DTT. Canoni diritto d’uso 2022-2023-2024-2025: botta spalmata in 18 mesi per operatori di rete. Confermati sconti ed esenzione comunitarie

2022-2023-2024-2025, antenne tv

Con il decreto del 22/12/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ridefinisce in modo organico il regime dei contributi dovuti dagli operatori di rete televisivi per i diritti d’uso delle frequenze digitali terrestri.
Il provvedimento, che abroga il DM 17/04/2023, stabilisce valori e criteri applicabili per gli anni 2022-2023-2024-2025, tenendo conto del refarming della banda 700 MHz, della riduzione del numero delle reti, dell’aumento del valore economico dello spettro e del vincolo di finanza pubblica. Confermati i meccanismi premianti per la cessione di capacità trasmissiva e per l’uso della tecnologia DVB-T2.

Sintesi

Con il decreto del 22/12/2025 il MIMIT ridefinisce in modo organico il regime dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali terrestri per il periodo 2022-2025, superando l’incertezza seguita alla sospensione del DM 17/04/2023.
Il provvedimento tiene conto del refarming della banda 700 MHz, della riduzione del numero delle reti e dell’aumento del valore economico dello spettro, nel rispetto del vincolo di finanza pubblica di 32,8 milioni di euro annui.
Per le reti nazionali sono previsti valori di riferimento in forte crescita, con aliquote differenziate tra il 2022 e il triennio 2023-2025.
L’aumento è giustificato dalla maggiore scarsità della risorsa frequenziale.
Restano confermati gli sconti per la cessione di capacità trasmissiva a terzi.
Confermato anche il meccanismo premiante per l’uso della tecnologia DVB-T2.
Per le reti locali il decreto distingue tra frequenze pre-refarming e nuove assegnazioni.
I contributi sono differenziati per regione e area tecnica e proporzionati alla popolazione servita.
Ribadite le esenzioni per le emittenti comunitarie senza scopo di lucro.
I pagamenti sono diluiti nel tempo fino a 18 mesi, per attenuare l’impatto finanziario sui broadcaster.

Un decreto “ponte” dopo lo stop del 2023

Il decreto ministeriale del 22/12/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29/01/2026) interviene per chiudere definitivamente una fase di incertezza regolamentare apertasi con la sospensione del DM 17/04/2023. Il nuovo testo non si limita a correggere il passato, ma costruisce un quadro stabile e pluriennale, estendendo la disciplina anche alle annualità 2022-2023-2024-2025, sulla base di dati aggiornati forniti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Certezze per gli operatori di rete

La scelta risponde all’esigenza di dare certezza agli operatori di rete, nazionali e locali, dopo il profondo riassetto dello spettro conseguente alla liberazione della banda 700 MHz ed alla prospettiva del passaggio completo al T2.

Il vincolo di bilancio resta la stella polare

Il cuore del provvedimento resta l’articolo 1, comma 174, della legge di stabilità 2016, che impone allo Stato entrate complessive annue non inferiori a 32,8 milioni di euro derivanti da contributi e diritti amministrativi. Tenuto conto delle somme già dovute per diritti amministrativi e ponti radio, il decreto, infatti, fissa: per il 2022 un obiettivo di introito da contributi pari ad almeno 30,15 milioni di euro; per il triennio 2023-2025 un obiettivo medio annuo di 31,25 milioni di euro. È su questa base che vengono determinate le nuove aliquote applicate ai ricavi medi degli operatori.

Reti nazionali: valori in forte crescita per il periodo 2022-2023-2024-2025

Per gli operatori di rete nazionali, il decreto individua due distinti regimi. Per il 2022, il valore di riferimento per ciascun multiplex nazionale è fissato in 3.356.387 euro, ottenuto applicando un’aliquota del 13,98% ai ricavi medi del triennio 2019-2021. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, il valore sale a 4.132.304 euro per rete, con un’aliquota del 17,8% applicata ai ricavi medi del biennio 2022-2023.

Le giustificazioni per l’aumento

L’aumento viene giustificato dal Ministero con due elementi strutturali: la riduzione del numero complessivo delle reti disponibili e il conseguente incremento del valore economico dello spettro televisivo residuo.

Sconti confermati per concorrenza e innovazione

Accanto all’inasprimento delle aliquote, il decreto conferma integralmente i meccanismi premianti già previsti dalla normativa precedente. Gli operatori che cedono capacità trasmissiva a soggetti terzi non appartenenti allo stesso gruppo beneficiano di riduzioni del contributo pari: al 20% in caso di cessione tra il 30% e il 50% della capacità; al 40% per cessioni tra il 50% e il 75%; al 60% per cessioni tra il 75% e il 100%.

Incentivazione all’innovazione tecnologica

A questi si aggiunge uno sconto ulteriore del 20% per ciascuna rete gestita e utilizzata in modalità DVB-T2, confermando l’orientamento del legislatore a incentivare l’innovazione tecnologica.

Operatori locali: differenziazione territoriale e nuove aree tecniche

Per le reti locali il decreto distingue nettamente tra: frequenze pre-refarming, valide solo per il 2022; frequenze di nuova assegnazione, applicabili dal 2022 al 2025. Nel primo caso, i valori di riferimento sono definiti regione per regione, sulla base dei ricavi medi 2019-2021 ponderati sulla popolazione. Nel secondo, i valori sono stabiliti per area tecnica, distinguendo tra reti di primo livello e reti di secondo livello, come dettagliato nelle tabelle allegate al provvedimento (in calce al presente articolo per la consultazione).

Adeguamento alla struttura del mercato locale

Le aliquote teoriche sono fissate al 50% per le frequenze cessate nel 2022 e al 10% per le nuove assegnazioni, ma il decreto prende atto che, in virtù della struttura del mercato locale, gli operatori accederanno quasi integralmente allo sconto massimo del 60%, portando l’aliquota effettiva rispettivamente al 20% e al 4%.

Il criterio demografico come correttivo

Elemento centrale del calcolo resta la proporzionalità alla popolazione servita. Tutti i contributi sono commisurati agli abitanti del bacino di riferimento, secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2022. Per le situazioni di copertura locale “parziale”, tipiche del periodo di transizione del 2022, il decreto conferma l’utilizzo del 50% della popolazione delle circoscrizioni interessate, in continuità con i precedenti provvedimenti.

Esenzioni e regime agevolato

Viene ribadita l’esenzione totale dal pagamento dei contributi per le associazioni, fondazioni e cooperative senza scopo di lucro che utilizzano le frequenze esclusivamente per la diffusione di programmi di emittenti televisive comunitarie. Si tratta di una conferma significativa, che tutela il pluralismo locale e il ruolo delle televisioni a carattere sociale e culturale.

Pagamenti diluiti in 18 mesi (ma in maniera non uniforme)

Sul piano operativo, il decreto introduce una scansione temporale differenziata: per il 2022 il pagamento deve avvenire entro 60 giorni; per il 2023 entro 180 giorni; per il 2024 entro 12 mesi; per il 2025 entro 18 mesi. Una dilazione che attenua l’impatto finanziario dell’aumento dei canoni, pur mantenendo invariato l’obiettivo di gettito per l’erario.

Tra necessità e sostenibilità

Il decreto del 22/12/2025 segna un passaggio chiave nella ridefinizione del valore economico dello spettro televisivo digitale in Italia. Da un lato, l’aumento delle aliquote riflette la scarsità crescente della risorsa frequenziale dopo il refarming; dall’altro, la conferma degli sconti per concorrenza e DVB-T2 dimostra la volontà del legislatore di non comprimere eccessivamente la sostenibilità industriale degli operatori.

Equilibrio complesso

Ne emerge un equilibrio complesso, tipico della fase post-700 MHz: più oneri strutturali per le reti, ma anche incentivi mirati a favorire apertura del mercato, innovazione tecnologica e stabilità regolamentare.

Prospettive

Un quadro che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe accompagnare il sistema televisivo terrestre fino al 2025, in attesa dei prossimi, inevitabili, ripensamenti sul futuro dello spettro.

Il testo del DM 22/12/2025

Qui per consultare il DM 22/12/2025. (E.G. per NL)

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