(In) capacità trasmissiva

capacità trasmissiva

La Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), come noto, all’art. 1 c. 1031 ha previsto che “i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze”. La suddetta formulazione ha lasciato perplessi i più, considerato che il sistema radiotelevisivo italiano da oltre 40 anni si fonda sulla titolarità delle frequenze (rectius, diritti d’uso delle frequenze), sicché il condominio forzato, pur tipico dell’ambiente digitale e consolidato per quanto riguarda le piattaforme DTT e sat, lato fornitori di contenuti, appare poco digeribile.

Peraltro la norma non spiega cosa debba intendersi (concretamente) per “capacità trasmissiva”, concetto certamente noto nello slang settoriale, ma mai codificato.
A tre giorni dalla scadenza del termine, attraverso la Delibera n. 474/18/CONS del 27/09/2018, pubblicata oggi (28/09/2018), Agcom, per cavarne un ragno dal buco, ha indetto una consultazione pubblica “concernente la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Le domande poste da Agcom con la consultazione adottata sono:
“1) Si condivide il criterio di conversione dei diritti d’uso delle frequenze come sopra individuato? 2) Si ritiene possibile l’utilizzo di un diverso criterio di conversione dei diritti d’uso delle frequenze in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio? In caso affermativo, si fornisca la descrizione dettagliata del criterio proposto e le relative motivazioni; 3) Nel caso in cui si verificassero variazioni nel contesto di riferimento, si ritiene applicabile una rideterminazione del criterio di conversione convenzionale come sopra prospettato ovvero si riterrebbe più opportuno utilizzare un criterio di conversione dei diritti d’uso delle frequenze completamente differente? In tal caso si fornisca la descrizione dettagliata del criterio proposto e delle ipotesi di scenario formulate.

Quesiti evidentemente retorici, considerato che è praticamente scontato che gli interpellati manifesteranno una non condivisione dei criteri di conversione dei diritti d’uso, così aprendo la strada a quella revisione (nell’ambito della legge di Bilancio 2019) dei dettami di specie sul DTT introdotti dalla legge di Bilancio 2018 di cui si parla dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Nulla di più di quanto in realtà scrivevamo già a luglio 2018, sicché ci sentiamo di fare due previsioni altrettanto scontate: 1) ritorno all’assegnazione dei diritti d’uso sul modello di quanto previsto (dalla stessa legge di bilancio 2018) per gli operatori locali; 2) possibilità di indennizzo anche per gli operatori di rete nazionali che non intendono proseguire nell’attività.

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