E-privacy, ok dei Garanti Ue a regole più stringenti ed estese anche ai colossi della rete

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Parere favorevole delle Autorità europee per la protezione dei dati (Gruppo Articolo 29) sulla proposta di Regolamento della Commissione europea concernente il “rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione Europea”, il cosiddetto “Regolamento ePrivacy”.
Nel parere approvato il 4 aprile scorso, il Gruppo, oltre a manifestare  un generale apprezzamento per le nuove misure, ha tuttavia espresso anche alcune perplessità su aspetti specifici. Tra questi, le regole che dovranno disciplinare il tracciamento dei terminali degli utenti attraverso reti wi-fi o bluetooth, come pure l’omesso, esplicito divieto per i fornitori di servizi di far ricorso ai cd. “tracking walls”, e cioè di imporre scelte del tipo “prendere o lasciare” che forzino gli utenti ad esprimere un consenso al tracciamento delle proprie attività on-line pur di accedere a contenuti determinati. La proposta di Regolamento ePrivacy presentata dalla Commissione a gennaio rientra nel quadro della riforma introdotta con l’approvazione del pacchetto protezione dati e, in particolare, del nuovo Regolamento Generale (RGPD), che diverrà esecutivo il 25 maggio 2018. Si tratta di un ulteriore passo avanti perché la proposta (che abrogherà la direttiva 2002/58, ossia la “vecchia” direttiva e-privacy) comprende norme speciali destinate ad incidere significativamente sui comportamenti e sui diritti delle persone che utilizzano ormai quotidianamente i servizi di comunicazione elettronica, specie quelli on-line. Il nuovo Regolamento garantirà l’applicabilità delle stesse norme in tutta la UE e sul testo proposto il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE dovranno esprimersi nel prossimo futuro. Al riguardo, lo scorso 11 Aprile dinanzi al Parlamento Europeo si è tenuta un’audizione organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell’Ufficio del Garante italiano. Questi, in sintesi, i punti di maggior rilievo della proposta di Regolamento e-Privacy:
– Applicazione delle norme: le norme europee verranno estese anche agli OTT, cioè i fornitori di servizi come WhatsApp, Facebook, Messenger e Skype, che saranno tenuti al rispetto delle regole e a garantire lo stesso livello di tutele dei più tradizionali operatori di telecomunicazione.
– Metadati: non soltanto i dati, ma anche il contenuto delle comunicazioni e i metadati, cioè gli elementi accessori e di contorno di una informazione, godranno dello stesso livello di protezione: ove possibile dovranno essere anonimizzati e, se trattati senza consenso o quando non più necessari allo scopo per cui sono stati raccolti, cancellati. Sarà richiesto il consenso degli utenti finali per la fornitura di servizi accessori (es. antivirus o ricerca di parole testuali nelle mail) e per il conseguimento di specifiche finalità ulteriori rispetto alla fornitura del servizio, che non possono essere ottenute utilizzando dati anonimi. Molto ampia, inoltre, la protezione del dispositivo utilizzato: si prevede che ogni interferenza con i terminali richieda il consenso dell’utente.
– IOT: viene per la prima volta menzionata la specificità dell’internet delle cose al fine di estendere il principio di confidenzialità delle comunicazioni anche ai trattamenti machine-to-machine.
– Cookies: l’utente potrà compiere una scelta unica, accettando o rifiutando in blocco l’installazione dei cookie tramite un settaggio preliminare del browser. Il consenso non sarà invece necessario per l’installazione dei cookie cd. analytics, quelli utilizzati ad esempio per contare gli utenti che visitano uno specifico sito web o per tener traccia degli acquisti nel proprio carrello elettronico.
– Telemarketing: la proposta prevede che per l’effettuazione di chiamate a carattere promozionale gli operatori utilizzino linee telefoniche contraddistinte da un prefisso identificativo unico che dovrà  obbligatoriamente essere mostrato in chiaro.
– Informativa e acquisizione del consenso dovranno essere maggiormente user friendly anche mediante  l’impiego di icone stardardizzate. (E.G. per NL)

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