto.

Dati alla mano

Laddove, ad esempio, si considerano penalizzate le emittenti dei territori meno popolosi, dati alla mano, basterebbe verificare i posizionamenti di Videolina, in Sardegna (2^ posizione) a fronte di 1.590.000 abitanti; Primocanale, in Liguria (15^ posizione) a fronte di 1.509.000 abitanti; La C (39^ posizione), Video Calabria (49^ posizione), TEN (64^ posizione) in Calabria, con 1.860.000 abitanti; Rete 8 (48^ posizione), in Abruzzo, 1.498.000 abitanti; Tele 4 (69^ posizione), in Friuli, con 1.195.000 abitanti; Le cronache (94^ posizione), in Basilicata, con 538.000 abitanti.

Vasi comunicanti

Inoltre, con la sentenza 7880, il CdS non ha valutato che diverse tv collocate oltre la linea di demarcazione (100^ posizione) sono poi via via rientrate tra le prime 100, avvalorando con ciò le finalità del DPR 146/2017.

Norma virtuosa

Lo spirito della norma – e quindi del conseguente regolamento – è infatti proprio quello di premiare le emittenti più performanti ed incentivare le altre a migliorare contenuti (spesso inesistenti). Soggetti che hanno investito, creato occupazione, generato ascolti, svolgono un reale ruolo di pubblica utilità.

Il bicchiere mezzo vuoto

Riteniamo che il Consiglio di Stato si sia limitato ad un’analisi degli elementi di potenziale criticità del regolamento, senza però aver effettuato una concreta analisi sul campo dei risultati fin qui ottenuti dall’applicazione del DPR 146/2017.

Architettura DPR 146/2017 rafforzata

Volendo comunque effettuare un’analisi, seppur ancora sommaria, della sentenza 7880, va comunque considerato che, pur avendo annullato il comma 2 dell’art. 6 del DPR 146/2017, essa ha ulteriormente legittimato l’architettura del regolamento stesso.

Rischi concreti di mancanza di misure di sostegno

Ora, però, è chiaro che la restituzione di parte delle annualità 2016 e 2017 potrebbe provocare un grave impatto sulle aziende che hanno percepito a suo tempo i contributi. Di ciò è consapevole anche il Consiglio di Stato, tanto che il medesimo precisa che ciò debba avvenire in compensazione sui prossimi contributi. E su questo aspetto che bisogna ora lavorare”, conclude Giunco. (E.L. per NL)

 

 

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