Radio e Tv. Prominence servizi media a/v di interesse generale: Agcom proroga di 180 giorni procedimento. Intanto però gli OTT si consolidano

media a/v, TS 2024

Si sposta ancora nel tempo l’approvazione del regolamento sulla prominence dei servizi di media a/v e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità al sistema di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre da parte di Agcom, che ha prorogato di 180 giorni il termine di conclusione del procedimento.
Pur riconoscendo la complessità della questione (che interessa la filiera di distribuzione dei contenuti, dalle emittenti alle reti di distribuzione, passando per i produttori di tv e decoder per giungere agli utenti) è innegabile che lo spostamento nel tempo dell’adozione di una regolamentazione cogente rafforzerà ulteriormente il potere delle piattaforme mondiali di streaming on demand, danneggiando le posizioni dei broadcaster. 

Sintesi

Con delibera n. 118/24/CONS pubblicata il 06/05/2024, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha prorogato il termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la cd. prominence dei servizi di media a/v e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità al sistema di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre.

Il procedimento a monte relativo ai media a/v di interesse generale

Il procedimento d’origine, come noto, è la delibera n. 149/22/CONS, del 19/05/2022, recante l’avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media a/v e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, cui è seguita  la delibera n. 14/23/CONS, del 25 /01/2023, recante “Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”.

La regolamentazione dei telecomandi

In coda ai succitati procedimenti si sono poste la delibera n. 294/23/CONS, del 22/11/2023, recante “Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre” e la delibera n. 312/23/CONS, del 05/12/2023, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”.

I motivi della proroga

Secondo Agcom la proroga si rende necessaria anche al fine di assistere agli ulteriori sviluppi che si registreranno in ambito europeo riguardo a quanto previsto dal nuovo Regolamento sulla libertà dei media (European Media Freedom Act – EMFA), adottato dal Parlamento Europeo lo scorso mese di marzo ed in procinto di essere approvato dal Consiglio, la cui data di entrata in vigore è prevista dopo 15 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE.

European Media Freedom Act

L’EMFA prevede che, al fine di contribuire a garantire un’applicazione convergente del diritto dell’Unione in materia di media, “la Commissione possa pubblicare, se necessario e assistita dall’European Board for Media Services, orientamenti su temi di natura transfrontaliera contenuti sia nell’EMFA, sia nella direttiva 2010/13/UE, ossia sulle questioni normative che potenzialmente interessano numerosi Stati membri o che presentano elementi transfrontalieri nella loro applicazione”.

Il rilievo dei contenuti di interesse generale nell’ambito dei media a/v

“L’EMFA – spiega l’Agcom nella delibera 118/24/CONS –  in considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, sottolinea l’importanza di garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da poter contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni.

Certezza giuridica

Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, l’EMFA enfatizza l’importanza degli orientamenti della Commissione per giungere alla certezza giuridica in tale campo”.

La proroga

Poiché l’articolo 20 dell’EMFA, “pur stabilendo il diritto per gli utenti alla personalizzazione dell’offerta media in linea con i loro interessi o le loro preferenze in applicazione del diritto dell’Unione, prevede anche che ciò non pregiudica le misure nazionali di attuazione degli articoli 7 bis o 7 ter della direttiva 2010/13/UE”, Agcom ha ritenuto quindi opportuno “in considerazione degli esiti della procedura di notifica del provvedimento alla Commissione europea come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, nonché dell’opportunità di assistere agli ulteriori sviluppi in ambito europeo derivanti da quanto previsto dall’EMFA così come sopra richiamato, [di] prorogare di ulteriori centottanta giorni il termine di conclusione del procedimento”. 

Le questioni sottese

Ricordiamo che, con tale procedura, l’Autorità si propone di individuare le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori dovranno conformarsi.

Prestatori

O, ancora, i prestatori che determinano le modalità di esposizione dei servizi sulle interfacce degli utenti dovranno attenersi allo scopo di assicurarne la fruizione.

Gli interventi: televisione sopra tutti

Gran parte dei contributi forniti fin qui dagli stakeholders hanno riguardato la televisione. Con insistenza in particolare sul tasto dedicato del telecomando.

(One) Click

Cioè la più difficile delle soluzioni da imporre a costruttori di caratura mondiale e comunque non risolutiva per ragioni di numero di azioni (click) necessari per raggiungere il contenuto.

Il dashboard

Nel mentre, il problema della emarginazione della radio sul dashboard delle auto – abbiamo denunciato più volte su queste pagine – rischia di aggravarsi e di rimanere escluso dagli interventi allo studio.

Auto interconnesse

Eppure, secondo recenti analisi, il 49% delle automobili nel 2025 sarà connesso e nel 2030 si salirà al 79%, per arrivare al 93% nel 2035.

Streaming canale primario

Inevitabile, quindi, che lo streaming sarà il canale di distribuzione primario in auto.

Discoverability e l’accesso prioritario

Per questo, sono essenziali la discoverability e l’accesso prioritario (appunto prominence) ai contenuti lineari radiofonici, attraverso un approccio regolamentare sovranazionale.

Aggregatori come i ricevitori DAB

“In definitiva, servirebbe un coordinamento a livello UE che possa condurre all’adozione di una direttiva sul modello di quella che aveva introdotto l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo (obbligo sintonizzatori DAB+), successivamente da recepire mediante legge ordinaria da parte di ogni stato membro”, aveva spiegato su NL nel dicembre scorso Stefano Cionini, avvocato di Consultmedia, uno degli stakeholder che ha partecipato alla consultazione di Agcom e al tavolo sulla cd. “icona” della tv lineare (cui fanno riferimento i media a/v di interesse generale) sulle smart tv.

Rilievo per i titolari di autorizzazione

“Per essere ancora più chiari, un obbligo a carico di qualsiasi piattaforma di aggregazione di porre in rilievo (prominence), nei propri elenchi, le emittenti radiofoniche autorizzate di ciascun paese con forme di geolocalizzazione”, continuava Cionini.

I liberisti dell’offerta

Obiettivo politico verso il quale, tuttavia, non vi è ancora una visione condivisa, considerato che secondo taluni ciò costituirebbe, da una parte, l’attribuzione ai broadcaster di una corsia preferenziale non motivata da un concreto interesse dell’utente e, dall’altra, un ingiustificato prolungamento di una rendita di posizione tipica degli editori radiotelevisivi tradizionali.

Ingerenze

“Ma che comporta anche obblighi – e quindi ingerenze – nei confronti di produttori di apparati di ricezione che rivendicano una indipendenza progettuale e strategica che dovrebbe semplicemente ispirarsi alle necessità manifestate dal mercato, che è la summa dell’utenza”, rispondeva sul punto Cionini.

Libero decisore

Che concludeva: “In base a questa scuola di pensiero liberista, l’unico decisore dovrebbe essere il pubblico, senza necessità di alcuna prominence”.

L’esperienza precedente

Lo stesso pubblico che ha premiato le piattaforme OTT di streaming video on demand anche quando la loro fruizione era molto (ma molto) più complessa di oggi.

Passività

I radiofonici sono disposti a rimanere passivi davanti a questo scenario? “Qualcosa (forse) si desumerà dagli esiti della consultazione pubblica oggetto di proroga”, scrivevamo a dicembre.

Tempus fugit

Ma ora il termine – per l’ennesima volta – si sposta in avanti, di ben 6 mesi, cioè un’enormità nel consolidamento delle abitudini degli utenti.

Autotutela

Così, mentre la burocrazia s’impantana, i broadcaster cercano di organizzarti in autonomia.

L’iniziativa radiofonica

In questa ottica è infatti da ascrivere l’iniziativa di WorldDAB, il forum globale del settore per la radio digitale DAB+, per l’utilizzo di alias e fonemi per semplificare la sintonizzazione di stazioni altrimenti difficilmente rintracciabili (per affollamento della lista, confondibilità e/o complicatezza del nome, pronuncia, ecc.), di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi.

Analisi di merito

Si tratta, quindi, una forma di prominence in autotutela che dovrebbe consentire agli ascoltatori di individuare più facilmente le stazioni preferite utilizzando i comandi vocali al cospetto di nomi complessi, non evocativi del contenuto o dalla pronuncia equivocabile. (M.R. per NL)

 

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