Diritto industriale. Marchi radiofonici e identità territoriale (nomi di città): i limiti della tutela quando il segno nasce descrittivo

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Una recente decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) interviene su un tema di grande interesse per il comparto mediatico: la protezione dei marchi radiofonici costruiti attorno a denominazioni geografiche (nomi di aree, città, regioni, ecc.) ed il loro effettivo perimetro di tutela in un mercato caratterizzato da forte prossimità territoriale, affinità di servizi e crescente affollamento dei segni distintivi.

Sintesi

La decisione dell’UIBM chiarisce i limiti di tutela dei marchi radiofonici fondati su denominazioni geografiche, sempre più diffusi nel comparto locale.
Pur operando nello stesso settore e sul medesimo territorio, l’identità dei servizi non comporta automaticamente confondibilità tra i segni.
Secondo l’Ufficio, marchi composti da elementi descrittivi come “radio” e da riferimenti territoriali presentano una capacità distintiva intrinsecamente debole.
Ne deriva una protezione giuridica ristretta, che non consente di impedire la registrazione di segni successivi strutturalmente e percettivamente differenti.
Il richiamo allo stesso ambito geografico non è di per sé dominante sul piano concettuale.
Anche l’uso pregresso del marchio non basta a rafforzarne la tutela senza prova di distintività acquisita.
Il provvedimento frena così le pretese di esclusiva su brand territoriali deboli.
Per il settore radiofonico, il messaggio è chiaro: il radicamento locale resta un valore editoriale, ma non è più sufficiente come fondamento giuridico del marchio.
La costruzione di identità distintive forti diventa quindi centrale anche in chiave di protezione legale.

Marchi radiofonici

Il provvedimento – che si colloca nel contesto di una progressiva intensificazione del contenzioso amministrativo e civile sulla proprietà industriale (che, in ambito radiofonico, sta sostituendo le liti per le frequenze analogiche) – prende le mosse da un’opposizione alla registrazione di un marchio nazionale nel settore dei servizi di radiodiffusione, promossa da un operatore radiofonico già attivo in ambito locale, titolare di segni anteriori fondati sull’associazione tra il termine “radio” e il nome di una città italiana.

Indebito agganciamento reputazionale

Nel merito, l’opponente lamentava il rischio di confusione per il pubblico, sostenendo che la coesistenza del nuovo marchio con quelli preesistenti avrebbe potuto generare un indebito agganciamento reputazionale, in violazione dell’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale.

Limiti giuridici dei marchi radiofonici a contenuto geografico

L’UIBM, pur riconoscendo che le parti operano nello stesso settore e che i servizi rivendicati ricadono nell’ambito della radiodiffusione e delle telecomunicazioni, ha respinto l’opposizione, offrendo una motivazione che merita attenzione perché chiarisce, con particolare nettezza, i limiti giuridici dei marchi radiofonici a contenuto geografico nel comparto dei media locali.

Identità dei servizi…

Il primo passaggio significativo della decisione riguarda la distinzione, spesso trascurata nel dibattito pubblico, tra identità dei servizi e confondibilità dei segni. Il fatto che due operatori svolgano attività identiche o affini – nel caso di specie, trasmissioni radiofoniche – non comporta automaticamente che i marchi utilizzati siano confondibili.

… e confondibilità dei segni

La valutazione del rischio di confusione, ribadisce l’UIBM, deve fondarsi sull’impressione complessiva dei segni, considerando simultaneamente gli aspetti visivi, fonetici e concettuali, e tenendo conto della capacità distintiva effettiva del marchio anteriore.

Componenti deboli dei marchi radiofonici

“Ed è proprio su questo punto che la decisione assume un valore sistemico per il settore radiofonico”, spiega Alessio Negretti, giurista esperto di proprietà industriale per Consultmedia. “I segni invocati in opposizione erano composti da elementi che l’Ufficio ha qualificato come intrinsecamente deboli: il termine “radio”, che descrive direttamente la natura del servizio, e un riferimento geografico, che individua il luogo di diffusione o il bacino territoriale di riferimento. In assenza di ulteriori elementi fantasiosi o caratterizzanti, tale combinazione non è stata ritenuta idonea a conferire al marchio una forza distintiva elevata.

Tutela ristretta

Secondo l’UIBM, un marchio costruito in questo modo tende a essere percepito dal pubblico come una descrizione dell’attività svolta in un determinato territorio, più che come un’indicazione dell’origine imprenditoriale del servizio. Ne deriva una tutela più ristretta, che non consente di impedire la registrazione di segni successivi che, pur condividendo il medesimo riferimento geografico, presentino una diversa struttura complessiva e un differente impatto percettivo“, annota il giurista.

Profili grafici, verbali, fonetici

L’analisi comparativa svolta dall’Ufficio si muove lungo questa direttrice. Sul piano visivo, le differenze nella composizione grafica, nella disposizione degli elementi verbali e nell’eventuale presenza di componenti figurative o cromatiche sono state ritenute sufficienti a escludere un’immediata assimilazione tra i segni. Anche sotto il profilo fonetico, la diversa articolazione delle denominazioni e la presenza di elementi ulteriori, non coincidenti, hanno contribuito a generare una percezione distinta.

Il piano concettuale dei marchi radiofonici di genesi geografica

Ma è soprattutto sul piano concettuale che la decisione chiarisce un punto spesso frainteso nel settore: il semplice richiamo allo stesso territorio (Milano, Roma, Napoli, Palermo, ma anche Lombardia, Calabria, ecc.) non determina automaticamente un’identità di significato.

Contesti urbani

Il marchio contestato, pur evocando un contesto urbano ben definito, lo faceva attraverso una costruzione semantica diversa, idonea a essere percepita come autonoma rispetto ai segni anteriori. In altre parole, il riferimento geografico comune non è stato considerato dominante, ma parte di un insieme più ampio, valutato nel suo complesso”, ribadisce Negretti.

Anteriorità

“Un ulteriore profilo affrontato dalla decisione riguarda l’uso effettivo dei marchi anteriori. L’opponente aveva fornito documentazione atta a dimostrare l’impiego concreto del segno nella pratica commerciale, requisito necessario per superare le eccezioni di non uso. L’UIBM ha ritenuto tale prova sufficiente sotto il profilo formale, ma ha escluso che essa fosse idonea a dimostrare una distintività acquisita tale da rafforzare la protezione del marchio.

Distintività acquisita

Il punto è delicato e di grande rilevanza pratica: l’uso prolungato di un marchio descrittivo non conduce automaticamente a una sua “fortificazione” giuridica. Perché si possa parlare di distintività acquisita, occorre dimostrare che il pubblico di riferimento percepisca quel segno non come una semplice descrizione dell’attività o del territorio, ma come un indicatore univoco dell’origine imprenditoriale del servizio. Nel caso esaminato, tale prova non è stata ritenuta raggiunta.

Freno alle pretese di esclusiva su marchi radiofonici territoriali deboli

La decisione UIBM si inserisce così in un filone interpretativo coerente, che pone un freno alle pretese di esclusiva fondate su marchi territoriali deboli, particolarmente diffusi nel mondo delle radio locali. Un mondo in cui, storicamente, il radicamento geografico ha rappresentato un valore editoriale e identitario, ma che oggi mostra i suoi limiti sul piano della tutela giuridica dei segni distintivi.

Implicazioni settoriali

Le implicazioni per il settore sono tutt’altro che marginali. In un contesto in cui la radio non è più confinata alla diffusione via etere (FM, DAB, DTT), ma vive anche in ambienti over the top, cioè disintermediati dalle reti broadcast (siti, applicazioni, piattaforme aggregatrici, ma anche dispositivi IP eterogenei, quali smart tv, smart speaker, sistemi automotive come Android Auto ed Apple CarPlay, ecc.), la competizione tra marchi si gioca sempre più sulla riconoscibilità e sulla capacità di distinguersi in ambienti affollati. Affidarsi esclusivamente al nome di una città o di un’area geografica rischia di non essere sufficiente, né sul piano industriale né su quello giuridico.

La decisione in filigrana

La decisione dell’UIBM suggerisce, in filigrana, un cambio di paradigma: la tutela del brand radiofonico richiede oggi uno sforzo creativo e strategico maggiore, capace di andare oltre la semplice indicazione territoriale. Elementi denominativi originali, identità visive forti e una costruzione coerente del marchio nel tempo diventano fattori decisivi non solo per il posizionamento sul mercato, ma anche per la difendibilità giuridica del segno.

Strategie di branding

In questo senso, il provvedimento non va letto come una compressione dei diritti delle emittenti locali, ma come un richiamo alla necessità di evolvere strumenti e strategie di branding in un ecosistema mediatico profondamente mutato. La geografia resta un valore editoriale, ma non può più essere l’unico pilastro su cui fondare l’identità giuridica di una radio”, conclude Negretti. (E.G. per NL)

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