DTT. Delibera 65/22/CONS: via alla procedura per l’assegnazione della rete nazionale n. 12

65/22/CONS, 366/22/CONS

L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato la Delibera n. 65/22/CONS, recante la “Procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205“.

Il contenuto della Delibera 65/22/CONS

La Delibera 65/22/CONS stabilisce la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive specifico per la rete nazionale n. 12 del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS. Approfondiamo il tema (qui il testo integrale della delibera) insieme all’avvocato Stefano Cionini, co-founder di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.

Stefano Cionini - DTT. Delibera 65/22/CONS: via alla procedura per l'assegnazione della rete nazionale n. 12

I partecipanti

“Anzitutto, il diritto d’uso posto a bando è assegnato mediante procedura comparativa non onerosa, cui hanno titolo di partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di un diritto d’uso delle frequenze televisive generico non convertito”, spiega l’avvocato Cionini.

Accordi commerciali in extremis

Da annotare in via preventiva la circostanza che salva, fino al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura di cui alla delibera 65/22/CONS, la facoltà dei soggetti aventi titolo alla partecipazione di presentare un’istanza di assegnazione del diritto d’uso in gara, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS, in virtù del raggiungimento dell’accordo commerciale ivi previsto. In tale circostanza, ove comprovata, la procedura comparativa non avrà luogo”,  continua  Cionini.

Il caso dell’unico partecipante

“Inoltre, la procedura di cui alla delibera 65/22/CONS potrà essere espletata anche in presenza di un unico partecipante, purché idoneo secondo i requisiti del bando.

Unico aggiudicatario

Il lotto in gara sarà infatti aggiudicato a un unico soggetto e l’aggiudicatario riceverà un diritto d’uso specifico per le frequenze della rete in gara e sarà l’unico titolare di tale diritto. A tale diritto d’uso sono associati specifici obblighi di accesso come specificato all’art. 9 della delibera 65/22/CONS di cui ci occuperemo più avanti“, sottolinea l’avvocato.

Durata diritto d’uso

“Quanto alla durata del titolo, il diritto d’uso delle frequenze ha la stessa scadenza dei diritti d’uso rilasciati ai sensi delle norme di cui alle delibere n. 129/19/CONS e n. 564/20/CONS. Le frequenze il cui diritto d’uso è rilasciato sono in ogni caso utilizzabili con la modalità e la tempistica specificate dal PNAF, dalla roadmap, dal bando di gara e dal PNRF. L’aggiudicatario ha l’obbligo di esercire la rete aggiudicata nel rispetto di tutte le condizioni e obblighi, di tipo tecnico, legale, regolamentare e amministrativo, incluso quello di copertura minima della popolazione, fissati dalle norme vigenti“, evidenzia il co-founder della sigla MCL Avvocati Associati.

Presentazione della domanda

“Gli aventi titolo all’aggiudicazione del lotto in gara presentano la domanda secondo i tempi e le modalità fissati nel bando di gara e rispettano le condizioni e i requisiti ivi fissati. Non sono ammesse modifiche della titolarità dei diritti d’uso delle frequenze televisive generiche, o modifiche della forma o della composizione della struttura societaria dei titolari di dette frequenze che alterino il quadro delle assegnazioni dei diritti d’uso delle reti del PNAF, tra il momento della presentazione della domanda e l’aggiudicazione.

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Deposito cauzionale

Come per i bandi areali, la partecipazione può essere garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

Offerta tecnica

Anche in questo caso, come in quello degli operatori di rete che hanno concorso ai diritti d’uso delle singole aree tecniche, la domanda di partecipazione, secondo quanto specificato nel bando di gara, contiene un’offerta tecnica, in busta sigillata o modalità equivalente su piattaforma informatica. L’offerta tecnica contiene il piano della rete che l’offerente si impegna a realizzare qualora si aggiudicasse il lotto e l’offerta di servizio, per l’accesso alla capacità, con gli elementi di valutazione di cui alla delibera 65/22/CONS“, rimarca il legale.

Procedura per il rilascio del diritto d’uso

“L’avente titolo al rilascio del diritto d’uso delle frequenze in gara è individuato sulla base di una graduatoria redatta mediante valutazione dell’offerta presentata da ciascun partecipante, effettuata sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’art. 6 della delibera 65/22/CONS, secondo le modalità stabilite nel bando di gara”, precisa Cionini.

Graduatoria

“La graduatoria è redatta, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, mediante l’attribuzione di un punteggio complessivo all’offerta tecnica presentata da ciascun partecipante, effettuata sulla base dei criteri stabiliti all’art. 6. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 51 punti sui 100 attribuibili e quelli per i quali l’Offerta di Servizio risulti manifestamente escludente.

Valutazione offerta tecnica

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata secondo le modalità stabilite nel bando di gara, con la relativa suddivisione dei punteggi massimi attribuibili agli elementi di valutazione indicati, fino alla concorrenza del valore massimo (100 punti). Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica si ottiene come somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri”, puntualizza il partner Consultmedia.

Criteri di aggiudicazione

L’offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a. “Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità delle infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio” (criterio 1 – punteggio massimo attribuibile 75 punti), prendendo in esame:
i. le caratteristiche tecniche generali: dell’head-end; della rete di contribuzione (es. numero di punti di consegna e loro distribuzione sul territorio, ridondanze e formati di ingresso accettati e condizioni tecniche richieste dall’operatore per la consegna dei segnali); della rete di distribuzione e della rete di diffusione; l’efficienza spettrale come risultante dalla configurazione trasmissiva utilizzata; la capacità trasmissiva disponibile in relazione allo standard adoperato nelle varie fasi di sviluppo della rete; la percentuale di copertura di territorio e popolazione, con identificazione di milestone semestrali di sviluppo della rete e fornitura del servizio di diffusione su un orizzonte temporale di due anni dalla data di aggiudicazione; i sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi; nonché i sistemi di gestione degli interventi (punteggio massimo attribuibile 35 punti);
ii. la celerità della transizione tecnologica, valutata sulla base dei tempi previsti per l’adeguamento della rete esistente e la diffusione dei servizi in conformità al Piano tecnico (punteggio massimo attribuibile 5 punti);

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iii. le garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano Tecnico, con specifico riferimento agli investimenti programmati per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture della rete, nonché alla solidità patrimoniale della Società partecipante e alla sostenibilità economica e finanziaria del Piano Tecnico (punteggio massimo attribuibile 20 punti);
iv. la coerenza e le garanzie di sostenibilità tecnica ed economica del Piano Tecnico prospettato, tenendo anche conto degli investimenti programmati come risultanti dalla pianificazione biennale presentata (punteggio massimo attribuibile 15 punti).
b. “Idoneità dell’Offerta di Servizio a garantire all’operatore titolare del diritto d’uso delle frequenze generico per l’esercizio di “metà rete nazionale” e non aggiudicatario ad esito della procedura l’esercizio del suddetto diritto” (criterio 2) (punteggio massimo attribuibile 25 punti).

Piano tecnico

“Anche qui come per i bandi areali, il Piano Tecnico dovrà rispettare i requisiti minimi previsti per la realizzazione delle reti pianificate dal PNAF. Le milestone di sviluppo della rete indicate nel Piano Tecnico costituiscono obbligo correlato al diritto d’uso.

Misure compensative

Ai fini dell’erogazione delle misure compensative di cui all’articolo 1, comma 1039, lett. a), della Legge di Bilancio 2018, il MISE considera di norma i costi effettivamente sostenuti ai fini dell’adeguamento degli impianti di trasmissione esistenti alla data dell’avvio della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in maniera proporzionata e non discriminatoria con gli altri operatori di rete televisiva, nella realizzazione del Piano Tecnico presentato, salvo eventuale diversa normativa.

Offerta di servizio

L’Offerta di Servizio, inclusiva delle condizioni economiche, dovrà essere accompagnata da un modello dei costi che ne giustifichi le condizioni proposte in coerenza con il Piano Tecnico. L’Offerta di Servizio sarà valutata sulla base dell’idoneità a garantire la possibilità di accesso alla metà della rete e realizzare a sua volta un’effettiva offerta retail da parte del soggetto accedente a condizioni di mercato, sulla base delle condizioni di cui al successivo art. 9, valutando altresì la coerenza e la completezza e prendendo in considerazione eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto prevalente nel mercato. L’Offerta di Servizio aggiudicataria costituisce il primo listino di riferimento e potrà essere soggetta a verifiche da parte dell’Autorità per tutta la durata dell’obbligo”, insiste Cionini.

Fasi

In particolare, l’Offerta di Servizio dovrà disciplinare a) la fase di startup della rete e la durata di tale fase, ivi inclusa l’eventuale possibilità di conferimento di impianti da parte del soggetto che accede; b) le eventuali fasi, anche periodiche, di incremento della qualità della rete (es. innovazione tecnologica, copertura, capacità disponibile, etc.). Le condizioni tecnico economiche potranno essere lasciate alla libera trattativa commerciale.

Contributi

L’aggiudicatario è tenuto al versamento dei contributi per l’uso dello spettro radio fissati ai sensi dell’art. 42, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo le modalità fissate dal MISE. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 16 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto della delibera 65/22/CONS”, sottolinea il legale di MCL.

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Obblighi di utilizzo delle frequenze aggiudicate

“Chiaramente, l’aggiudicatario ha l’obbligo di sviluppare la rete aggiudicata utilizzando le frequenze della rete nazionale n. 12 secondo le milestone del Piano Tecnico presentato. Esso dovrà documentare al MISE e all’Autorità con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi di milestone. Il mancato rispetto di una milestone comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice. Il mancato rispetto di due milestone consecutive comporta anche la revoca del diritto d’uso specifico delle frequenze senza previsione di indennizzo, fermo in tal caso il diritto di rivalsa ai sensi delle norme civilistiche del soggetto che ha ottenuto l’accesso.

Obblighi di accesso

L’aggiudicatario ha l’obbligo di concedere, a condizioni tecniche ed economiche regolate inizialmente dall’Offerta di Servizio aggiudicataria, l’utilizzo delle risorse di rete della rete aggiudicata per una quota paritaria, a favore dell’operatore titolare del diritto d’uso delle frequenze televisive generico, che, ad esito della procedura, non sia risultato aggiudicatario del diritto d’uso delle frequenze specifico per qualunque motivo.

Cessione

Le condizioni tecniche ed economiche per la cessione, da riflettere nell’Offerta di Servizio, sono basate sui criteri di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza, tenendo conto delle condizioni di fornitura di servizi simili nel mercato. Le condizioni contrattuali che non sono state incluse nell’Offerta di Servizio sono disciplinate in aderenza alla prassi di settore e alle norme civilistiche applicabili. In ogni caso le condizioni tecniche ed economiche per i servizi per la cessione non possono essere difformi da quelle utilizzate o praticate alle proprie divisioni di rete o commerciali da parte dell’aggiudicatario relativamente alla quota di rete non soggetta a cessione. L’accesso dovrà avere, salvo diverso accordo tra le parti, durata pari alla durata del diritto d’uso delle frequenze televisive specifiche”, annota Cionini

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Diritto d’accesso da esercitare entro 30 gg.

“Importante il fatto che il diritto di accesso dovrà essere esercitato presso l’operatore aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e il contratto dovrà essere perfezionato entro ulteriori 45 giorni. Le parti si astengono dall’introdurre ritardi irragionevoli e meccanismi dilatori nella trattativa, perseguendo l’obiettivo della pronta messa in esercizio della rete e del servizio di accesso. Le parti notificano all’Autorità la richiesta di accesso e la stipula dell’accordo.

Il caso del mancato esercizio del diritto d’accesso

In caso di mancato esercizio del diritto d’accesso, la delibera 65/22/CONS prevede che l’aggiudicatario abbia l’obbligo di fornire la stessa capacità di utilizzo ovvero, equivalentemente, l’obbligo di cessione a livello wholesale di una quota di capacità trasmissiva della rete aggiudicata pari alla metà di quella disponibile sulla rete realizzata, ad altri operatori di rete richiedenti l’accesso, alle stesse condizioni , assicurando il rispetto del principio di non discriminazione tra i richiedenti.

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Capacità residua

Trascorso un tempo pari a 120 giorni dalla pubblicazione della disponibilità, qualora nell’ambito della capacità soggetta all’obbligo sia rimasta della capacità residua, l’aggiudicatario, previa autorizzazione dell’Autorità, potrà utilizzare in proprio tale capacità, alle condizioni che saranno eventualmente definite (le parti dovranno notificare all’Autorità le richieste di accesso e la conclusione degli accordi).

Disposizioni finali

Il rilascio del diritto d’uso delle frequenze non costituisce titolo per l’attribuzione all’aggiudicatario di diritti d’uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto della procedura, né in altre bande. I soggetti che eventualmente accedono all’uso delle frequenze in virtù di obblighi di accesso o accordi di utilizzo non maturano in ogni caso diritti all’assegnazione delle frequenze di cui abbiano l’uso o di altre frequenze”, sottolinea il legale di Consultmedia.

La particolarità del lato adriatico del Paese

“Particolaremente interessante, in relazione al programmato intervento di adeguamento della pianificazione della rete nazionale n. 12 nelle aree tecniche sul lato adriatico del Paese, conseguente al negoziato internazionale attualmente in corso tra l’Italia e i Paesi radioelettricamente confinanti in tale bacino, come indicato nella delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022, il fatto che la delibera 65/22/CONS preveda che l’aggiudicatario sia tenuto ad adeguare la propria rete alla pianificazione che sarà determinata per le predette aree tecniche con provvedimento dell’Autorità.

Accordi internazionali

Qualora all’atto dell’aggiudicazione l’accordo internazionale sul bacino adriatico non sia ancora stato sottoscritto, il MISE può autorizzare, ove ritenuto necessario e per un tempo limitato e definito, su richiesta dell’interessato, la sospensione degli obblighi di messa in esercizio della rete dell’aggiudicatario nelle aree tecniche interessate dall’accordo adriatico al fine di procedere all’attivazione degli impianti direttamente con la nuova pianificazione delle frequenze.

Il caso dell’asta deserta

Nel caso la procedura di cui alla Delibera 65/22/CONS vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, l’Autorità si riserva di definire una successiva procedura di assegnazione del lotto di gara, alla luce dell’assetto e dello sviluppo di mercato che si sarà determinato”, conclude l’avvocato Cionini. (E.G. per NL)

65/22/CONS

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