Tv. Agcom pubblica delibera 149/22/CONS: basta allo strapotere degli OTT sui telecomandi. Occorre dettare regole ai produttori di apparati

149/22/CONS, prominence

Attraverso la Delibera 149/22/CONS, Agcom interviene sulla tendenza degli OTT a presidiare i telecomandi attraverso tasti dedicati per l’accesso a piattaforme streaming preferenziali. La scelta dell’utente è sacra, ma i servizi di media audiovisivi di interesse generale (i canali del DTT) vanno preservati.

La tendenza dei produttori di apparati

I produttori di apparati, infatti, sempre più spesso prevedono strumenti di navigazione basati su software che offrono all’utente una rappresentazione visiva delle offerte di contenuti disponibili – consistente, ad esempio, in applicazioni proprietarie, immagini con collegamenti diretti a programmi specifici e contenuti in primo piano suggeriti sulla base delle precedenti scelte dell’utente – che, seppur personalizzabile da parte dell’utente, è inizialmente proposta in base a criteri non noti a priori.

Utenti guidati nelle scelte. Anche troppo

Ciò si traduce in un’ampia varietà di soluzioni oggi a disposizione degli utenti per ricercare e selezionare programmi televisivi, in aggiunta alla tradizionale EPG, quali ad esempio le liste di programmi, classificati per genere o in ordine alfabetico, i tasti specifici sui telecomandi che indirizzano a particolari applicazioni o contenuti nonché le funzioni di ricerca testuali o vocali avanzate.

Lo spirito della Delibera 149/22/CONS

Attraverso la Delibera 149/22/CONS, Agcom ha inteso affermare la necessità di dare rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, prendendo atto della rilevanza della reperibilità dei contenuti, specie in un contesto caratterizzato, grazie alla digitalizzazione ed alla diffusione della trasmissione su IP, da una vastità ed una frammentazione dell’offerta in cui non sempre risulta agevole identificare i contenuti rilevanti per la formazione dell’opinione pubblica.

Offerte non invasive

In sostanza, Agcom, con la sua nuova iniziativa regolamentare (appunto la Delibera 149/22/CONS), vuole garantire che le offerte pertinenti siano immediatamente portate all’attenzione – limitata – degli utenti e che i fornitori di contenuti multimediali siano in grado di rifinanziare la produzione di contenuti di interesse generale.

Le premesse del TUSMAR

Le premesse dell’intervento attuato attraverso la delibera 149/22/CONS si rinvengono nell’articolo 29 del TUSMAR (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, d. Lgs. 208/2021) che prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma.

Le Linee guida

Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce all’Autorità il compito di definire mediante linee guida i criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi .

Lista LCN agevolmente disponibile

In particolare, il comma 7 dell’articolo 29 del TUSMAR prevede che tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, debbano avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, che tale sistema sia agevolmente accessibile e che l’Autorità emani le prescrizioni regolamentari necessarie all’attuazione di tali previsioni ed emetta, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l’osservanza.

Le prescrizione del Codice delle comunicazioni elettroniche

Per parte propria l’articolo 72 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 207/2021) prevede, al comma 2, che “[…] fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre: […] d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorità, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”, ossia di garantire l’accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) e l’accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)”.

La prominence della tv DTT

In altri termini, il legislatore vuole garantire un adeguato rilievo (“prominence”) ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, indipendentemente dalla piattaforma di fornitura, al fine di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile.

Sì a user experience evolute, ma senza sacrificare la tv tradizionale

Viene quindi in evidenza l’intento del legislatore di preservare la disponibilità e l’accessibilità dei contenuti fruibili tramite piattaforma digitale terrestre e di assicurare che i servizi complementari correlati – quali l’EPG e le interfacce di navigazione, nonché le interfacce software tra le applicazioni (API) – siano accessibili, in un’ottica di semplificazione e facilità d’uso, al fine di migliorare l’esperienza degli utenti.

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Smart tv e decoder di ultima generazione

D’altra parte, è evidente il ricorso sempre maggiore a dispositivi connessi a Internet, quali smart tv e decoder di ultima generazione, che consentono all’utente di accedere sia a servizi di media audiovisivi offerti da fornitori operanti su piattaforma digitale terrestre, sia a servizi di media audiovisivi offerti da fornitori operanti su altre piattaforme (satellitare e Internet);

Applicazioni invasive

Tuttavia, i produttori di apparati spesso prevedono strumenti di navigazione basati su software che offrono all’utente una rappresentazione visiva delle offerte di contenuti disponibili – consistente, ad esempio, in applicazioni proprietarie, immagini con collegamenti diretti a programmi specifici e contenuti in primo piano suggeriti sulla base delle precedenti scelte dell’utente – che, seppur personalizzabile da parte dell’utente, è inizialmente proposta in base a criteri non noti a priori.

Tasti (troppo) evidenti

Ciò si traduce in un’ampia varietà di soluzioni oggi a disposizione degli utenti per ricercare e selezionare programmi televisivi, in aggiunta alla tradizionale EPG, quali ad esempio le liste di programmi, classificati per genere o in ordine alfabetico, i tasti specifici sui telecomandi che indirizzano a particolari applicazioni o contenuti nonché le funzioni di ricerca testuali o vocali avanzate.

Orientamento

Con la delibera 149/22/CONS, Agcom ha quindi rilevato l’importanza della modalità di presentazione e di ricerca dei contenuti che, se da un lato consente agli utenti di orientarsi tra una molteplicità di contenuti e di accedere a servizi personalizzati in base alle proprie abitudini di visione e alle proprie necessità, dall’altro, dando un diverso rilievo ai differenti contenuti presentati o limitando le possibilità di personalizzazione, potrebbe di fatto influenzare la scelta degli utenti.

Quel giusto equilibrio

Occorre quindi individuare un giusto equilibrio tra, da un lato, l’imposizione di prescrizioni ad hoc mirate a preservare la disponibilità e l’accessibilità dei servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale terrestre e, dall’altro, l’opportunità di continuare a garantire la più ampia possibilità di scelta da parte dell’utente.

Prescrizioni

Di qui l’esigenza di avviare un procedimento avente ad oggetto l’adozione di linee guida e di prescrizioni regolamentari volte a garantire, rispettivamente, la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. (M.L per NL)

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