Tv. Bandi FSMA areali: la questione finisce all’Antitrust. Considerata a rischio la tutela della concorrenza e del mercato televisivo locale

20 mln, concorrenza

A rischio la tutela della concorrenza e del mercato televisivo locale? L’aggiornamento delle “Linee guida sui criteri e le modalità adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale” la metterebbe a rischio.

I compiti di specie dell’Agcm

L’Autorità garante della concorrenza del mercato (Agcm o anche Antitrust) ha poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003). In particolare, in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.

Segnalazione sul rischio per la concorrenza nel comparto tv locale a seguito della riformulazione delle Linee Guida

Sulla scorta di tale previsione normativa (legge 287/1990 e ss. mm. e ii.) l’Agcm dovrà pronunciarsi su una segnalazione avanzata – a seguito della consultazione pubblica che ha novato le Linee guida relative ai bandi FSMA pubblicate il 22/07/2019 – da un soggetto portatore di interessi diffusi.

L’impulso

La segnalazione – che NL ha potuto esaminare -, sostanzialmente coincide con i dubbi che abbiamo esternato nell’editoriale di venerdì, pur con alcune sfumature.

Nella sua nuova formulazione l’art. 6 delle Linee Guida per i bandi FSMA recita: “Secondo quanto stabilito dal PNAF, la capacità trasmissiva necessaria per la trasmissione di un marchio è stimata in un bit rate di circa 2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e di circa 1 Mbit/s per un programma in definizione standard (SD)”.

Accaparramento di capacità trasmissiva

Come avevamo avuto modo di osservare, esiste il rischio di una strumentalizzazione da parte degli FSMA dotati di maggiori risorse economiche che (sulla base dei parametri ex DPR 146/2017) si posizioneranno meglio nelle graduatorie. Gli FSMA nelle prime posizioni potrebbero infatti limitare l’accesso alla concorrenza richiedendo ciascuno (come consentito) fino a 3 Mbit/s. Determinando così il rapido esaurimento della capacità disponibile. Ed azzerando la concorrenza sulla scorta di una apparente esigenza tecnica.

Concentrazione eccessiva di potere economico

La finalità di Agcm è di garantire il corretto funzionamento del mercato in modo che agli operatori economici sia consentito di accedervi liberamente. E successivamente di competere con pari opportunità in un sistema di libero mercato in concorrenza, prevenendo una concentrazione eccessiva di potere economico.

Limitazione della concorrenza

Su tale considerazione è stato ritenuto che la nuova formulazione adottata per le Linee guida non sia orientata a preservare la massima quota possibile del panorama editoriale televisivo locale esistente. E che quindi possa risultare limitativa della concorrenza.

Sollecitazione di un’adeguata considerazione delle regole e dei principi concorrenziali

Non solo, poiché all’Autorità è attribuito dal legislatore un importante compito di promozione della concorrenza al fine di sollecitare, nelle attività legislativa, regolamentare e amministrativa, un’adeguata considerazione delle regole e dei principi concorrenziali, la segnalazione esaminata da NL stimola un intervento in tal senso.

Formulazione precedente più garantista

D’altro canto – come avevamo già sottolineato – la previgente formulazione dell’art. 6 delle Linee Guida, allorquando era precisato che l’impiego di sistemi trasmissivi DVB-T2 HEVC avrebbe consentito il trasporto di circa 40 marchi in SD o circa 15 in HD sulle reti locali di 1° livello, se non la neutralizzava, almeno conteneva più di quanto non faccia la sua revisione, il rischio di limitazione della concorrenza.

L’HEVC perso per strada

Anche e soprattutto attraverso l’opportuna precisazione dell’impiego di sistemi trasmissivi DVB-T2 HEVC scomparsa nell’aggiornamento.

La strage degli incapienti

Il rischio quindi che l’art. 6 delle Linee guida come riformulato possa condurre facilmente all’esaurimento della richiesta trasmissiva disponibile per mux da parte di poco più di una decina dei primi classificati è quindi rilevante. Cosicché nelle aree tecniche dove esiste solo un unico mux pianificato, i fornitori SMA potrebbero ridursi fino al 75%. (M.L. per NL)

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